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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21593/2026

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TA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende– controricorrente –avverso la sentenza n. 787/2023 della CORTE DI APPELLO diMESSINA, depositata in data 26/09/2023;Numero registro generale 1276/2024Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21593/2026Data pubblicazione 24/06/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato il 6.11.2006 [OSCURATO:PERSONA] evocavain giudizio l’Università degli Studi di Messina innanzi il Tribunale diMessina, chiedendo accertarsi l’usucapione di alcuni immobili, chesosteneva di aver posseduto uti dominus da sempre, poiché essi, chele erano pervenuti per successione di [OSCURATO:PERSONA] e CarmelaBandiera, decedute rispettivamente nel 1979 e nel 1983, ancorchéinseriti in un atto di cessione volontaria stipulato con la parte convenutain data 29.4.1982, non erano effettivamente mai stati consegnati ederano rimasti nella disponibilità dell’attrice.Nella resistenza dell’Università il Tribunale, con sentenza n.2033/2017 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda,qualificata come di retrocessione dei beni trasferiti nel 1982all’Università.Con la decisione impugnata, n. 787/2023, la Corte di Appello diMessina rigettava l’impugnazione proposta dalla Bandiera contro lasentenza di prime cure, confermandola, sulla base di quanto statuitodalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 651 del 12.1.2023.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA],affidandosi ad un unico motivo.Resiste con controricorso l’Università degli Studi di Messina.A seguito di proposta di definizione anticipata, ex art. 380 bis c.p.c.,la parte ricorrente ha presentato istanza per la decisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente il collegio dà atto che, a seguito dellapubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Corten. 9611/2024 (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv.Numero registro generale 1276/2024Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21593/2026Data pubblicazione 24/06/2026670667), non sussiste alcuna incompatibilità del presidente dellasezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta didefinizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1,assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia econtenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso, con esso laricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che nonera stata offerta, da parte appellante, la prova che gli atti di gestionee disposizione dei beni oggetto di causa erano stati portati aconoscenza dell’Università convenuta, con conseguente esclusionedella dimostrazione del compimento di atti di interversione delpossesso.Il motivo è inammissibile.Come adeguatamente esposto nella P.D.A., che merita di essereconfermata, la doglianza si risolve nell’istanza di riesame del giudiziodi merito e della valutazione delle prove operata dalla Cortedistrettuale.Al riguardo, va ribadito che il motivo di ricorso non può mairisolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimentodel giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sulfatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Né èpossibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delleNumero registro generale 1276/2024Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21593/2026Data pubblicazione 24/06/2026prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documentiesibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione deidocumenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudiziosull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri,come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento dellapropria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nonincontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elementoo a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersiimplicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene nonmenzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con ladecisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006,Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014,Rv. 631448; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016,Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017,Rv. 644812).Nel caso di specie, inoltre, la motivazione della sentenza impugnatanon risulta viziata da apparenza, né da irriducibile contrasto logico, èidonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iterlogico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire allasua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 2767 del30/01/2023, Rv. 666639).Alla motivazione della P.D.A., che va quindi confermata, si deveaggiungere la considerazione che non si configura, nella specie,violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo il giudice deciso suNumero registro generale 1276/2024Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21593/2026Data pubblicazione 24/06/2026prove non allegate dalle parti, né attribuito ad una fonte di prova unavalenza diversa da quella prevista dalla legge, ma semplicementeesercitato il suo potere-dovere di libero apprezzamento del compendioistruttorio.Al riguardo, va data continuità al principio secondo cui “In tema diricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare ifatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 01).

Mentre, con riferimento alla deduzione relativa allaviolazione dell’art. 116 c.p.c., va ribadito che “In tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenzadi diversa indicazione normativa– secondo il suo prudenteapprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo neiNumero registro generale 1276/2024Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21593/2026Data pubblicazione 24/06/2026rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 02; conf.

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del09/06/2021, Rv. 661360).Inoltre, è doverosi rilevare che il ricorso non coglie neppure la ratiodella decisione, poiché la sentenza impugnata ha confermato lastatuizione del Tribunale, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizionedel giudice ordinario qualificando la domanda come azione diretrocessione dei beni che erano stati trasferiti all’Università nel 1982.Nel confermare tale statuizione, la Corte distrettuale ha richiamato lasentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 661/2023, secondo laquale “In tema di espropriazione per pubblica utilità, nelle controversiesoggette al regime giuridico previgente al d.lgs. n. 327 del 2001 (peressere la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30giugno 2003), il decreto di esproprio validamente emesso è idoneo afar acquisire al beneficiario dell'espropriazione la piena proprietà delbene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essaincompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione delmenzionato decreto non segua l'immissione in possesso, la notifica ola conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente laperdita dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cuipotere di fatto –nel caso in cui continui ad occupare il bene– siconfigura come mera detenzione, che non consente il riacquisto dellaproprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversionedel possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessionetotale o parziale del bene” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 651 del12/01/2023, Rv. 666632 - 01).

Questa ratio non è specificamentecontestazione essenzialmente meritale.Numero registro generale 1276/2024Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21593/2026Data pubblicazione 24/06/2026In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamentodelle spese processuali, liquidate come in dispositivo.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quartocomma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della partericorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui indispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limitidi legge‒ in favore della cassa delle ammende.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la partericorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché alpagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 1276/2024Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21593/2026Data pubblicazione 24/06/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 23 giugno 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende– controricorrente –avverso la sentenza n. 787/2023 della CORTE DI APPELLO diMESSINA, depositata in data 26/09/2023;Numero registro generale 1276/2024Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21593/2026Data pubblicazione 24/06/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato il 6.11.2006 [OSCURATO:PERSONA] evocavain giudizio l’Università degli Studi di Messina innanzi il Tribunale diMessina, chiedendo accertarsi l’usucapione di alcuni immobili, chesosteneva di aver posseduto uti dominus da sempre, poiché essi, chele erano pervenuti per successione di [OSCURATO:PERSONA] e CarmelaBandiera, decedute rispettivamente nel 1979 e nel 1983, ancorchéinseriti in un atto di cessione volontaria stipulato con la parte convenutain data 29.4.1982, non erano effettivamente mai stati consegnati ederano rimasti nella disponibilità dell’attrice.Nella resistenza dell’Università il Tribunale, con sentenza n.2033/2017 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda,qualificata come di retrocessione dei beni trasferiti nel 1982all’Università.Con la decisione impugnata, n. 787/2023, la Corte di Appello diMessina rigettava l’impugnazione proposta dalla Bandiera contro lasentenza di prime cure, confermandola, sulla base di quanto statuitodalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 651 del 12.1.2023.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA],affidandosi ad un unico motivo.Resiste con controricorso l’Università degli Studi di Messina.A seguito di proposta di definizione anticipata, ex art. 380 bis c.p.c.,la parte ricorrente ha presentato istanza per la decisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente il collegio dà atto che, a seguito dellapubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Corten. 9611/2024 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv.Numero registro generale 1276/2024Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21593/2026Data pubblicazione 24/06/2026670667), non sussiste alcuna incompatibilità del presidente dellasezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta didefinizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1,assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia econtenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso, con esso laricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che nonera stata offerta, da parte appellante, la prova che gli atti di gestionee disposizione dei beni oggetto di causa erano stati portati aconoscenza dell’Università convenuta, con conseguente esclusionedella dimostrazione del compimento di atti di interversione delpossesso.Il motivo è inammissibile.Come adeguatamente esposto nella P.D.A., che merita di essereconfermata, la doglianza si risolve nell’istanza di riesame del giudiziodi merito e della valutazione delle prove operata dalla Cortedistrettuale.Al riguardo, va ribadito che il motivo di ricorso non può mairisolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimentodel giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sulfatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né èpossibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delleNumero registro generale 1276/2024Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21593/2026Data pubblicazione 24/06/2026prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documentiesibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione deidocumenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudiziosull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri,come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento dellapropria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nonincontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elementoo a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersiimplicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene nonmenzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con ladecisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006,Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014,Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016,Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017,Rv. 644812).Nel caso di specie, inoltre, la motivazione della sentenza impugnatanon risulta viziata da apparenza, né da irriducibile contrasto logico, èidonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iterlogico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire allasua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del30/01/2023, Rv. 666639).Alla motivazione della P.D.A., che va quindi confermata, si deveaggiungere la considerazione che non si configura, nella specie,violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo il giudice deciso suNumero registro generale 1276/2024Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21593/2026Data pubblicazione 24/06/2026prove non allegate dalle parti, né attribuito ad una fonte di prova unavalenza diversa da quella prevista dalla legge, ma semplicementeesercitato il suo potere-dovere di libero apprezzamento del compendioistruttorio.Al riguardo, va data continuità al principio secondo cui “In tema diricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare ifatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 01). Mentre, con riferimento alla deduzione relativa allaviolazione dell’art. 116 c.p.c., va ribadito che “In tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenzadi diversa indicazione normativa– secondo il suo prudenteapprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo neiNumero registro generale 1276/2024Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21593/2026Data pubblicazione 24/06/2026rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 02; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del09/06/2021, Rv. 661360).Inoltre, è doverosi rilevare che il ricorso non coglie neppure la ratiodella decisione, poiché la sentenza impugnata ha confermato lastatuizione del Tribunale, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizionedel giudice ordinario qualificando la domanda come azione diretrocessione dei beni che erano stati trasferiti all’Università nel 1982.Nel confermare tale statuizione, la Corte distrettuale ha richiamato lasentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 661/2023, secondo laquale “In tema di espropriazione per pubblica utilità, nelle controversiesoggette al regime giuridico previgente al d.lgs. n. 327 del 2001 (peressere la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30giugno 2003), il decreto di esproprio validamente emesso è idoneo afar acquisire al beneficiario dell'espropriazione la piena proprietà delbene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essaincompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione delmenzionato decreto non segua l'immissione in possesso, la notifica ola conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente laperdita dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cuipotere di fatto –nel caso in cui continui ad occupare il bene– siconfigura come mera detenzione, che non consente il riacquisto dellaproprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversionedel possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessionetotale o parziale del bene” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 651 del12/01/2023, Rv. 666632 - 01). Questa ratio non è specificamentecontestazione essenzialmente meritale.Numero registro generale 1276/2024Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21593/2026Data pubblicazione 24/06/2026In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamentodelle spese processuali, liquidate come in dispositivo.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quartocomma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della partericorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui indispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limitidi legge‒ in favore della cassa delle ammende.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la partericorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché alpagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 1276/2024Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21593/2026Data pubblicazione 24/06/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 23 giugno 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci
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