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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 maggio 2019

Cassazione n. 05831/2023

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C(-31/‘ ( ORDINANZA sul ricorso 25225/2019 proposto da: la TRENITALIA s.p.a., in persona del suo institore Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 113, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Nicola CORBO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro SCIACQUA Lavinia, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Corridori, n. 48, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — avverso la sentenza n. 1202/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30.5.2019, R.G. n. 2478/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 2.12.2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 4.4.2016, [OSCURATO:PERSONA] - premesso di aver partecipato ad una selezione indetta da Trenitalia s.p.a. per l'assunzione di personale nel profilo di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] superando la prova scritta, la prova orale, il colloquio con insegnante di madrelingua ed in ultimo il colloquio motivazionale, ma di essere stata giudicata non idonea alle attività di sicurezza richieste per il citato profilo in quanto di statura inferiore a 1,60 mt., minimo tabellare previsto dalla disposizione della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. n. 55 del 28.1:L.2006 - aveva chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare per le causali in narrativa l'illegittimità della disposizione della suddetta disposizione e per l'effetto disapplicarla; 2) dichiarare l'illegittimità del giudizio di inidoneità fisica della ricorrente alle mansioni di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] espresso dall'[OSCURATO:PERSONA] di Bari della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il 3.3.2016; 3) dichiarare il suo diritto ad essere assunta dalla convenuta Trenitalia s.p.a. ed inquadrarla nel suddetto profilo professionale di cui al CCNL Attività ferroviarie del 20.7.2012 con decorrenza dal 3.3.2016 ovvero con la decorrenza ritenuta di giustizia; 4) ordinare alla convenuta di assumerla e di procedere al suo inquadramento nel ridetto profilo, con il relativo trattamento economico e giuridico, con decorrenza dal 3.3.2016 o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia; 5) in subordine: a) dichiarare il suo diritto all'inserimento, ove previsto, nella graduatoria utile ai fini dell'assunzione da parte di Trenitalia nel suddetto profilo; b) per l'effetto, ordinare alla stessa l'inserimento della ricorrente nella graduatoria utile ai fini dell'assunzione nel ridetto profilo.2.

Con sentenza del 16.10.2017, il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ordinava alla convenuta Trenitalia di procedere all'inserimento dell'attrice nella graduatoria utile ai fini dell'assunzione nel profilo e nelle mansioni di capo treno sin dalla data della decisione.

3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte (l'appello di Bari rigettava l'appello che Trenitalia s.p.a. aveva proposto contro la decisione di primo grado, confermandola e condannando l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate; dava, inoltre, atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del raddoppio del contributo unificato.

4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale rigettava il primo motivo d'appello, con il quale l'appellante insisteva nella propria eccezione d'incompetenza per territorio del Tribunale di Bari; tanto, sulla scorta di taluni precedenti di legittimità, evidenziandosi in sintesi che da una serie di elementi, valutati nel loro complesso, poteva ragionevolmente desumersi che la dipendenza presso la quale la lavoratrice sarebbe stata addetta era quella di Bari.

Respingeva, altresì, il secondo, il terzo ed il quarto motivo d'appello, che esaminava congiuntamente, ritenendo che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte Suprema in tema di requisiti staturali minimi per l'accesso al lavoro, anche sulla base della C.T.U. espletata in prime cure, rispetto alla quale considerava prive di consistenza le critiche mosse dall'appellante.

Giudicava, infine, infondato il quinto ed ultimo motivo d'appello, con il quale si denunciava la nullità dell'ordine di procedere all'inserimento della controparte nella graduatoria utile ai fini dell'assunzione nel profilo in questione, sull'assunto di Trenitalia che nessuna graduatoria era mai esistita.

5. Avverso tale decisione, la Trenitalia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.6.

L'intimata ha resistito con controricorso.

7. Solo la controricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 413 del c.p.c. nonché dell'art.428 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 25 della Costituzione in relazione alla pregiudiziale eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bari.

Conseguente nullità di tutta l'attività processuale espletata in violazione degli artt. 38 e 428 c.p.c., e 25 Cost., essendo in via esclusiva competente a decidere nel merito la presente controversia il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Lavoro (art. 360, n. 4, c.p.c.)".

Si duole che la Corte d'appello abbia respinto la sua eccezione di incompetenza territoriale, basata sul fatto che la domanda era stata incardinata dall'attrice dinanzi ad un tribunale diverso da quello ove ha sede la società, benché il rapporto di lavoro non fosse corrente e neppure vi fosse obbligo di destinare l'attrice alla dipendenza territoriale di Bari in caso di sua assunzione.

2. Con un secondo motivo, denuncia: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss.

L. 874/1986, del d.lgs. 188/2003, del d.lgs. 162/2007, nonché del decreto ANSF 1/2009 del 6 aprile 2009 e di ogni altra norma e principio in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria e distribuzione delle relative competenze accertatorie e dispositive, anche sub specie di carenza di potere giurisdizionale o di difetto di giurisdizione e/o di legittimazione necessaria della competente autorità per la sicurezza della circolazione ferroviaria.

Omesso esame di fatti decisivi per la controversia che hanno costituito oggetto di esame nel corso del giudizio (art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.)".

3. Con un terzo motivo, denuncia: "Violazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 116 c.p.c.; nullità della C.T.U. per difformità dai quesiti posti dal Tribunale ed alle modalità dallo stesso autorizzate.

Omesso esame di fatti decisivi per la controversia che hanno costituito oggetto di esame nel corso del giudizio (art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.)".

4. Con un quarto motivo, deduce: "Nullità ed illegittimità dell'ordine di procedere "all'inserimento della ricorrente nella graduatoria utile ai fini dell'assunzione nel profilo nelle mansioni di capo treno sin dalla data della presente decisione", per inesistenza del relativo presupposto (art. 360 n. 3 c.p.c.)".

5. Ritiene il Collegio che debba essere respinto il primo motivo di ricorso circa l'eccezione d'incompetenza per territorio riproposta alla Corte d'appello e disattesa da quest'ultima.

5.1. In disparte la considerazione che tale censura erroneamente è riferita all'ipotesi di cui al n. 4) del comma primo dell'art. 360 c.p.c., piuttosto che al n. 2) dello stesso comma, la Corte distrettuale, dopo aver dato conto puntualmente del relativo motivo d'appello (cfr. §

1.1. alle pagg. 3-4 della sua sentenza), ha motivatamente respinto lo stesso, in base a considerazioni che appaiono condivisibili in relazione alla fattispecie di cui è causa (cfr. § 2 alle pagg. 6-9 della stessa sentenza).

5.2. In particolare, esattamente la Corte di merito, tra le altre decisioni di legittimità, ha richiamato anche Cass. civ., sez. un., 10.8.2001, n. 11043.

Quest'ultima decisione delle Sezioni Unite, infatti, aveva ritenuto che, anche in relazione domanda diretta alla c:ostituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione (o, specificamente, con riguardo a domanda proposi:a da lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente e diretta alla c:ostituzione del rapporto di lavoro), operano in modo alternativo e concorrente tutti e tre i fori previsti dall'art. 413 c.p.c., dovendosi stabilire un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, la cui costituzione rappresenti tuttavia l'oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, con la conseguenza, da un lato, che il primo dei fori indicati dalla norma va identificato in relazione alla sede dell'ufficio del lavoro che ha emesso il provvedimento di avviamento (atto che, pur non determinando de jure il sorgere del rapporto, è il titolo costitutivo dell'obbligo del datore di lavoro), e, dall'altro, che è consentita l'utilizzazione del foro della dipendenza aziendale, in relazione alla quale il servizio del collocamento, nella sua competente articolazione locale, ha emesso quel provvedimento.

Ebbene, condivisibilmente la Corte territoriale ha ritenuto applicabili i principi espressi in tale orientamento di legittimità al caso di specie.

Più nello specifico, la stessa Corte aveva evidenziato che la procedura di selezione era stata gestita dall'[OSCURATO:PERSONA] di Bari di Trenitalia, che anche le operazioni di selezione si erano in concreto svolte a Bari (cfr. pag. 7 dell'impugnata sentenza), che nell'invito a partecipare alla selezione del 18.3.2015 si specificava esplicitamente che, quale requisito per partecipare alla selezione, era necessaria la residenza in Bari o Provincia, sicché poteva ragionevolmente desumersi che la dipendenza presso la quale la lavoratrice sarebbe stata addetta era quella di Bari (v. ibidem).

5.3. Inoltre va sottolineato che la stessa Corte aveva riferito che l'attrice aveva, tra l'altro, dedotto che la contestata disposizione direttoriale n. 55 del 2006 fosse discriminatoria (cfr. pag. 2 dell'impugnata sentenza), ed aveva anche esaminato il caso da questo specifico punto di vista (cfr. pagg. 9 e segg. della stessa).

Deve, allora, essere considerato che, di recente, la Sezione VI-L di questa Corte, con ordinanza 17.6.2021, n. 17392, in sede di regolamento di competenza proprio avverso un'ordinanza del Tribunale di Bari, si è pronunciata su fattispecie, praticamente sovrapponibile a quella che qui ci occupa, in cui l'istante, con ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c., aveva convenuto in giudizio Trenitalia s.p.a. dinanzi al suddetto tribunale, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di aver partecipato ad una procedura selettiva per l'assunzione di capotreno/capo servizi treno e di essere stata giudicata inidonea per statura insufficiente, e chiedendo che, dato il carattere discriminatorio della esclusione, fosse accertato il suo diritto all'assunzione nelle funzioni suddette ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con corrispondente condanna della società.

Ebbene, questa Corte, nel rigettare il ricorso per regolamento di competenza proposto da [OSCURATO:PERSONA] e nel ritenere competente su detta domanda l'adito Tribunale di Bari, con estesa motivazione, ha affermato che, in tema di azioni in materia di discriminazione di genere, ove la controversia sia promossa direttamente in via ordinaria, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio occorre far riferimento al criterio del luogo in cui è avvenuto il comportamento denunziato, ex art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006, da ritenersi esclusivo ed inderogabile non solo rispetto all'azione specificamente prevista dal citato d.lgs., ma anche rispetto a quella ordinaria, avuto riguardo all'importanza primaria c:he, nel nostro sistema di valori, rivestono le finalità perseguite dal legislatore attraverso la disciplina antidiscriminatoria e all'esigenza di comuni regole processuali atte a garantire una tutela effettiva per l'attuazione dei principi di parità di trattamento.

Anche nella fattispecie in esame il comportamento di Trenitalia prospettato dall'attrice come discriminatorio è stato tenuto in Bari, dove, come già evidenziato, si erano svolte le operazioni di selezione e dove era stato espresso il giudizio di inidoneità fisica dell'attrice dall'[OSCURATO:PERSONA] di Bari della [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, anche sotto tale diverso profilo la controversia, introdotta per via ordinaria come nel caso deciso da Cass. n. 17392/2021, era stata comunque correttamente radicata presso il Tribunale di Bari.

6. Infondato, altresì, è il secondo motivo.

6.1. Esso presenta anzitutto diversi profili d'inammissibilità.

Invero, tale censura, oltre a fare promiscuamente riferimento ai distinti mezzi di cui ai n. 3), 4) e 5) del comma primo dell'art. 360 c.p.c., neppure potrebbe essere presa in considerazione dove fa rifermento all'ipotesi di "omesso esame di fatti decisivi per la controversia che hanno costituito oggetto di esame nel corso del giudizio", in presenza di c.d. doppia conforme, con la conseguente preclusione di cui all'art. 348 ter, commi quarto e quinto, c.p.c..

Lo stesso motivo, inoltre, è all'evidenza a-specifico, dove vi si deduce genericamente la violazione e falsa applicazione anche "di ogni altra norma e principio in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria e distribuzione delle relative competenze accertatorie e dispositive".

Per altro verso, la doglianza fa riferimento anche al decreto ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie) 1/2009 del 6.4.2009, introducendo per la prima volta in questa sede di legittimità un tema anche in punto di diritto del tutto nuovo, senza neanche dedurre quando fosse stato in precedenza trattato nei gradi di merito.

Ancora, nello sviluppo del motivo in esame la ricorrente ha trattato dei profili di merito in senso stretto (cfr. in particolare, pagg. 18-21 del ricorso), che ovviamente non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.

6.2. In ogni caso, sulla questione di diritto sostanziale posta con tale motivo si è ormai formato un consolidato orientamento di questa Sezione, specificamente riferito ad altri procedimenti che vedevano come controparte dei vari attori appunto Trenitalia s.p.a. e talvolta in relazione alla medesima procedura selettiva che qui ci occupa, In particolare, è stato deciso che il limite staturale di 160 cm. prescritto nella procedura di assunzione di personale con qualifica di [OSCURATO:PERSONA], bandita nel 2006, costituisce una discriminazione indiretta, in violazione dell'art. 4 legge 125/1991 come modificata dall'art. 2 D.Igs. 145/2005 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE (in materia di accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e di condizioni di lavoro) poi confluito nell'art. 25 d.lgs. 198/2006, siccome non oggettivamente giustificato, né comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni comportate dalla suddetta qualifica (così Cass. civ., sez. lav., 4.2.2019, n. 3196; e in termini esatti o analoghi id., 24.4.2020, n. 8167; id., 21.4.2020, n. 7982; id., 29.10.2019, n. 27729; id., 14.12.2017, n. 30083; id., 15.11.2013, n. 25734; ma v. già come espressive del medesimo indirizzo id., 12.1.2012, n. 234 e id., 13.11.2007, n. 23562).

Peraltro, già la Corte territoriale aveva fatto riferimento a parte di questi specifici precedenti di legittimità (cfr. pagg. 11-12 della sua sentenza). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, intende dare continuità a detto indirizzo.

7. Inammissibile appare, poi, il terzo motivo rispetto al quale valgono rilievi analoghi a quelli svolti per il secondo motivo.

Anche in questo caso, infatti, la ricorrente, pur in presenza di c.d. doppia conforme, lamenta, tra l'altro, omesso esame di fatti decisivi per la controversia che hanno costituito oggetto di esame nel corso del giudizio di primo grado.

Pure in questo motivo, inoltre, sono esposte diverse considerazioni di merito tecnico, non consentite in questa sede di legittimità.

Certamente, poi, non è spiegato come si sarebbe atteggiata la violazione del principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., che, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, può realizzarsi solo quando detto onere sia stato illegittimamente invertito dal giudice di merito.La ricorrente, ancora, neppure indica in base a quale specifica disposizione processuale si potrebbe ritenere realizzata la nullità della C.T.U. che prospetta.

A riguardo, peraltro, va rimarcato che l'attenta Corte di merito si era diffusamente pronunciata in merito a tutti i motivi d'appello di Trenitalia relativi al tale accertamento tecnico d'ufficio (cfr. pagg. 12-15 della sua sentenza), ivi compreso quello ora riproposto dalla ricorrente.

8. Parimenti inammissibile, infine, è il quarto ed ultimo motivo di ricorso, anche per difetto della specificità richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4) c.p.c.

Invero, in tale censura, questa volta formulata esclusivamente ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., neppure sono indicate le norme di diritto che potrebbero reputarsi violate.

Inoltre, trattasi di censura meramente riproduttiva del quinto ed ultimo motivo d'appello, che riguardava il medesimo tema (cfr. §

1.5. dell'impugnata sentenza), sul quale motivo la Corte territoriale, ancora una volta, si era espressamente pronunciata (cfr. § 4 alle pagg. 15-16 della stessa sentenza), con una diffusa motivazione completamente ignorata dalla ricorrente.

9. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comrna 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C(-31/‘ ( ORDINANZA sul ricorso 25225/2019 proposto da: la TRENITALIA s.p.a., in persona del suo institore Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 113, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Nicola CORBO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro SCIACQUA Lavinia, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Corridori, n. 48, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — avverso la sentenza n. 1202/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30.5.2019, R.G. n. 2478/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 2.12.2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 4.4.2016, [OSCURATO:PERSONA] - premesso di aver partecipato ad una selezione indetta da Trenitalia s.p.a. per l'assunzione di personale nel profilo di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] superando la prova scritta, la prova orale, il colloquio con insegnante di madrelingua ed in ultimo il colloquio motivazionale, ma di essere stata giudicata non idonea alle attività di sicurezza richieste per il citato profilo in quanto di statura inferiore a 1,60 mt., minimo tabellare previsto dalla disposizione della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. n. 55 del 28.1:L.2006 - aveva chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare per le causali in narrativa l'illegittimità della disposizione della suddetta disposizione e per l'effetto disapplicarla; 2) dichiarare l'illegittimità del giudizio di inidoneità fisica della ricorrente alle mansioni di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] espresso dall'[OSCURATO:PERSONA] di Bari della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il 3.3.2016; 3) dichiarare il suo diritto ad essere assunta dalla convenuta Trenitalia s.p.a. ed inquadrarla nel suddetto profilo professionale di cui al CCNL Attività ferroviarie del 20.7.2012 con decorrenza dal 3.3.2016 ovvero con la decorrenza ritenuta di giustizia; 4) ordinare alla convenuta di assumerla e di procedere al suo inquadramento nel ridetto profilo, con il relativo trattamento economico e giuridico, con decorrenza dal 3.3.2016 o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia; 5) in subordine: a) dichiarare il suo diritto all'inserimento, ove previsto, nella graduatoria utile ai fini dell'assunzione da parte di Trenitalia nel suddetto profilo; b) per l'effetto, ordinare alla stessa l'inserimento della ricorrente nella graduatoria utile ai fini dell'assunzione nel ridetto profilo.2. Con sentenza del 16.10.2017, il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ordinava alla convenuta Trenitalia di procedere all'inserimento dell'attrice nella graduatoria utile ai fini dell'assunzione nel profilo e nelle mansioni di capo treno sin dalla data della decisione. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte (l'appello di Bari rigettava l'appello che Trenitalia s.p.a. aveva proposto contro la decisione di primo grado, confermandola e condannando l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate; dava, inoltre, atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del raddoppio del contributo unificato. 4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale rigettava il primo motivo d'appello, con il quale l'appellante insisteva nella propria eccezione d'incompetenza per territorio del Tribunale di Bari; tanto, sulla scorta di taluni precedenti di legittimità, evidenziandosi in sintesi che da una serie di elementi, valutati nel loro complesso, poteva ragionevolmente desumersi che la dipendenza presso la quale la lavoratrice sarebbe stata addetta era quella di Bari. Respingeva, altresì, il secondo, il terzo ed il quarto motivo d'appello, che esaminava congiuntamente, ritenendo che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte Suprema in tema di requisiti staturali minimi per l'accesso al lavoro, anche sulla base della C.T.U. espletata in prime cure, rispetto alla quale considerava prive di consistenza le critiche mosse dall'appellante. Giudicava, infine, infondato il quinto ed ultimo motivo d'appello, con il quale si denunciava la nullità dell'ordine di procedere all'inserimento della controparte nella graduatoria utile ai fini dell'assunzione nel profilo in questione, sull'assunto di Trenitalia che nessuna graduatoria era mai esistita. 5. Avverso tale decisione, la Trenitalia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.6. L'intimata ha resistito con controricorso. 7. Solo la controricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 413 del c.p.c. nonché dell'art.428 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 25 della Costituzione in relazione alla pregiudiziale eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bari. Conseguente nullità di tutta l'attività processuale espletata in violazione degli artt. 38 e 428 c.p.c., e 25 Cost., essendo in via esclusiva competente a decidere nel merito la presente controversia il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Lavoro (art. 360, n. 4, c.p.c.)". Si duole che la Corte d'appello abbia respinto la sua eccezione di incompetenza territoriale, basata sul fatto che la domanda era stata incardinata dall'attrice dinanzi ad un tribunale diverso da quello ove ha sede la società, benché il rapporto di lavoro non fosse corrente e neppure vi fosse obbligo di destinare l'attrice alla dipendenza territoriale di Bari in caso di sua assunzione. 2. Con un secondo motivo, denuncia: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. L. 874/1986, del d.lgs. 188/2003, del d.lgs. 162/2007, nonché del decreto ANSF 1/2009 del 6 aprile 2009 e di ogni altra norma e principio in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria e distribuzione delle relative competenze accertatorie e dispositive, anche sub specie di carenza di potere giurisdizionale o di difetto di giurisdizione e/o di legittimazione necessaria della competente autorità per la sicurezza della circolazione ferroviaria. Omesso esame di fatti decisivi per la controversia che hanno costituito oggetto di esame nel corso del giudizio (art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.)". 3. Con un terzo motivo, denuncia: "Violazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 116 c.p.c.; nullità della C.T.U. per difformità dai quesiti posti dal Tribunale ed alle modalità dallo stesso autorizzate. Omesso esame di fatti decisivi per la controversia che hanno costituito oggetto di esame nel corso del giudizio (art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.)". 4. Con un quarto motivo, deduce: "Nullità ed illegittimità dell'ordine di procedere "all'inserimento della ricorrente nella graduatoria utile ai fini dell'assunzione nel profilo nelle mansioni di capo treno sin dalla data della presente decisione", per inesistenza del relativo presupposto (art. 360 n. 3 c.p.c.)". 5. Ritiene il Collegio che debba essere respinto il primo motivo di ricorso circa l'eccezione d'incompetenza per territorio riproposta alla Corte d'appello e disattesa da quest'ultima. 5.1. In disparte la considerazione che tale censura erroneamente è riferita all'ipotesi di cui al n. 4) del comma primo dell'art. 360 c.p.c., piuttosto che al n. 2) dello stesso comma, la Corte distrettuale, dopo aver dato conto puntualmente del relativo motivo d'appello (cfr. § 1.1. alle pagg. 3-4 della sua sentenza), ha motivatamente respinto lo stesso, in base a considerazioni che appaiono condivisibili in relazione alla fattispecie di cui è causa (cfr. § 2 alle pagg. 6-9 della stessa sentenza). 5.2. In particolare, esattamente la Corte di merito, tra le altre decisioni di legittimità, ha richiamato anche Cass. civ., sez. un., 10.8.2001, n. 11043. Quest'ultima decisione delle Sezioni Unite, infatti, aveva ritenuto che, anche in relazione domanda diretta alla c:ostituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione (o, specificamente, con riguardo a domanda proposi:a da lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente e diretta alla c:ostituzione del rapporto di lavoro), operano in modo alternativo e concorrente tutti e tre i fori previsti dall'art. 413 c.p.c., dovendosi stabilire un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, la cui costituzione rappresenti tuttavia l'oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, con la conseguenza, da un lato, che il primo dei fori indicati dalla norma va identificato in relazione alla sede dell'ufficio del lavoro che ha emesso il provvedimento di avviamento (atto che, pur non determinando de jure il sorgere del rapporto, è il titolo costitutivo dell'obbligo del datore di lavoro), e, dall'altro, che è consentita l'utilizzazione del foro della dipendenza aziendale, in relazione alla quale il servizio del collocamento, nella sua competente articolazione locale, ha emesso quel provvedimento. Ebbene, condivisibilmente la Corte territoriale ha ritenuto applicabili i principi espressi in tale orientamento di legittimità al caso di specie. Più nello specifico, la stessa Corte aveva evidenziato che la procedura di selezione era stata gestita dall'[OSCURATO:PERSONA] di Bari di Trenitalia, che anche le operazioni di selezione si erano in concreto svolte a Bari (cfr. pag. 7 dell'impugnata sentenza), che nell'invito a partecipare alla selezione del 18.3.2015 si specificava esplicitamente che, quale requisito per partecipare alla selezione, era necessaria la residenza in Bari o Provincia, sicché poteva ragionevolmente desumersi che la dipendenza presso la quale la lavoratrice sarebbe stata addetta era quella di Bari (v. ibidem). 5.3. Inoltre va sottolineato che la stessa Corte aveva riferito che l'attrice aveva, tra l'altro, dedotto che la contestata disposizione direttoriale n. 55 del 2006 fosse discriminatoria (cfr. pag. 2 dell'impugnata sentenza), ed aveva anche esaminato il caso da questo specifico punto di vista (cfr. pagg. 9 e segg. della stessa). Deve, allora, essere considerato che, di recente, la Sezione VI-L di questa Corte, con ordinanza 17.6.2021, n. 17392, in sede di regolamento di competenza proprio avverso un'ordinanza del Tribunale di Bari, si è pronunciata su fattispecie, praticamente sovrapponibile a quella che qui ci occupa, in cui l'istante, con ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c., aveva convenuto in giudizio Trenitalia s.p.a. dinanzi al suddetto tribunale, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di aver partecipato ad una procedura selettiva per l'assunzione di capotreno/capo servizi treno e di essere stata giudicata inidonea per statura insufficiente, e chiedendo che, dato il carattere discriminatorio della esclusione, fosse accertato il suo diritto all'assunzione nelle funzioni suddette ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con corrispondente condanna della società. Ebbene, questa Corte, nel rigettare il ricorso per regolamento di competenza proposto da [OSCURATO:PERSONA] e nel ritenere competente su detta domanda l'adito Tribunale di Bari, con estesa motivazione, ha affermato che, in tema di azioni in materia di discriminazione di genere, ove la controversia sia promossa direttamente in via ordinaria, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio occorre far riferimento al criterio del luogo in cui è avvenuto il comportamento denunziato, ex art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006, da ritenersi esclusivo ed inderogabile non solo rispetto all'azione specificamente prevista dal citato d.lgs., ma anche rispetto a quella ordinaria, avuto riguardo all'importanza primaria c:he, nel nostro sistema di valori, rivestono le finalità perseguite dal legislatore attraverso la disciplina antidiscriminatoria e all'esigenza di comuni regole processuali atte a garantire una tutela effettiva per l'attuazione dei principi di parità di trattamento. Anche nella fattispecie in esame il comportamento di Trenitalia prospettato dall'attrice come discriminatorio è stato tenuto in Bari, dove, come già evidenziato, si erano svolte le operazioni di selezione e dove era stato espresso il giudizio di inidoneità fisica dell'attrice dall'[OSCURATO:PERSONA] di Bari della [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, anche sotto tale diverso profilo la controversia, introdotta per via ordinaria come nel caso deciso da Cass. n. 17392/2021, era stata comunque correttamente radicata presso il Tribunale di Bari. 6. Infondato, altresì, è il secondo motivo. 6.1. Esso presenta anzitutto diversi profili d'inammissibilità. Invero, tale censura, oltre a fare promiscuamente riferimento ai distinti mezzi di cui ai n. 3), 4) e 5) del comma primo dell'art. 360 c.p.c., neppure potrebbe essere presa in considerazione dove fa rifermento all'ipotesi di "omesso esame di fatti decisivi per la controversia che hanno costituito oggetto di esame nel corso del giudizio", in presenza di c.d. doppia conforme, con la conseguente preclusione di cui all'art. 348 ter, commi quarto e quinto, c.p.c.. Lo stesso motivo, inoltre, è all'evidenza a-specifico, dove vi si deduce genericamente la violazione e falsa applicazione anche "di ogni altra norma e principio in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria e distribuzione delle relative competenze accertatorie e dispositive". Per altro verso, la doglianza fa riferimento anche al decreto ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie) 1/2009 del 6.4.2009, introducendo per la prima volta in questa sede di legittimità un tema anche in punto di diritto del tutto nuovo, senza neanche dedurre quando fosse stato in precedenza trattato nei gradi di merito. Ancora, nello sviluppo del motivo in esame la ricorrente ha trattato dei profili di merito in senso stretto (cfr. in particolare, pagg. 18-21 del ricorso), che ovviamente non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. 6.2. In ogni caso, sulla questione di diritto sostanziale posta con tale motivo si è ormai formato un consolidato orientamento di questa Sezione, specificamente riferito ad altri procedimenti che vedevano come controparte dei vari attori appunto Trenitalia s.p.a. e talvolta in relazione alla medesima procedura selettiva che qui ci occupa, In particolare, è stato deciso che il limite staturale di 160 cm. prescritto nella procedura di assunzione di personale con qualifica di [OSCURATO:PERSONA], bandita nel 2006, costituisce una discriminazione indiretta, in violazione dell'art. 4 legge 125/1991 come modificata dall'art. 2 D.Igs. 145/2005 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE (in materia di accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e di condizioni di lavoro) poi confluito nell'art. 25 d.lgs. 198/2006, siccome non oggettivamente giustificato, né comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni comportate dalla suddetta qualifica (così Cass. civ., sez. lav., 4.2.2019, n. 3196; e in termini esatti o analoghi id., 24.4.2020, n. 8167; id., 21.4.2020, n. 7982; id., 29.10.2019, n. 27729; id., 14.12.2017, n. 30083; id., 15.11.2013, n. 25734; ma v. già come espressive del medesimo indirizzo id., 12.1.2012, n. 234 e id., 13.11.2007, n. 23562). Peraltro, già la Corte territoriale aveva fatto riferimento a parte di questi specifici precedenti di legittimità (cfr. pagg. 11-12 della sua sentenza). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, intende dare continuità a detto indirizzo. 7. Inammissibile appare, poi, il terzo motivo rispetto al quale valgono rilievi analoghi a quelli svolti per il secondo motivo. Anche in questo caso, infatti, la ricorrente, pur in presenza di c.d. doppia conforme, lamenta, tra l'altro, omesso esame di fatti decisivi per la controversia che hanno costituito oggetto di esame nel corso del giudizio di primo grado. Pure in questo motivo, inoltre, sono esposte diverse considerazioni di merito tecnico, non consentite in questa sede di legittimità. Certamente, poi, non è spiegato come si sarebbe atteggiata la violazione del principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., che, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, può realizzarsi solo quando detto onere sia stato illegittimamente invertito dal giudice di merito.La ricorrente, ancora, neppure indica in base a quale specifica disposizione processuale si potrebbe ritenere realizzata la nullità della C.T.U. che prospetta. A riguardo, peraltro, va rimarcato che l'attenta Corte di merito si era diffusamente pronunciata in merito a tutti i motivi d'appello di Trenitalia relativi al tale accertamento tecnico d'ufficio (cfr. pagg. 12-15 della sua sentenza), ivi compreso quello ora riproposto dalla ricorrente. 8. Parimenti inammissibile, infine, è il quarto ed ultimo motivo di ricorso, anche per difetto della specificità richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4) c.p.c. Invero, in tale censura, questa volta formulata esclusivamente ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., neppure sono indicate le norme di diritto che potrebbero reputarsi violate. Inoltre, trattasi di censura meramente riproduttiva del quinto ed ultimo motivo d'appello, che riguardava il medesimo tema (cfr. § 1.5. dell'impugnata sentenza), sul quale motivo la Corte territoriale, ancora una volta, si era espressamente pronunciata (cfr. § 4 alle pagg. 15-16 della stessa sentenza), con una diffusa motivazione completamente ignorata dalla ricorrente. 9. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comrna 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent
Sentenza Cassazione n. 05831/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris