CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21337/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi sito in Roma al viale Mazzini n.113; - ricorrent i – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –controricorrente– nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 19; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1381/20/16 pronunciata in data 18 gennaio 2016e pubblicata in data 16marzo 2016 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva parzialmente accolto il loro ricorso contro la cartella di pagamento n. 09720120257942008 per Irpef 2007 e relativa ad indennità di fine rapporto di lavoro dip endente, confermando la pretesa tributaria ma annullando le sanzioni. In particolare i giudici regionali accertavano che la cartella era stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] in data 11 settembre 2012 (data del ritiro della stessa da parte della moglie presso l’ufficio postale) e quindi diciotto giorni prima del suo decesso, sicché erano infondate l e eccezioni d i nullità della notifica proposte sia in relazione all’art. 65 d.P.R. n. 602 del 1973 chein relazione al completamento della notifica e alla violazione delle norme della l. n. 898 del 1982; evidenziava che l’appello non conteneva nessuna confutazione della sentenza relativamente al rigetto delle eccezioni di mancata notifica dl preavviso e di tardività della notifica ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973; infine, rigettava l’eccezione relativa alla nullità dell’atto di accertamento della pretesa per essere sottoscritto da funzionario non avente i requisiti previsti da Corte Cost. n. 37del 2015. 2. Contro tale decisione propon gono ri corso per cassazione i contribuenti, sulla base di cinque motivi, illustrati da successiva memoria. 3. Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate ed Equitalia servizi di riscossione [OSCURATO:SOCIETA] ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . Considerato che: 1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 65 d.P.R. n. 602 del 1973, lamentando che in forza di un evidente errore di percezione caduto sulla data di decesso di [OSCURATO:PERSONA] (29 settembre 2011, come da certificato di morte allegato al ricorso di primo grado) la C.T.R. non ha rilevato che questi era già deceduto alla data di notifica della cartella (11 settembre 2012) e che quindi la notifica in questione violasse il precetto normativo espresso dalla citata disposizione che consente la notifica all’ultimo domicilio del de cuius ma solo ove essa sia rivolta collettivamente e impersonalmente nei confronti di tutti gli eredi. Col secondo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 l. n. 890 del 1982 e dell’art. 149 cod. proc. civ., laddove la C . T . R . , sulla base del medesimo errore di cui al precedente motivo, haritenuto valida una notifica effettuata sul presupposto della irreperibilità temporanea di un soggetto in realtà deceduto da oltre un anno.Con il terzomotivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3, cod. proc. civ., deduc ono la violaz i on e della l. n . 311 del 2004, art. 1, comma 412, della l. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., censurando sia la violazione di legge che il vizio di motivazione, laddove la C.T.R. ha ritenuto che la statuizione di primo grado non era stata oggetto di confutazione in appello, lamentando di aver fin dal primo grado di giudizio eccepito che la cartella non era stata preceduta dalla preventiva notifica della comunicazione di irregolarità, che la statuizione di rigetto dell’eccezione da parte dei giudici di primo grado era stata espressamente censurata in appello con particolare riferimento alla previsione dell’art. 1, comma 412,della l. n. 311 del 2004, che prevede l’obbligo della comunicazione di preventiva irregolarità in caso di redditi a tassazione separata, come nel caso di specie. Con il quarto motivo deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., costituito dalla circostanza che l’ufficio aveva evidenziato di aver inviato la comunicazione di irregolarità ma senza offrire la prova del suo recapito ai contribuenti, il che costituireb be la prova della consapevolezza da parte dell’amministrazione della sua necessità. Col quinto motivo deducono la violazione e falsa applicazione del principio di diritto iura novit curia, e dell’art. 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., censurando sia la violazione di legge che il vizio di motivazione, laddove la C.T.R. ha ritenuto che la statuizione di primo grado, in relazione alla decadenza, non era stata oggetto di confutazione in appello. 2. Con i primi due motivi, formulati come violazione e falsa applicazione di legge, i ricorrenti deducono che a causa di un macroscopico errore di percezione dei dati temporali emergenti dagli atti del giudizio, la sentenza impugnata non ha rilevato che il destinatario della notifica della cartella esattoriale era già deceduto alla data della notifica stessa. L’ammissibilità della deduzione, nel ricorso per cassazione, del cd. travisamento della prova, posto a fondamento dell’unico motivo proposto dall’Agenzia, è oggetto in Corte di due differenti orientamenti che hanno indotto Cass. 29/03/2023, n. 8895 e Cass. 27/04/2023, n. 11111, perdurando il contrasto tra le Sezioni e trattandosi di questione di massima di particolare importanza, a rimettere gli atti alla Prima Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite; appare pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruol