Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2025

Cassazione n. 41372/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 23795/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della calunnia correlata alla denuncia di smarrimento di un assegno regolarmente negoziato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Salerno, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 368 c.p., ed in particolare sulla consapevolezza della falsità della denuncia e sulle ragioni della irrilevanza dell'erronea supposizione della liceità del fatto derivante da un inescusabile errore di diritto; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che la memoria del 22 ottobre 2025 prodotta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta genericamente alle censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' 1 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 23795/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della calunnia correlata alla denuncia di smarrimento di un assegno regolarmente negoziato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Salerno, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 368 c.p., ed in particolare sulla consapevolezza della falsità della denuncia e sulle ragioni della irrilevanza dell'erronea supposizione della liceità del fatto derivante da un inescusabile errore di diritto; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che la memoria del 22 ottobre 2025 prodotta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta genericamente alle censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 1 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore
Sentenza Cassazione n. 41372/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris