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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 33049/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16628-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2589 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 335/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/12/2015 R.G.N. 278/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 30.12.2015, la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'insussistenza dell'obbligo dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] di iscriversi alla Gestione separata INPS e di versare i contributi dovuti in relazione all'attività libero- professionale svolta negli anni 2005, 2006, 2008, 2010-2013; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura; che l'ing. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria, con cui ha dedotto, tra l'altro, di aver presentato istanza di definizione agevolata con riguardo ai contributi relativi all'anno 2008; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26,

I. n. 335/1995, e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), entrambi in relazione agli artt. 3,

I. n. 179/1958, 10 e 21,

I. n. 6/1981, e 7, 23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato con decreto interministeriale 20.12.1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all'INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria; che il motivo è manifestamente fondato, essendosi consolidato il principio secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26,

I. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 32166 del 2018 e 5826 del 2021); che, non essendosi i giudici di merito attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che riesaminerà la questione tenendo conto anche dell'istanza di definizione agevolata per l'anno 2008 e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16628-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2589 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 335/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/12/2015 R.G.N. 278/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 30.12.2015, la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'insussistenza dell'obbligo dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] di iscriversi alla Gestione separata INPS e di versare i contributi dovuti in relazione all'attività libero- professionale svolta negli anni 2005, 2006, 2008, 2010-2013; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura; che l'ing. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria, con cui ha dedotto, tra l'altro, di aver presentato istanza di definizione agevolata con riguardo ai contributi relativi all'anno 2008; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), entrambi in relazione agli artt. 3, I. n. 179/1958, 10 e 21, I. n. 6/1981, e 7, 23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato con decreto interministeriale 20.12.1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all'INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria; che il motivo è manifestamente fondato, essendosi consolidato il principio secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 32166 del 2018 e 5826 del 2021); che, non essendosi i giudici di merito attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che riesaminerà la questione tenendo conto anche dell'istanza di definizione agevolata per l'anno 2008 e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
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