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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13108/2026

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nza del 26/06/2025 del Tribunale della libertà di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 26 giugno 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione digiudice del riesame, ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminaridello stesso Ufficio il 18 marzo 2025 con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] lamisura cautelare della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazioneall’associazione dedita al narcotraffico operante dal novembre 2020, con condottaperdurante, aggravato dal numero superiore a dieci degli associati, dalla finalità diagevolazione della cosca di ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] di Platì e dall’essersi avvalsi dellecondizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., oltre che dalla recidiva.In particolare, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] è stato quello di fornitore di sostanza stupefacente deltipo hashish e marjiuana e di finanziatore dell’acquisto di un ingente quantitativo di sostanzastupefacente del tipo cocaina importata dalla Colombia.L’attività di finanziamento, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, è stata realizzatamettendo a disposizione del sodalizio banconote “macchiate” in quanto provento dipregresse attività illecite.Respinte le eccezioni difensive in punto di identificazione dell’indagato, tenuto conto deiriferimenti contenuti nelle captazioni sulle quali si fonda principalmente la ricostruzione dellagravità indiziaria, i giudici di merito si sono soffermati sugli elementi idonei a giustificare laconfigurabilità dell’associazione, la condotta di partecipazione dell’indagato e le esigenzecautelari.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzodei propri difensori fiduciari, articolando quattro motivi tutti strutturati in termini di violazionedi legge e vizio di motivazione illogica.2.1.

Con il primo ha contestato la ricostruzione dei fatti e la sussistenza della fattispecie dicui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.La condotta ascritta al ricorrente si connota per estemporaneità e non si è concretamenterealizzata non essendo andato a buon fine il finanziamento dell’acquisto di sostanzastupefacente.Quanto alla disponibilità di far pervenire sul mercato hashish e marjiuana, i giudicisarebbero incorsi in un errore nella identificazione del presunto fornitore in [OSCURATO:PERSONA], conconseguente evidente illogicità dell’ordinanza impugnata.Anche con riferimento al soggetto detentore delle banconote macchiate da utilizzare perl’acquisto della cocaina dall’estero il Tribunale ha reso una motivazione carente e,comunque, ancora una volta, illogica, non potendosi ravvisare alcun elemento dicollegamento tra quelle banconote e l’indagato.Pur essendo stato dimostrato l’avvicinamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] al fine di finanziare l’operazione di acquisito, non è stata acquisita la prova delconcreto interessamento dell’indagato all’operazione dalla quale è rimasto concretamentefuori.Da ciò discende la non configurabilità della partecipazione all’associazione dedita alnarcotraffico.2.2.

Con il secondo motivo ha eccepito la gratuità dell’attribuzione al ricorrente del ruolodi finanziatore dell’associazione in assenza di elementi concreti e specifici.2.3.

Con il terzo motivo ha eccepito l’insussistenza dell’aggravante dell’agevolazionemafiosa (rispetto alla quale difetta un qualsiasi profilo di dolo specifico) e del metodo mafioso(essendo carente ogni forma di intimidazione).2.4.

Il quarto motivo ha ad oggetto il profilo delle esigenze cautelari e dell’adeguatezzadella misura della custodia in carcere.In relazione al primo aspetto, ha eccepito la genericità del provvedimento impugnato peravere ricostruito il pericolo di recidiva tenendo conto di dati incerti e illogicamente descritti,quanto alla disponibilità di sostanza stupefacente e stabilità dei contatti con ambienticriminali.Non ricorre, peraltro, alcun pericolo attuale di reiterazione, essendo cessata la condottaascritta al ricorrente nel lontano 2020, con conseguente mancata valutazione della distanzatemporale tra la cessazione e l’applicazione della misura.Anche con riferimento all’adeguatezza della misura custodiale, la motivazione è affetta dacarenze non essendo stato spiegato da quale elemento possa desumersi la necessità diapplicare la misura massima e non essendo stata valutata la presunzione relativa alla lucedel tempo trascorso dai fatti.3.

Il difensore ha chiesto procedersi a trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2.

In punto di gravità indiziaria, è stata descritta l’esistenza di un gruppo organizzato,caratterizzato da una specifica suddivisione di ruoli e da forme di soccorso mutualistico tragli associati, dotato di una cassa comune, una organizzazione logistica e stabili canali diapprovvigionamento, anche in zone diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] e all’estero.Alcuni dei componenti dell’associazione sono risultati essere promotori e organizzatorianche del gruppo mafioso riferibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito e nell’interesse delquale, nel contesto di un’alleanza con il gruppo Alvaro di Sinopoli, è stata giudicatainquadrabile l’operatività del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti.In un ampio compendio intercettativo sono state individuate e descritte, nel dettaglio,conversazioni idonee a ricostruire la gravità indiziaria, sia con riferimento al ruolodell’indagato (quale fornitore - intermediario) di sostanza stupefacente proveniente dallaSicilia o già disponibile nella Locride e, in particolare, nel mercato locale di Africo (si tratta diintercettazioni e servizi di osservazione del 5 giugno 2021, del 25 settembre 2021 e giornisuccessivi), in parallelo con una avviata attività di intermediazione finalizzata ad acquisire uningente quantitativo di denaro in contanti nella disponibilità materiale di [OSCURATO:PERSONA] in funzionedel pagamento di un cospicuo quantitativo di cocaina proveniente dal Sudamerica e dallaSpagna.Si tratta di conversazioni captate a partire da giugno 2021 e proseguite fino al gennaio2022 e di incontri (veri e propri summit ai quali ha preso parte anche il ricorrente, per comedescritti nell’ordinanza impugnata) aventi ad oggetto la complessa attività di importazionedella partita di droga pesante dall’estero.Alcuni di questi incontri si sono tenuti presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e da ciò igiudici di merito hanno desunto la stabilità dell’apporto associativo ritenendo non decisiva lacircostanza che l’affare non si sia concluso e ciò alla luce del fatto che, anche laddove si siatrattato di un episodio isolato, le trattative e l’accordo raggiunto nella circostanza (anche allaluce della proposta conclusione di altri affari aventi ad oggetto l’importazione di altrostupefacente) sono indicativi di un’adesione ad un programma indeterminato dicommercializzazione di stupefacenti.Tanto anche alla luce degli stabili rapporti emersi con il gruppo di soggetti considerati alvertice della cosca mafiosa [OSCURATO:PERSONA], segnatamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRocco [OSCURATO:PERSONA].3.

I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sonoinfondati.Il ricorrente contesta, con argomentazioni che, a tratti, si sostanziano in istanzerivalutative del compendio intercettativo, l’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto nelladisponibilità di sostanza stupefacente da commercializzare con l’intermediazione diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la censura attinge la parte dell’ordinanza riferita alla condotta di finanziamentodell’acquisto della sostanza stupefacente evidenziando, per certi versi, la carenza dimotivazione in punto di individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto che avrebbe dovutofornire la provvista di denaro che serviva per l’acquisto della sostanza stupefacente, per altri,come la circostanza che l’operazione non sia comunque, andata a buon fine.Il ricorso, nella parte in cui contesta la ricostruzione dell’attività di fornitura della sostanzastupefacente di tipo hashish e marjiuana è generico e aspecifico in quanto non si confrontacon tutta la parte di motivazione che si occupa di definire il ruolo di fornitore svoltodall’indagato.Il motivo di ricorso, infatti, lamenta, sul punto, l’insufficienza dei dati ricavabilidall’intercettazione del 5 giugno 2021 richiamata alle pagg. 10 e 11 dell’ordinanza al fine diidentificare il soggetto del quale si descrive la disponibilità dello stupefacente in [OSCURATO:PERSONA].Al netto del fatto che l’identificazione dell’amico di Africo (espressione usata da [OSCURATO:PERSONA])in [OSCURATO:PERSONA] risulta ampiamente e dettagliatamente illustrata in altre parti (non oggetto dicensure) del provvedimento impugnato, il ruolo, del quale si sta dicendo, non è statodescritto solo alla luce della predetta intercettazione (relativa ad una conversazioneintercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ma anche alla luce di altre intercettazioniriportate alle pagg. 14, 15, 16 e 20 del 25, 26, 27 settembre 2021 e 16 gennaio 2022.Si tratta, in particolare di quella del 26 settembre 2021 e di altre captazioni nelle quali,secondo quanto congruamente ricostruito dai giudici di merito, è possibile desumere ladisponibilità, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di sostanza stupefacente del tipo leggero depositata inSicilia e l’identificazione del soggetto contattato, per tale ragione, ad Africo da [OSCURATO:PERSONA] o dalsuo emissario [OSCURATO:PERSONA] proprio nell’indagato.In tal senso, si veda il passaggio riportato a pag. 15 dell’ordinanza impugnatarelativamente all’intercettazione del 26 settembre 2021 che è richiamata, insieme ad ulteriorielementi indiziari, anche nel par. 1 avente ad oggetto proprio l’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] enon oggetto di contestazione specifica con il ricorso.Analoghe considerazioni possono essere estese alla identificazione del ricorrente comecolui che aveva la disponibilità del denaro contante oggetto della lunga trattativa finalizzataall’acquisizione della sostanza stupefacente del tipo, questa volta, cocaina da importareModaffari, secondo la ricostruzione indiziaria, parallelamente alla disponibilità dellasostanza stupefacente, ha preso parte alle attività dell’associazione dedita al narcotrafficooffrendo la disponibilità di una cospicua parte di denaro contante che doveva servire perl’acquisto di sostanza stupefacente in un contesto associativo, a sua volta, inseritonell’ambito di operatività della cosca di ndrangheta facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] legataa quella Alvaro di Sinopoli.La tesi difensiva secondo cui, in realtà, semmai [OSCURATO:PERSONA] si sia mostrato interessatoall’operazione, se n’è, comunque e quasi immediatamente, disinteressato rimanendo fuoridal progetto, è priva di fondamento.Per come ricostruito dai giudici di merito, le trattative per l’importazione della sostanzastupefacente si sono sviluppate per un cospicuo lasso temporale, [OSCURATO:PERSONA] ha dato il proprioassenso al finanziamento dell’affare, in parallelo alla manifestata disponibilità alla fornituraanche di altra sostanza stupefacente detenuta fuori dalla [OSCURATO:PERSONA].Non solo, egli si è preoccupato di reperire altri finanziatori, una volta constatatal’impossibilità di utilizzare le banconote macchiate e ha preso parte a veri e propri summitvolti a stabilire le concrete modalità operative dell’acquisizione della consistente partita disostanza stupefacente.Così ricostruita la condotta posta in essere dal ricorrente, la prospettazione difensiva èrecessiva, tenuto conto che risulta sufficientemente e congruamente illustrata la circostanzadella gravità indiziaria in ordine al perfezionamento dell’accordo funzionale alla costituzionedi un sodalizio che avesse come finalità la commercializzazione di sostanze stupefacenti.Rileva il principio di diritto richiamato anche dal Tribunale reggino in base al quale «intema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l'accordo dialmeno tre persone per organizzare e finanziare un'operazione d'importazione di ingentequantità di stupefacenti, per le attività delittuose consecutive di ciascuna di esse anche nelcommercio in proprio, determina un programma associativo ai sensi della previsione di cuiall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la quale non richiede che le successive condotte delittuosedei singoli, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ivi compreso il commercio, sianocompiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel predettoprogramma» (Sez. 5, n. 28528 del 15/06/2010, Cucumazzo, Rv. 247905 - 01).In sostanza, laddove siano acquisiti elementi sufficienti per descrivere la sussistenza diun accordo in vista di una singola, grossa, operazione commerciale cui deve seguire unapluralità di singoli delitti di detenzione e cessione della sostanza stupefacente al dettaglio,può dirsi suff icientemente individuato i l programma criminoso indeterminatodell’associazione.L’alternativa sarebbe quella di ritenere penalmente irrilevante (stante la nonconfigurabilità del tentativo di associazione per delinquere) la condotta consistita, nel caso dispecie, nel prendere accordi per l’importazione di una quantità ingente di cocaina, conconseguente avvio concreto delle trattative svolte anche all’estero, nella verifica delladisponibilità finanziaria, nello svolgimento di altre attività parallele per l’acquisizione disostanze da immettere sul mercato di altra natura.Giova richiamare, sul punto, il principio per cui «non è configurabile il tentativo inrelazione al delitto di associazione per delinquere, trattandosi di reato di pericolo che siperfeziona non appena si è creato il vincolo associativo e si è concordato il pianoorganizzativo per l'attuazione del programma delinquenziale, del tutto indipendentementedalla concreta esecuzione dei singoli delitti, onde gli atti diretti alla formazione di taleassociazione o sono meramente preparatori e non interessano la sfera giuridico-penale,ovvero hanno il carattere della idoneità ed inequivocità e determinano la consumazione deldelitto» (Sez. 3, n. 27989 del 15/04/2021, Delia, Rv. 282327 – 02: fattispecie in tema diassociazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990; conf.

Sez. 1, n. 130 del 07/04/1989, dep. 1990,Romano, Rv. 182993-01).Nel caso di specie, tenuto conto della natura della cognizione propria della fasecautelare, è escluso che possa parlarsi di atti meramente preparatori, anche perché sonostate descritte azioni protrattesi per oltre sei mesi e che hanno visto l’indagato coinvolto ineterogenee condotte integranti la partecipazione all’associazione.

Le considerazioni sin qui svolte consentono, inoltre, di escludere la fondatezza delsecondo motivo di ricorso con il quale è stata prospettata la configurabilità del finanziamentocome volto alla commissione di un singolo reato fine.Peraltro, il Tribunale del riesame ha dato anche conto degli elementi (incontestati inquesta sede) dai quali desumere la consapevolezza dell’indagato che la propria condotta siinseriva in un sodalizio, ovvero nell’ambito di attività di un gruppo e non in concorso con ilsolo [OSCURATO:PERSONA] (pag. 23 dell’ordinanza impugnata).Ciò anche alla luce del fatto che, come già segnalato, l’associazione dedita alnarcotraffico si innesta sul contesto di operatività di un radicato sodalizio mafioso di naturandranghetista e, dunque, in un programma criminoso indeterminato desumibile da altre edautonome emergenze riferite alla fattispecie associativa mafiosa.Non assume rilievo la mancata contestazione al ricorrente di reati-fine, tenuto contodell’orientamento costante di questa Corte secondo cui «in materia di reati associativi, lacommissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini dellaconfigurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta dipartecipazione» (fra le molte, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 – 02).Parimenti, non ha significato decisivo la circostanza della limitatezza temporale delperiodo in cui sono stati acquisiti gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quanto deve essereribadito che «in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanzestupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, edin particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo diosservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementiacquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fattoriferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 – 02; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021,Sermone, Rv. 282122).4.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico.L’ordinanza impugnata ha ricostruito alle pagg. 24 e 25 la provvista indiziaria in meritoalla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. sotto il profilo dell’agevolazionevalorizzando la funzionalità dell’attività di narcotraffico alle esigenze della cosca mafiosaBarbaro e degli alleati operanti sul versante tirrenico della [OSCURATO:PERSONA].La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia trattato direttamente con soggetti posti al vertice delsodalizio mafioso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata valorizzata perritenere dimostrata la configurabilità della circostanza aggravante in termini congrui e privi dievidenti criticità.A fronte di tale motivazione, corroborata da cospicui riferimenti al fatto che il narcotrafficocostituiva interesse preciso delle cosche citate, il ricorrente lamenta, in termini meramenteassertivi, la mancanza di motivazione in punto di dolo specifico.5.

E’ infondato il quarto motivo di ricorso riferito alle esigenze cautelari e all’adeguatezzadella custodia in carcere.Correttamente il Tribunale ha evidenziato che si procede per un reato per il qualesussiste la doppia presunzione (relativa) di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per cuiva applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai qualirisulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenzecautelari possono essere soddisfatte con altre misure.La presunzione è relativa, ma non risulta contrastata nel caso che ci occupa da alcunelemento introdotto nel procedimento da cui poter escludere l’attualità delle esigenzecautelari o la possibilità di salvaguardare le stesse con una misura meno afflittiva.Alla luce della citata doppia presunzione, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenzecautelari suscettibili di essere salvaguardate con la sola custodia cautelare in carcere inragione del concreto svolgimento dei fatti e del contesto associativo nel quale è maturato,oltre che alla luce del gravissimo reato di sequestro di persona a scopo di estorsione conmorte dell’ostaggio per il quale il ricorrente ha subito un lungo periodo di detenzione che,evidentemente, è stato ritenuto non avere sortito alcun concreto effetto risocializzante.Non solo, quindi, è stato fatto riferimento alla citata presunzione, ma sono stati indicatielementi positivi idonei a corroborare il riferimento all’esistenza delle esigenze e allapossibilità della relativa salvaguardia solo tramite la misura cautelare della custodia incarcere.Si tratta di dati concreti, a fronte dei quali il ricorrente ha contrapposto argomenti inidonei,allo stato, a far venir meno la citata presunzione.In realtà, il ricorrente ha sollecitato la valutazione del tempo trascorso dalla commissionedel fatto.Nel caso di specie, correttamente, il Tribunale ha valorizzato elementi ritenuti nonrecessivi rispetto alle allegazioni difensive, che sono state, dunque, motivatamente disattesecon motivazione priva di vizi manifesti.Giova, peraltro, richiamare l’orientamento per il quale «la presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, dicui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto allanorma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelareriguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa riteneresussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al merodecorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (Sez. 1, n. 21900 del07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 – 01; in motivazione la Corte ha aggiunto che, nellamateria cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove nonaccompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione delgiudizio di pericolosità).A proposito, inoltre, dell’attualità delle esigenze cautelari, deve essere ribadita lacorrettezza dell’orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte secondo cui«in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specificheopportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, unavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisiaccurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative dellacondotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve esseretanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non devealtresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del20/01/2022, Iordanescu, Rv. 282991 e molte altre conformi).Con specifico riferimento, inoltre, al delitto associativo per il quale si procede, deveessere nuovamente affermato che «in tema di misure cautelari riguardanti il reato diassociazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non sirapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggettola possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità edel medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione diappartenenza» (fra le altre, Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243).

Destituita di fondamento la censura relativa alla mancanza di motivazione circal’applicabilità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, sulla quale,nonostante la rilevata mancanza di richiesta, si è soffermato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Deve essere, infatti, ribadito che «il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezzadegli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua naturadi valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità diimpiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod.proc. pen.» (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; in termini, Sez. 2, n.31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 ed altre conformi precedenti).6.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali.Deve essere, altresì, disposto l’invio del presente provvedimento alla Cancelleria per leincombenze di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 26/06/2025 del Tribunale della libertà di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 26 giugno 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione digiudice del riesame, ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminaridello stesso Ufficio il 18 marzo 2025 con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] lamisura cautelare della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazioneall’associazione dedita al narcotraffico operante dal novembre 2020, con condottaperdurante, aggravato dal numero superiore a dieci degli associati, dalla finalità diagevolazione della cosca di ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] di Platì e dall’essersi avvalsi dellecondizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., oltre che dalla recidiva.In particolare, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] è stato quello di fornitore di sostanza stupefacente deltipo hashish e marjiuana e di finanziatore dell’acquisto di un ingente quantitativo di sostanzastupefacente del tipo cocaina importata dalla Colombia.L’attività di finanziamento, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, è stata realizzatamettendo a disposizione del sodalizio banconote “macchiate” in quanto provento dipregresse attività illecite.Respinte le eccezioni difensive in punto di identificazione dell’indagato, tenuto conto deiriferimenti contenuti nelle captazioni sulle quali si fonda principalmente la ricostruzione dellagravità indiziaria, i giudici di merito si sono soffermati sugli elementi idonei a giustificare laconfigurabilità dell’associazione, la condotta di partecipazione dell’indagato e le esigenzecautelari.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzodei propri difensori fiduciari, articolando quattro motivi tutti strutturati in termini di violazionedi legge e vizio di motivazione illogica.2.1. Con il primo ha contestato la ricostruzione dei fatti e la sussistenza della fattispecie dicui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.La condotta ascritta al ricorrente si connota per estemporaneità e non si è concretamenterealizzata non essendo andato a buon fine il finanziamento dell’acquisto di sostanzastupefacente.Quanto alla disponibilità di far pervenire sul mercato hashish e marjiuana, i giudicisarebbero incorsi in un errore nella identificazione del presunto fornitore in [OSCURATO:PERSONA], conconseguente evidente illogicità dell’ordinanza impugnata.Anche con riferimento al soggetto detentore delle banconote macchiate da utilizzare perl’acquisto della cocaina dall’estero il Tribunale ha reso una motivazione carente e,comunque, ancora una volta, illogica, non potendosi ravvisare alcun elemento dicollegamento tra quelle banconote e l’indagato.Pur essendo stato dimostrato l’avvicinamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] al fine di finanziare l’operazione di acquisito, non è stata acquisita la prova delconcreto interessamento dell’indagato all’operazione dalla quale è rimasto concretamentefuori.Da ciò discende la non configurabilità della partecipazione all’associazione dedita alnarcotraffico.2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la gratuità dell’attribuzione al ricorrente del ruolodi finanziatore dell’associazione in assenza di elementi concreti e specifici.2.3. Con il terzo motivo ha eccepito l’insussistenza dell’aggravante dell’agevolazionemafiosa (rispetto alla quale difetta un qualsiasi profilo di dolo specifico) e del metodo mafioso(essendo carente ogni forma di intimidazione).2.4. Il quarto motivo ha ad oggetto il profilo delle esigenze cautelari e dell’adeguatezzadella misura della custodia in carcere.In relazione al primo aspetto, ha eccepito la genericità del provvedimento impugnato peravere ricostruito il pericolo di recidiva tenendo conto di dati incerti e illogicamente descritti,quanto alla disponibilità di sostanza stupefacente e stabilità dei contatti con ambienticriminali.Non ricorre, peraltro, alcun pericolo attuale di reiterazione, essendo cessata la condottaascritta al ricorrente nel lontano 2020, con conseguente mancata valutazione della distanzatemporale tra la cessazione e l’applicazione della misura.Anche con riferimento all’adeguatezza della misura custodiale, la motivazione è affetta dacarenze non essendo stato spiegato da quale elemento possa desumersi la necessità diapplicare la misura massima e non essendo stata valutata la presunzione relativa alla lucedel tempo trascorso dai fatti.3. Il difensore ha chiesto procedersi a trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. In punto di gravità indiziaria, è stata descritta l’esistenza di un gruppo organizzato,caratterizzato da una specifica suddivisione di ruoli e da forme di soccorso mutualistico tragli associati, dotato di una cassa comune, una organizzazione logistica e stabili canali diapprovvigionamento, anche in zone diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] e all’estero.Alcuni dei componenti dell’associazione sono risultati essere promotori e organizzatorianche del gruppo mafioso riferibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito e nell’interesse delquale, nel contesto di un’alleanza con il gruppo Alvaro di Sinopoli, è stata giudicatainquadrabile l’operatività del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti.In un ampio compendio intercettativo sono state individuate e descritte, nel dettaglio,conversazioni idonee a ricostruire la gravità indiziaria, sia con riferimento al ruolodell’indagato (quale fornitore - intermediario) di sostanza stupefacente proveniente dallaSicilia o già disponibile nella Locride e, in particolare, nel mercato locale di Africo (si tratta diintercettazioni e servizi di osservazione del 5 giugno 2021, del 25 settembre 2021 e giornisuccessivi), in parallelo con una avviata attività di intermediazione finalizzata ad acquisire uningente quantitativo di denaro in contanti nella disponibilità materiale di [OSCURATO:PERSONA] in funzionedel pagamento di un cospicuo quantitativo di cocaina proveniente dal Sudamerica e dallaSpagna.Si tratta di conversazioni captate a partire da giugno 2021 e proseguite fino al gennaio2022 e di incontri (veri e propri summit ai quali ha preso parte anche il ricorrente, per comedescritti nell’ordinanza impugnata) aventi ad oggetto la complessa attività di importazionedella partita di droga pesante dall’estero.Alcuni di questi incontri si sono tenuti presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e da ciò igiudici di merito hanno desunto la stabilità dell’apporto associativo ritenendo non decisiva lacircostanza che l’affare non si sia concluso e ciò alla luce del fatto che, anche laddove si siatrattato di un episodio isolato, le trattative e l’accordo raggiunto nella circostanza (anche allaluce della proposta conclusione di altri affari aventi ad oggetto l’importazione di altrostupefacente) sono indicativi di un’adesione ad un programma indeterminato dicommercializzazione di stupefacenti.Tanto anche alla luce degli stabili rapporti emersi con il gruppo di soggetti considerati alvertice della cosca mafiosa [OSCURATO:PERSONA], segnatamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRocco [OSCURATO:PERSONA].3. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sonoinfondati.Il ricorrente contesta, con argomentazioni che, a tratti, si sostanziano in istanzerivalutative del compendio intercettativo, l’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto nelladisponibilità di sostanza stupefacente da commercializzare con l’intermediazione diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la censura attinge la parte dell’ordinanza riferita alla condotta di finanziamentodell’acquisto della sostanza stupefacente evidenziando, per certi versi, la carenza dimotivazione in punto di individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto che avrebbe dovutofornire la provvista di denaro che serviva per l’acquisto della sostanza stupefacente, per altri,come la circostanza che l’operazione non sia comunque, andata a buon fine.Il ricorso, nella parte in cui contesta la ricostruzione dell’attività di fornitura della sostanzastupefacente di tipo hashish e marjiuana è generico e aspecifico in quanto non si confrontacon tutta la parte di motivazione che si occupa di definire il ruolo di fornitore svoltodall’indagato.Il motivo di ricorso, infatti, lamenta, sul punto, l’insufficienza dei dati ricavabilidall’intercettazione del 5 giugno 2021 richiamata alle pagg. 10 e 11 dell’ordinanza al fine diidentificare il soggetto del quale si descrive la disponibilità dello stupefacente in [OSCURATO:PERSONA].Al netto del fatto che l’identificazione dell’amico di Africo (espressione usata da [OSCURATO:PERSONA])in [OSCURATO:PERSONA] risulta ampiamente e dettagliatamente illustrata in altre parti (non oggetto dicensure) del provvedimento impugnato, il ruolo, del quale si sta dicendo, non è statodescritto solo alla luce della predetta intercettazione (relativa ad una conversazioneintercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ma anche alla luce di altre intercettazioniriportate alle pagg. 14, 15, 16 e 20 del 25, 26, 27 settembre 2021 e 16 gennaio 2022.Si tratta, in particolare di quella del 26 settembre 2021 e di altre captazioni nelle quali,secondo quanto congruamente ricostruito dai giudici di merito, è possibile desumere ladisponibilità, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di sostanza stupefacente del tipo leggero depositata inSicilia e l’identificazione del soggetto contattato, per tale ragione, ad Africo da [OSCURATO:PERSONA] o dalsuo emissario [OSCURATO:PERSONA] proprio nell’indagato.In tal senso, si veda il passaggio riportato a pag. 15 dell’ordinanza impugnatarelativamente all’intercettazione del 26 settembre 2021 che è richiamata, insieme ad ulteriorielementi indiziari, anche nel par. 1 avente ad oggetto proprio l’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] enon oggetto di contestazione specifica con il ricorso.Analoghe considerazioni possono essere estese alla identificazione del ricorrente comecolui che aveva la disponibilità del denaro contante oggetto della lunga trattativa finalizzataall’acquisizione della sostanza stupefacente del tipo, questa volta, cocaina da importareModaffari, secondo la ricostruzione indiziaria, parallelamente alla disponibilità dellasostanza stupefacente, ha preso parte alle attività dell’associazione dedita al narcotrafficooffrendo la disponibilità di una cospicua parte di denaro contante che doveva servire perl’acquisto di sostanza stupefacente in un contesto associativo, a sua volta, inseritonell’ambito di operatività della cosca di ndrangheta facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] legataa quella Alvaro di Sinopoli.La tesi difensiva secondo cui, in realtà, semmai [OSCURATO:PERSONA] si sia mostrato interessatoall’operazione, se n’è, comunque e quasi immediatamente, disinteressato rimanendo fuoridal progetto, è priva di fondamento.Per come ricostruito dai giudici di merito, le trattative per l’importazione della sostanzastupefacente si sono sviluppate per un cospicuo lasso temporale, [OSCURATO:PERSONA] ha dato il proprioassenso al finanziamento dell’affare, in parallelo alla manifestata disponibilità alla fornituraanche di altra sostanza stupefacente detenuta fuori dalla [OSCURATO:PERSONA].Non solo, egli si è preoccupato di reperire altri finanziatori, una volta constatatal’impossibilità di utilizzare le banconote macchiate e ha preso parte a veri e propri summitvolti a stabilire le concrete modalità operative dell’acquisizione della consistente partita disostanza stupefacente.Così ricostruita la condotta posta in essere dal ricorrente, la prospettazione difensiva èrecessiva, tenuto conto che risulta sufficientemente e congruamente illustrata la circostanzadella gravità indiziaria in ordine al perfezionamento dell’accordo funzionale alla costituzionedi un sodalizio che avesse come finalità la commercializzazione di sostanze stupefacenti.Rileva il principio di diritto richiamato anche dal Tribunale reggino in base al quale «intema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l'accordo dialmeno tre persone per organizzare e finanziare un'operazione d'importazione di ingentequantità di stupefacenti, per le attività delittuose consecutive di ciascuna di esse anche nelcommercio in proprio, determina un programma associativo ai sensi della previsione di cuiall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la quale non richiede che le successive condotte delittuosedei singoli, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ivi compreso il commercio, sianocompiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel predettoprogramma» (Sez. 5, n. 28528 del 15/06/2010, Cucumazzo, Rv. 247905 - 01).In sostanza, laddove siano acquisiti elementi sufficienti per descrivere la sussistenza diun accordo in vista di una singola, grossa, operazione commerciale cui deve seguire unapluralità di singoli delitti di detenzione e cessione della sostanza stupefacente al dettaglio,può dirsi suff icientemente individuato i l programma criminoso indeterminatodell’associazione.L’alternativa sarebbe quella di ritenere penalmente irrilevante (stante la nonconfigurabilità del tentativo di associazione per delinquere) la condotta consistita, nel caso dispecie, nel prendere accordi per l’importazione di una quantità ingente di cocaina, conconseguente avvio concreto delle trattative svolte anche all’estero, nella verifica delladisponibilità finanziaria, nello svolgimento di altre attività parallele per l’acquisizione disostanze da immettere sul mercato di altra natura.Giova richiamare, sul punto, il principio per cui «non è configurabile il tentativo inrelazione al delitto di associazione per delinquere, trattandosi di reato di pericolo che siperfeziona non appena si è creato il vincolo associativo e si è concordato il pianoorganizzativo per l'attuazione del programma delinquenziale, del tutto indipendentementedalla concreta esecuzione dei singoli delitti, onde gli atti diretti alla formazione di taleassociazione o sono meramente preparatori e non interessano la sfera giuridico-penale,ovvero hanno il carattere della idoneità ed inequivocità e determinano la consumazione deldelitto» (Sez. 3, n. 27989 del 15/04/2021, Delia, Rv. 282327 – 02: fattispecie in tema diassociazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990; conf. Sez. 1, n. 130 del 07/04/1989, dep. 1990,Romano, Rv. 182993-01).Nel caso di specie, tenuto conto della natura della cognizione propria della fasecautelare, è escluso che possa parlarsi di atti meramente preparatori, anche perché sonostate descritte azioni protrattesi per oltre sei mesi e che hanno visto l’indagato coinvolto ineterogenee condotte integranti la partecipazione all’associazione. Le considerazioni sin qui svolte consentono, inoltre, di escludere la fondatezza delsecondo motivo di ricorso con il quale è stata prospettata la configurabilità del finanziamentocome volto alla commissione di un singolo reato fine.Peraltro, il Tribunale del riesame ha dato anche conto degli elementi (incontestati inquesta sede) dai quali desumere la consapevolezza dell’indagato che la propria condotta siinseriva in un sodalizio, ovvero nell’ambito di attività di un gruppo e non in concorso con ilsolo [OSCURATO:PERSONA] (pag. 23 dell’ordinanza impugnata).Ciò anche alla luce del fatto che, come già segnalato, l’associazione dedita alnarcotraffico si innesta sul contesto di operatività di un radicato sodalizio mafioso di naturandranghetista e, dunque, in un programma criminoso indeterminato desumibile da altre edautonome emergenze riferite alla fattispecie associativa mafiosa.Non assume rilievo la mancata contestazione al ricorrente di reati-fine, tenuto contodell’orientamento costante di questa Corte secondo cui «in materia di reati associativi, lacommissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini dellaconfigurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta dipartecipazione» (fra le molte, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 – 02).Parimenti, non ha significato decisivo la circostanza della limitatezza temporale delperiodo in cui sono stati acquisiti gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quanto deve essereribadito che «in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanzestupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, edin particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo diosservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementiacquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fattoriferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 – 02; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021,Sermone, Rv. 282122).4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico.L’ordinanza impugnata ha ricostruito alle pagg. 24 e 25 la provvista indiziaria in meritoalla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. sotto il profilo dell’agevolazionevalorizzando la funzionalità dell’attività di narcotraffico alle esigenze della cosca mafiosaBarbaro e degli alleati operanti sul versante tirrenico della [OSCURATO:PERSONA].La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia trattato direttamente con soggetti posti al vertice delsodalizio mafioso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata valorizzata perritenere dimostrata la configurabilità della circostanza aggravante in termini congrui e privi dievidenti criticità.A fronte di tale motivazione, corroborata da cospicui riferimenti al fatto che il narcotrafficocostituiva interesse preciso delle cosche citate, il ricorrente lamenta, in termini meramenteassertivi, la mancanza di motivazione in punto di dolo specifico.5. E’ infondato il quarto motivo di ricorso riferito alle esigenze cautelari e all’adeguatezzadella custodia in carcere.Correttamente il Tribunale ha evidenziato che si procede per un reato per il qualesussiste la doppia presunzione (relativa) di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per cuiva applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai qualirisulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenzecautelari possono essere soddisfatte con altre misure.La presunzione è relativa, ma non risulta contrastata nel caso che ci occupa da alcunelemento introdotto nel procedimento da cui poter escludere l’attualità delle esigenzecautelari o la possibilità di salvaguardare le stesse con una misura meno afflittiva.Alla luce della citata doppia presunzione, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenzecautelari suscettibili di essere salvaguardate con la sola custodia cautelare in carcere inragione del concreto svolgimento dei fatti e del contesto associativo nel quale è maturato,oltre che alla luce del gravissimo reato di sequestro di persona a scopo di estorsione conmorte dell’ostaggio per il quale il ricorrente ha subito un lungo periodo di detenzione che,evidentemente, è stato ritenuto non avere sortito alcun concreto effetto risocializzante.Non solo, quindi, è stato fatto riferimento alla citata presunzione, ma sono stati indicatielementi positivi idonei a corroborare il riferimento all’esistenza delle esigenze e allapossibilità della relativa salvaguardia solo tramite la misura cautelare della custodia incarcere.Si tratta di dati concreti, a fronte dei quali il ricorrente ha contrapposto argomenti inidonei,allo stato, a far venir meno la citata presunzione.In realtà, il ricorrente ha sollecitato la valutazione del tempo trascorso dalla commissionedel fatto.Nel caso di specie, correttamente, il Tribunale ha valorizzato elementi ritenuti nonrecessivi rispetto alle allegazioni difensive, che sono state, dunque, motivatamente disattesecon motivazione priva di vizi manifesti.Giova, peraltro, richiamare l’orientamento per il quale «la presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, dicui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto allanorma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelareriguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa riteneresussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al merodecorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (Sez. 1, n. 21900 del07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 – 01; in motivazione la Corte ha aggiunto che, nellamateria cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove nonaccompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione delgiudizio di pericolosità).A proposito, inoltre, dell’attualità delle esigenze cautelari, deve essere ribadita lacorrettezza dell’orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte secondo cui«in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specificheopportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, unavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisiaccurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative dellacondotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve esseretanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non devealtresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del20/01/2022, Iordanescu, Rv. 282991 e molte altre conformi).Con specifico riferimento, inoltre, al delitto associativo per il quale si procede, deveessere nuovamente affermato che «in tema di misure cautelari riguardanti il reato diassociazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non sirapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggettola possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità edel medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione diappartenenza» (fra le altre, Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243). Destituita di fondamento la censura relativa alla mancanza di motivazione circal’applicabilità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, sulla quale,nonostante la rilevata mancanza di richiesta, si è soffermato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Deve essere, infatti, ribadito che «il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezzadegli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua naturadi valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità diimpiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod.proc. pen.» (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; in termini, Sez. 2, n.31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 ed altre conformi precedenti).6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali.Deve essere, altresì, disposto l’invio del presente provvedimento alla Cancelleria per leincombenze di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13108/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris