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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 luglio 1987

Cassazione n. 30144/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 03/07/1987 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 01/01/1991 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 23/01/1991 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 21/10/1990 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 13/11/1996 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 30/09/1980 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 09/02/1994 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 07/01/1988 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 27/12/1985 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 04/06/1993 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 12/02/1984 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 18/11/19V14 in Nigeria r_ [OSCURATO:PERSONA], nato il 18/04/1999 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 17/08/1995 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 24/08/1992 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 11/05/1995 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 01/10/1985 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 13/05/1990 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 18/10/1990 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 14/02/1992 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 18/09/1988 in Nigeria avverso la sentenza in data 22/02/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sost. degli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22/02/2022 la Corte di appello di Bologna ha giudicato sugli appelli proposti avverso quella emessa a seguito di rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bologna in data 20/10/2020, con la quale numerosi imputati, tutti di nazionalità nigeriana, sono stati riconosciuti colpevoli, taluni quali partecipi, altri per lo svolgimento di ruoli apicali o organizzativi, del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61-bis cod. pen., con riguardo ad un'associazione denominata con l'acronimo Maphite, legata al Secret cult nigeriano, e in particolare con riguardo alla struttura nazionale chiamata «[OSCURATO:PERSONA]» e alla cellula denominata [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha confermato tutte le condanne, riducendo a vari imputati la pena.

In particolare, la Corte, nel respingere le richieste di integrazione probatoria, correlate all'esito di un separato procedimento definito in primo grado con rito ordinario dal Tribunale di Torino, ha ritenuto che sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e dell'esito delle indagini, nonché delle operazioni di intercettazione e del rinvenimento della cd. [OSCURATO:PERSONA], potesse dirsi provata l'operatività di un sodalizio, che si avvaleva della copertura di un'associazione benefica, denominata CGA, che, richiamando la struttura e le regole di quello nigeriano, aveva capacità di intimidazione, esercitata al suo interno e nei confronti della comunità nigeriana, con conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, che delineava il quadro nel quale venivano svolti vari tipi di attività illecite, in particolare nel settore degli stupefacenti, della donazione di carte di credito e della prostituzione, e soprattutto costituiva il presupposto per il conseguimento di una posizione di egemonia rispetto ad altre analoghe associazioni nigeriane, a fronte di vari scontri registratisi con esponenti di queste ultime.

La Corte ha altresì ritenuto configurabile l'aggravante della transnazionalità, rilevando che il collegamento con la «casa madre», non valeva ad escludere l'autonomia del sodalizio oggetto di indagine, in un quadro di rapporti assimilabile a quello del franchising, senza che potesse parlarsi di immedesimazione nell'ambito di un'unitaria associazione.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello è stato proposto ricorso da ventuno imputati, come di seguito indicato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

3. Hanno proposto ricorso tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Deducono violazione di legge e mancanza e vizio di motivazione in ordine ai presupposti applicativi dell'art. 416-bis cod. pen.

L'associazione dei Maphite è stata variamente configurata in diverse sentenze di merito.

Comunque si distingue da quelle di stampo mafioso.

Manca il legame di segretezza tra gli appartenenti, a fronte di comunicazioni su social media, con risonanza delle riunioni e individuazione degli iscritti.

Non è stata dimostrata la conoscenza dei reati-fine e dell'uso della forza di intimidazione.

Non è stato attestato il dolo, non essendo rilevante la circostanza che ai membri venisse chiesto un contributo in denaro e non essendo dimostrato che questo fosse impiegato in attività coercitive, per il controllo di attività umane, sociali e produttive.

Non rilevano situazioni di conflitto tra Cuits nigeriani, fermo restando che l'attività dell'associazione si è sviluppata in termini di liceità attraverso l'azione di C.G.A., non potendosi affermare che i ricorrenti avessero consapevolezza di operare all'interno di un'associazione connotata dalla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo.

Non sono stati provati interventi degli imputati sul territorio, riconducibili ad atti intimidatori, o la consapevolezza da parte degli stessi di azioni di tal natura poste in essere dall'associazione.

E' stato dato conto di sporadici episodi connotati da aggressioni recate da esponenti di un gruppo antagonista.[OSCURATO:PERSONA]

4. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 416- bis cod. pen.

Non è stato dato conto dell'assoggettamento e dell'omertà, quale risultato della forza di intimidazione del vincolo associativo, esercitata nei confronti dei soggetti cui si rivolge l'azione dell'associazione.

Non è dato comprendere come si fosse esteriorizzata quella forza intimidatrice.

La mancata contestazione di reati fine impedisce di verificare se gli episodi fossero riferibili a reati commessi con metodo mafioso o costituenti il frutto di azioni unilaterali svincolate dall'associazione.

Ciò valeva per reati in materia di stupefacenti, per reati in materia di uso indebito di mezzi di pagamento elettronici e di intermediazione nelle movimentazioni di denaro, ma anche con riguardo ad aggressioni nei confronti di altri gruppi, non costituenti elemento individualizzante della volontà di imporre il predominio di un gruppo sull'altro, fermo restando che plurime denunce valevano ad escludere un quadro di omertà.

4.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all'intraneità del ricorrente e alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 416-bis secondo comma, cod. pen.

Premesse le caratteristiche che deve assumere la partecipazione ad un sodalizio criminale, rileva il ricorrente che è stato dato rilievo a messaggi inviati ad affiliati, ma il quadro probatorio assai incerto era inidoneo a confermare che i destinatari fossero soggetti appartenenti all'associazione.

Inoltre, il periodo di osservazione che aveva riguardato il ricorrente era stato assai breve, così da non consentire di affermare che il predetto avesse ricoperto addirittura un ruolo apicale.

Non risulta il ruolo di organizzatore, anche in riferimento alla considerazione che i sodali avevano del ricorrente, tanto meno ove si tenga conto che il collaboratore di giustizia, nelle dichiarazioni valorizzate nelle sentenze di merito, non aveva parlato di lui. [OSCURATO:PERSONA] detto Light

5. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.Non è stato dato conto della diffusa capacità di intimidazione dell'associazione.

Non può affermarsi che non fosse necessario verificare il risultato dell'impiego della forza.

Nel processo mancano le persone offese in relazione sia al reato associativo sia a reati satelliti ed è dunque assente l'offensività di tipo mafioso in mancanza di comportamenti violenti nei confronti della comunità nigeriana da parte degli imputati.

Né può dirsi bastevole l'affiliazione rituale in mancanza di ulteriori concreti indicatori, rivelatori di inserimento stabile e operativo del soggetto nel sodalizio.

Il fenomeno avrebbe potuto essere ricondotto a quello del conflitto tra bande, in vista del perseguimento degli interessi della singola gang.

5.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante della transnazionalità.

Non ricorrono i requisiti di cui all'art. 3 legge 146 del 2006 e in particolare la struttura associativa del Cu/t, le regole e le gerarchie erano mutuate dalla casa madre, in rapporto di immedesimazione organica internazionale.

5.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allo scostamento della pena dai minimi.

Gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e soprattutto l'incensuratezza e la natura delle funzioni esercitate consentivano l'irrogazione di una pena pari al minimo e non solo il riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA], detto Valley

6. Ha proposto ricorso tramite il suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]

6.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.603, comma 2 e 238 cod. proc. pen. e mancanza e vizio di motivazione.

La Corte aveva respinto la richiesta di acquisizione di svariata documentazione, costituita da verbali relativi a udienze e dichiarazioni rese da testi e imputati nell'ambito del separato processo, svoltosi a Torino con rito ordinario, con riguardo alla medesima associazione.

Aveva erroneamente ritenuto che si trattasse di prove non rilevanti, non sopravvenute e non acquisibili in assenza del consenso del P.G., quando si trattava di dichiarazioni acquisibili ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen. e comunque costituenti prova nuova sopravvenuta, ammissibile anche nel giudizio abbreviato secondo i canoni di cui agli artt. 190 e 190-bis cod. proc. per.

Il diritto alla prova contraria avrebbe potuto essere negato solo sulla base di un'adeguata motivazione in ordine all'irrilevanza e superfluità del dato probatorio anche a fronte della almeno parziale novità dello stesso.6.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione.

La Corte con propria ordinanza e con la sentenza impugnata aveva reso una motivazione apparente in ordine alla mancata integrazione dell'istruttoria con acquisizione dei verbali offerti, senza confrontarsi con gli argomenti difensivi, formulati anche in una memoria depositata.

La Corte avrebbe dovuto considerare la sopravvenienza e la novità del dato probatorio, fornendo comunque idonea motivazione.

Il ricorrente ripercorre i singoli verbali alla cui omessa acquisizione si riferisce il motivo di ricorso, confrontando il loro significato con la valutazione formulata nella separata ordinanza della Corte, segnalando che quest'ultima non aveva colto la rilevanza di una realtà storica emergente nel processo di Torino, avente ad oggetto fatti e situazioni comuni: al riguardo prospetta la necessità dell'acquisizione con riguardo al tema dell'unitarietà dell'associazione Maphite del Nord Italia, agli episodi riguardanti l'aggressione di [OSCURATO:PERSONA] detto Khalifa e al fatto che l'epilogo era stata la pacificazione tra le bande rivali, alla circostanza che informazioni sulla mafia nigeriana erano state acquisite tramite internet, alla dubbia provenienza e genuinità della [OSCURATO:PERSONA] ritrovata a L'Aquila, al fatto che il collaboratore Omoregie aveva dichiarato di non averla mai vista.

Si tratta di profili che per la loro portata innovativa, implicavano una valutazione specifica in relazione a quanto disposto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. 6.3.

Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

La Corte ha disatteso l'orientamento interpretativo che nel caso di mafie delocalizzate richiede la dimostrazione dell'effettivo conseguimento della capacità di intimidazione nel nuovo contesto.

In realtà la Corte non ha valutato la rinuncia degli associati ad utilizzare il metodo mafioso, dovendosi considerare la sprovvedutezza degli aderenti, la loro tendenza a rendere pubbliche le riunioni e le attività, l'assegnazione delle cariche in base a turnazioni, la regolarità del versamento delle quote, l'utilizzo di siti internet, la scarsa redditività delle attività illegali.

La Corte ha omesso di motivare sull'oblio della connol:azione mafiosa del gruppo, come indirizzata da Aghahowa con variazione delle finalità perseguite dal sodalizio.

Sono stati ignorati gli argomenti sulle presunte vittime, fermo restando che l'episodio riguardante tale Philip era riconducibile ad un'azione personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sganciata da un quadro di predominio del Cu/t.Non erano inoltre rilevanti le minacce subite da familiari del collaboratore di giustizia Omoregie, non imputabili a taluno degli imputati.

6.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Senza idonea motivazione era stato computato l'aumento per l'aggravante in misura superiore ad un terzo ed era stata calcolata la diminuzione per le generiche in misura inferiore ad un terzo.

Inoltre, al fine di valutare la posizione del ricorrente, non era stato considerato il tema del contrasto tra gruppi, cui era seguita la pace senza ricorso a soluzioni estreme. [OSCURATO:PERSONA]

7. Ha proposto ricorso tramite il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA].

I motivi sono interamente corrispondenti a quelli di [OSCURATO:PERSONA]

8. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]

8.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nullità per indeterminatezza del capo di imputazione, vizio di motivazione.

La Corte ha respinto l'eccezione di nullità dell'imputazione formulata in primo grado, in relazione all'incerta menzione del termine non tradotto "Jazibel", accompagnato dal riferimento al c.d.g., con motivazione che non teneva conto del carattere assoluto della nullità e del fatto che il collaboratore di giustizia aveva collocato il ricorrente nel settore della prostituzione, fermo restando che era stata richiamata la sentenza di primo grado che aveva menzionato altra parte del verbale di Onnoregie, in cui costui avrebbe detto che "Jazitiel" avrebbe potuto essere estesa ad ogni business.

8.2. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo corrispondono ai motivi contenuti nei ricorsi di Aghahowa e di Jolly. [OSCURATO:PERSONA]

9. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]

9.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 416- bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Premessi i passi della motivazione contro i quali sono rivolte le censure, rileva che il dato essenziale dell'associazione mafiosa è rappresentato dalla presenza di un vincolo associativo, avente una forza di intimidazione che comporta una condizione di assoggettamento e di omertà dei membri della società in cui il sodalizio opera: la Corte ha ritenuto che il gruppo avesse la finalità di affermarsi come egemone della comunità nigeriana, controllando le dinamiche sociali, e di conseguire potenziali vantaggi anche di natura economica.

Ma in tale prospettiva non risultavano significativi i riferimenti agli scontri con i Cu/ts rivali, non essendo attestata la forza di intimidazione derivante dal vincolo localizzato in Emilia, non esistendo dichiarazioni di soggetti in grado di attestare la forza intimidativa, non esistendo intercettazioni rilevanti e non essendo contestati reati fine.

Nega la rilevanza degli episodi incentrati su scontri con soggetti appartenenti a gruppi rivali, anche in ragione di non univoche reazioni degli organi apicali, al di là della volontà solidaristica dimostrata dagli appartenenti al medesimo Secret cult, comunque non dimostrativa della capacità intimidatoria del vincolo associativo, ma espressione dell'appartenenza dei singoli ad un gruppo, fermo restando che taluni soggetti coinvolti agivano conducendo personalmente determinati affari, non sotto l'egida e con il controllo dei Maphite.

Al di là delle rigide regole, della riservatezza, dei riti di affiliazione, era rilevante la mancanza del requisito costituito dal binomio potere di intimidazione- omertà.

Né valevano i riferimenti ad iniziative delittuose, come il traffico di stupefacenti, la prostituzione o l'utilizzo indebito di carte di credito, non essendo stato specificato come tali attività fossero significative della configurabilità di un'associazione mafiosa, tanto meno in mancanza della contestazione di reati specifici.

9.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante della transnazionalità.

Richiamata la sentenza Adami delle Sezioni Unite, rileva il ricorrente che erroneamente era stato fatto riferimento ad un rapporto con la «casa madre» simile al franchising, quando in realtà ricorreva una relazione di immedesimazione fra le strutture criminose, essendo stati indebitamente sviliti gli elementi che attestavano tale situazione, in particolare la corrispondenza delle strutture, il fatto che gli organismi internazionali erano deputati al controllo delle Famiglie, la circostanza che agli stessi organismi era destinato 1'80% delle quote versate dal singolo affiliato, il fatto che membri del [OSCURATO:PERSONA] of Maphite sono di diritto Don e Chairman che hanno conseguito una laurea, rimanendo in carica a vita, la circostanza che Forum e Famiglie sono riconosciute dal vertice del Secret cult.

Del resto, era la [OSCURATO:PERSONA] il testo sacro promanante dalla «casa madre», al quale ci si doveva attenere, indicante le operazioni da compiere. [OSCURATO:PERSONA]

10. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

10.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen.

Posto che costituisce requisito essenziale che il gruppo criminale abbia fatto uso della forza intimidatrice capitalizzata dal consorzio associativo, nella specie il ricorrente aveva aderito ad un'associazione di mutuo sostegno ed era comunque mancata la prova dell'esteriorizzazione di tale forza intirnidatrice, essendo inconferente l'argomentazione incentrata sul riferimento alle sanzioni inflitte agli associati in caso di violazione delle regole comportamentali.

10.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all'attendibilità del collaboratore di giustizia Omoregie.

Posta la necessità di dar conto di riscontri individualizzanti, quelli individuati dai giudici di merito avrebbero potuto assurgere a prove indiziarie, insufficienti a costituire prova piena della commissione del reato e fondare una pronuncia di responsabilità.

10.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante della transnazionalità.

Sulla base delle stesse dichiarazioni del collaboratore di giustizia avrebbe dovuto ravvisarsi un rapporto di immedesimazione tra la «casa madre» e la struttura oggetto della contestazione, risultando dunque non configurabile l'aggravante in esame.

10.4. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 235 cod. pen.

Il ricorrente avrebbe dovuto considerarsi di fatto non soggetto ad espulsione, in quanto presente sul territorio nazionale da 14 anni con permesso di soggiorno, coniugato con prole e svolgente attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA]

11. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]

11.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 416-bis cod. pen.

Erroneamente è stato ritenuto il carattere mafioso dell'associazione in assenza del requisito della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, non essendo stato dato conto di un'esplicita manifestazione di tale capacità di intimidazione, come peraltro ritenuto in separata sentenza del Tribunale di Torino.

11.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all'integrazione della fattispecie da parte del ricorrente.

La Corte ha reso una motivazione apparente e comunque manifestamente illogica non avendo idoneamente rappresentato la partecipazione del ricorrente ad un'associazione mafiosa, a fronte del fatto che gli elementi addotti non comprovavano l'esercizio della capacità di intimidazione ma semmai erano espressivi della ricerca di una soluzione non violenta del conflitto con altro gruppo. [OSCURATO:PERSONA]

12. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

12.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Indebitamente la Corte aveva respinto la richiesta di acquisizione della separata sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, che,, con riguardo agli imputati giudicati con rito ordinario per la partecipazione al gruppo operante a Torino dell'associazione Maphite, aveva escluso la natura mafiosa della stessa, nonché dei verbali relativi a dichiarazioni rese da testimoni e imputati in quel procedimento: si trattava di documenti sopravvenuti, decisivi per contrastare le conclusioni delle sentenze di merito nel presente procedimento, tenendo conto del fatto che i temi di prova erano comuni e riguardavano la credibilità del collaboratore di giustizia, il controllo del territorio e la condizione di assoggettamento degli appartenenti alla comunità nigeriana, l'apprensione delle quote associative, la riunione al [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, la rilevanza della [OSCURATO:PERSONA].

A ben guardare, se i Maphite non sono associazione maFiosa a Torino, non avrebbero potuto essere considerati tali neanche in [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla cellula ivi operante.

D'altro canto, si trattava di documenti ammissibili anche nel giudizio abbreviato e nel grado di appello, in quanto destinati a contrastare elementi di prova decisiva raccolti in primo grado.

12.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen.

La Corte erroneamente aveva ritenuto che l'associazione fosse in grado di fare uso di metodo mafioso sia all'interno che all'esterno.

Peraltro, non avrebbe potuto farsi riferimento a risultanze riguardanti gruppi criminali organizzati di origine nigeriana denominati Maphite, venuti in rilievo nel procedimento torinese definito con rito abbreviato, perché potesse riconoscersi natura mafiosa anche alla cellula denominata [OSCURATO:PERSONA].

La Corte si era basata su mere petizioni di principio, valorizzando elementi privi di consistenza e significato, al fine di attestare il programma criminale, la finalità non economica, costituente vantaggio ingiusto, di esercitare l'egemonia sulla comunità etnica, la capacità di intimidazione all'interno e all'esterno, pur in assenza della contestazione di reati fine e della mancanza di persone offese.In realtà avrebbe dovuto farsi riferimento ai principi affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza pronunciata nell'ambito del procedimento «Mafia capitale», allorché era stata segnalata la necessità di accertare la capacità di intimidazione nell'ambiente esterno e la condizione conseguente di assoggettamento e omertà, verificando che il sodalizio sia in grado di esercitare l'intimidazione e se ne sia avvalso, che la fonte della forza derivi dal vincolo associativo, che come proiezione della capacità di intimidazione si determinino assoggettamento e omertà nei contesti in cui il sodalizio opera, ferma restando la necessità di un vaglio, che rifugga la valorizzazione di un metodo anticipato, ridotto, presunto.

Si sarebbe dovuto dunque valutare se il gruppo operante in Italia avesse mostrato capacità intinnidatrice, senza far riferimento al prestigio criminale conseguito in Nigeria, declinando tale profilo con riguardo al [OSCURATO:PERSONA].

Ma nessuno aveva attestato l'autorevolezza del sodalizio, a fronte di atti compiuti nei confronti degli associati, senza che fosse stata realizzata concreta attività criminale e che potesse parlarsi di esteriorizzazione della capacità di intimidazione.

A fronte di ciò avrebbe dovuto valorizzarsi la separata sentenza torinese che aveva escluso la natura mafiosa, a fronte di un'organizzazione, che si finanziava con quote degli associati e la cui attività si esplicava in danno degli associati e non verso l'esterno.

12.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante della transnazionalità.

La Corte aveva escluso una struttura decisionale unica e prospettato l'autonomia dei programmi operativi, ma l'associazione Maphite avrebbe dovuto considerarsi unica con dislocazione in vari paesi senza la costituzione di associazioni autonome, considerando la presenza di organismi internazionali, la promanazione unitaria della forza di intimidazione, il riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], che contiene le regole dell'associazione, la possibilità di contare sull'ausilio degli affiliati [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da precludere l'applicazione dell'aggravante, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non potendosi accogliere la ricostruzione dei Giudici di merito, che avevano ricondotto il fenomeno al meccanismo del franchising, nel rapporto tra associazioni locali e «casa madre». [OSCURATO:PERSONA]

13. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA].13.1.

Con il primo motivo, che riproduce argomenti esposti anche nel corrispondente motivo proposto da altri ricorrenti, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 603, comma 2, e 238 cod. proc. pen.

La Corte aveva erroneamente respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'acquisizione di verbali di prove del procedimento celebratosi dinanzi al Tribunale di Torino, senza considerare che si trattava di prove sopravvenute e che inoltre esse costituivano prove a discarico, nell'uno e nell'altro caso sottoposte al giudizio di non manifesta irrilevanza o superfluità anche nel caso di produzione in appello nel giudizio abbreviato, non essendo condivisibile il riferimento di parte della giurisprudenza al fatto che oggetto della prova non siano circostanze pregresse e già conosciute.

Peraltro, la Corte non aveva valutato il tema della novità, dovendosi tener conto che le informative della Questura di Torino e della Polizia giudiziaria di L'Aquila non erano presenti agli atti.

13.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'indeterminatezza dell'imputazione.

La contestazione nei confronti del ricorrente si risolveva in clausole di stile senza indicazione delle condotte, ma la Corte aveva respinto l'eccezione di indeterminatezza, con motivazione apparente e facendo riferimento all'art. 438, comma 6, cod. proc. pen. 13.3.

Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen.

La Corte aveva fornito una motivazione per relationem, riportandosi a quella del primo Giudice, eludendo i motivi di appello.

Con riguardo al tema dell'attendibilità del collaboratore di giustizia, era stata segnalata la necessità della valutazione della credibilità e dell'attendibilità, cui avrebbe dovuto seguire la verifica attraverso adeguati riscontri.

Ma le dichiarazioni erano rimaste prive di conferme a sostegno della credibilità e attendibilità, dovendosi anche considerare che il predetto non si era accusato di alcun reato e non aveva indicato fonti dirette di conoscenza.

Inoltre, la Corte aveva omesso di tener conto di quanto dedotto in merito al fatto che in separato processo svoltosi a Palermo, avente ad oggetto altra associazione analoga, sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, la Corte di appello aveva assolto tutti gli imputati, escludendo la configurabilità del reato e valutando l'inattendibilità del dichiarante.

Quanto alla configurabilità del reato associativo, era stata segnalata la mancata esteriorizzazione della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo con conseguente condizione di assoggettamento e di omertà.Era stata inoltre dedotta la mancanza di reati fine e il fatto che Maphite non è un gruppo organizzato neanche in Nigeria, come desumibile dal report annuale pubblicato nel 2018 da [OSCURATO:PERSONA].

Era stata altresì prospettata la mancanza di un programma incentrato sulla commissione di una serie indeterminata di reati nonché la mancanza di collegamento tra l'associazione emiliana e la c.d. casa madre, già operante in Nigeria ed ancora, la necessità di verificare che il gruppo Maphite in [OSCURATO:PERSONA] presenti i tratti tipici del gruppo mafioso anche con la prova•della diffusa intimidazione della società nigeriana, che doveva fondarsi sulla condotta degli imputati e non su minacce subite dai familiari del collaboratore di giustizia.

Trattandosi di mafia delocalizzata, avrebbe dovuto accertarsi un'operatività non solo potenziale ma tale da aver trovato riscontrabile espressione del metodo mafioso e della capacità di intimidazione nel territorio di espansione, ciò tanto più in ragione del fatto che non si trattava di mafia storica, ma di nuova mafia o di mafia straniera, risultando insufficiente il riferimento ai precedenti giudiziari su alcuni gruppi rivali.

Nell'ambito del motivo è dedicata un'autonoma trattazione al tema della configurabilità della fattispecie di reato in relazione alla realtà emiliana e in particolare all'associazione Maphite.

Erano insufficienti gli elementi desunti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, da ritenersi generiche.

Non poteva escludersi il riferimento ad elementi tipici della cultura nigeriana e non poteva dirsi provata l'identità tra la realtà nigeriana e quella italiana, attribuendo valenza illecita alla simbologia descritta.

Non potevano valere i riferimenti alla disciplina interna, ai riti di iniziazione, alle cariche, elementi rappresentativi di organizzazione ma non di mafiosità, occorrendo che l'operatività del gruppo sia finalizzata alla realizzazione del programma associativo, consistente nella commissione di una pluralità indeterminata di delitti o nella realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, programma da realizzare con il ricorso al metodo mafioso, profilo in ordine al quale non era stata fornita motivazione, non essendo bastevole la trasposizione di riferimenti ad altro contesto storico e a diversi luoghi.

In tale prospettiva emergeva l'inidoneità delle dichiarazioni del collaboratore, che non aveva riferito che Maphite significasse mafia e neppure che il gruppo commettesse specifici reati nel territorio bolognese o emiliano, non risultando da quelle dichiarazioni forza di intimidazione o comportamenti prevaricatori se non verso persone a loro volta parte di gruppi organizzati.

Ferma restando la mancanza di prova di un'associazione unitaria e di un programma criminoso unitario, occorreva comunque stabilire se il metodo mafioso e l'evocazione della capacità di intimidazione del sodalizio fosse lo strumento utilizzato dall'organizzazione costituita nel territorio emiliano, per realizzare le proprie finalità.

Non avrebbe potuto farsi riferimento ad affermazioni di carattere generale in ordine al timore scaturente dall'appartenenza ai Cuit, essendo necessario che in concreto l'associazione abbia conseguito la capacità di intimidazione.

Inoltre, non avrebbe potuto valorizzarsi l'intimidazione verso l'interno per vincolare i componenti alla realizzazione dell'attività associativa, dovendosi far riferimento ai riflessi esterni, ciò che non aveva formato oggetto di alcuna dimostrazione, essendo dunque mancata la prova dell'esistenza di un'organizzazione unitaria, derivazione dell'associazione nigeriana, che si avvaleva dei metodi mafiosi propri del Cu/t, affermando la propria forza di intimidazione, per realizzare un programma criminoso, consistente nella gestione di attività delittuose o nell'acquisizione di una posizione di egemonia nel contesto della comunità etnica.

Il ricorrente contesta inoltre la motivazione con riguardo alla sua specifica posizione, in quanto non gli era stato addebitato alcun reato, il collaboratore non aveva indicato il suo ruolo e l'addebito era riferito ad uno status soggettivo piuttosto che a condotte oggettivamente poste in essere.

13.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione alla circostanza della transnazionalità.

Contesta l'autonomia della struttura associativa, rilevando che le regole e le gerarchie erano mutuate dalla casa madre, fino ai capi che operavano in organismi internazionali, a prescindere dall'atteggiamento di esponenti apicali locali, fermo restando il trasferimento di denaro in Nigeria. [OSCURATO:PERSONA]

14. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]

14.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al ruolo di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. e alla partecipazione al sodalizio.

La Corte non aveva risposto al tema posto dal secondo motivo di appello, incentrato sull'insufficienza del riferimento a reati fine, sulla mancanza di elementi idonei a comprovare che i messaggi fossero stati inviati ad altri affiliati, sulla brevità del periodo di monitoraggio: in particolare nella sentenza impugnata, dopo il riferimento al ruolo di fire, compare nella relativa pagina della motivazione una frase scollegata da quella precedente, che non consente di comprendere il senso della motivazione.

14.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen.La Corte non aveva correttamente applicato la norma in esame, giacché non aveva dato conto della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà e, quanto alle finalità, non erano stati considerati reati fine, commessi con metodo mafioso, non potendo valere le sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia.

14.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'aggravante della transnazionalità.

Gli elementi posti in evidenza già nella sentenza di primo grado attestavano l'ingerenza degli organismi internazionali, nel quadro di un rapporto di immedesimazione della [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo operante in Nigeria.

E peraltro non sussisteva il contributo dell'associazione radicata in Nigeria, non essendo sufficiente l'accrescimento del prestigio criminale nella comunità nigeriana, nei confronti degli altri Cu/ts e occorrendo l'agevolazione e il rafforzamento o il mantenimento in vita dell'ente criminale. [OSCURATO:PERSONA]

15. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] I motivi corrispondono per intero al primo, terzo e quarto motivo dei ricorsi presentati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla rinnovazione istruttoria, alla configurabilità del reato e al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

16. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]

16.1. Il primo motivo corrisponde a quello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

16.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello con cui era stata chiesta l'assoluzione dal reato associativo.

La Corte aveva solo confermato la valutazione del primo Giudice, rilevando che era dimostrata non solo una mera conoscenza tramite un connazionale ma anche una partecipazione consapevole e attiva. [OSCURATO:PERSONA]

17. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]

17.1. Il primo motivo corrisponde a quello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

17.2. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello con cui era stata chiesta l'assoluzione dal reato associativo.La Corte aveva condiviso la valutazione del primo Giudic:e, rilevando che la partecipazione emergeva dal pagamento della relativa quota, dato in realtà non suffragato dal compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA]

18. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] vizio di motivazione in ordine alla partecipazione al sodalizio.

La motivazione era lacunosa e contraddittoria, non essendo stato spiegato su quali basi potesse affermarsi che il ricorrente non aveva voluto restare ai margini dell'associazione ed essendo stato affermato in contrasto con le risultanze probatorie che il ricorrente era stato membro attivo fin dal suo ingresso in Italia, affermazione contraddittoria rispetto all'assunto che tale circostanza forniva riscontro della capacità intimidatoria del gruppo.

Ma in realtà o il ricorrente, dopo aver cercato di uscire dalla consorteria, aveva spontaneamente riallacciato in Italia i suoi rapporti con essa, oppure l'adesione costituiva conseguenza delle minacce e delle violenze subite, posto che il ricorrente, avendo avuto una figlia, non poteva né ribellarsi né fuggire.

Inoltre, non era stato spiegato perché l'appellativo di «bravo uomo Maphite» non costituisse espressione di un mutato atteggiamento dei vertici dell'organizzazione a fronte della manifestazione di obbedienza al Cu/t. [OSCURATO:PERSONA]

19. Hanno proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]

19.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dell'associazione mafiosa.

La Corte aveva dato rilievo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e a due scritti, costituenti una dichiarazione di intenti e un compendio della c.d. [OSCURATO:PERSONA].

Ma in realtà non aveva considerato che la realtà associativa oggetto di esame costituiva fenomeno distinto, avendo il collaboratore fatto riferimento all'ambiente piemontese, indicando circostanze riguardanti quella realtà e non il Forum dell'[OSCURATO:PERSONA], che non era stato dimostrato costituire locale della [OSCURATO:PERSONA].

In realtà nulla era stato detto e provato con specifico riguardo alla realtà locale, non potendosi desumere che la stessa costituisse associazione mafiosa in ragione della natura di Maphite e di altre strutture, chiamate Famiglie.La Corte non aveva correttamente inteso i rilievi difensivi volti a segnalare che il collaboratore di giustizia, seppur a conoscenza dell'attività dei Maphite, non aveva fatto riferimento a quanto concerneva il [OSCURATO:PERSONA].

Residuavano dunque le attività investigative, di per sé insufficienti.

Gli esempi di metodo mafioso valorizzati erano stati delineati genericamente con riguardo all'esterno, mentre con riferimento alle minacce al collaboratore di giustizia non era stata vagliata la loro provenienza, data per sc:ontata in base alle dichiarazioni del predetto, non riscontrate, con la conseguenza che mancava la dimostrazione del "capitale mafioso", cioè della natura mafiosa dell'originario Cu/t.

19.2. Con il secondo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante della transnazionalità.

A voler ritenere provati i traffici illeciti commessi dal [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto dirsi altrettanto per quelli del Cu/t nigeriano, mancando dunque la prova delle attività criminali del gruppo in Nigeria, al di là delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.

Inoltre, la Corte non si era confrontata con il dato della remunerazione delle figure di vertice della locale da parte della «casa madre», che attestava un rapporto di immedesimazione, incompatibile con la configurabilità dell'aggravante. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi si incentrano prevalentemente su alcune tematiche, che formano oggetto di motivi proposti da numerosi ricorrenti.

Sul piano metodologico, dunque, è opportuno esaminare primariamente le questioni comuni o comunque in prevalenza dedotte, solo successivamente potendosi procedere all'esame di motivi riguardanti le singole posizioni.

2. La prima questione, che forma oggetto di motivi di ricorso proposti da numerosi ricorrenti (primi due motivi dei ricorsi di Aghahowa e di Jolly, secondo e terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), riguarda la mancata acquisizione di prove nel giudizio di appello.

Le deduzioni sul punto risultano inammissibili, in quanto manifestamente infondate, oltre che in gran parte generiche.

2.1. I ricorrenti, giudicati con rito abbreviato, hanno chiesto l'acquisizione di taluni verbali di udienza e di passi di dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Omoregie e da ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito del processo celebratosi con rito ordinario dinanzi al Tribunale di Torino, definito in primo grado con sentenza, di cui è stata parimenti chiesta l'acquisizione, con la quale nei confronti degli imputati, facenti parte del gruppo Maphite, il reato di associazione mafiosa è stato riqualificato in quello di associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 cod. pen.

Si è al riguardo prospettato il diritto all'acquisizione di prove sopravvenute, in quanto non manifestamente irrilevanti o superflue e idonee a contrastare gli elementi di accusa, e si è segnalato che l'integrazione avrebbe dovuto correlarsi alle valutazioni compiute dal Tribunale di Torino, ponendo in evidenza alcune criticità relative al compendio probatorio, secondo quanto, più analiticamente, esposto nel secondo motivo dei ricorsi di Aghahowa, di Jolly e di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Deve tuttavia rimarcarsi che la Corte, da un lato, ha acquisito la sentenza del Tribunale di Torino, quale prova del fatto storico di quella pronuncia, ma dall'altro ha escluso che la stessa, in quanto non irrevocabile, possa essere probatoriamente utilizzata ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.

Inoltre, la Corte ha sottolineato come, al di là del mancato consenso del Procuratore generale all'acquisizione delle prove indicate, le stesse non potessero reputarsi sopravvenute -venendo in rilievo testimoni e temi di prova noti agli imputati, a fronte di indagini che avevano riguardato l'operatività del gruppo Maphite nei due ambiti territoriali- e dovessero comunque considerarsi irrilevanti ai fini della valutazione della regiudicanda.

2.3. A ben guardare, seguendo le scansioni logiche e argornentative alla base dei motivi di ricorso, si rileva che il parametro di riferimento delle deduzioni difensive è costituito dalle valutazioni in varia guisa espresse nella sentenza del Tribunale di Torino: ma la stessa, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, non è sotto tale profilo utilizzabile, al di là della concludenza o meno di quelle valutazioni e delle relative osservazioni critiche.

In concreto deve escludersi che possa parlarsi di prove sopravvenute, in quanto era nota agli imputati la pendenza di un processo torinese, in larga misura già definito con rito abbreviato, ed era parimenti noto che il quadro delle indagini era sostanzialmente comune, in quanto volto a lumeggiare soprattutto alla luce delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Omoregie la struttura e l'operatività del gruppo Maphite, anche in relazione ai conflitti con gruppi antagonisti, riconducibili ad altri Secret cults nigeriani.

D'altro canto la richiesta di integrazione aveva ad oggetto lembi di materiale probatorio da inserire nel complessivo compendio acquisito e comunque inidonei a disarticolare il quadro probatorio, i dubbi al riguardo emergendo, prima che dagli elementi di prova, da talune valutazioni formulate nella separata sentenza del Tribunale di Torino (genericamente riproposte in questa sede: si pensi a quella relativa alle informazioni sulla realtà nigeriana, ricavate dalla polizia giudiziaria tramite consultazione di siti internet), in assenza della specifica allegazione e dimostrazione della capacità del materiale indicato di smentire decisivamente (ad esempio in ordine all'attendibilità di Omoregie e al signific:ato attribuibile al ritrovamento, propiziato dallo stesso Omoregie, secondo quanto nitidamente rilevato dai giudici di merito, del documento corrispondente al compendio della «[OSCURATO:PERSONA]») risultanze poste a fondamento della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bologna, poi confermata, in punto di qualificazione giuridica e di penale responsabilità, dalla Corte territoriale.

2.4. Deve peraltro rimarcarsi come sulla base di un orientamento interpretativo via via consolidatosi, nel caso di processo celebratosi con rito abbreviato, nel giudizio di appello non può riconoscersi «un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585).

Di qui la conclusione che «nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta» (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061).

In tale prospettiva si è affermato anche che «Nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione» (Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Rv. 276913).

Peraltro, con riguardo alle prove sopravvenute, si è rilevato che la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" dell'influenza sul compendio acquisito (Sez. 1, n. 12929 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318), fermo restando che non si deve far riferimento a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato, trattandosi altrimenti, di prove che avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria da sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità (Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270474), e che, per contro, occorre che vengano indicati o forniti elementi concreti per consentire al giudice di valutare l'effettiva sopravvenienza della prova (Sez. 3, n. 37233 del 15 )106/2016, Barone, Rv. 268053).Sta di fatto, che, alla luce di tale analisi, deve ritenersi che del tutto correttamente la Corte abbia respinto la richiesta di acquisizione probatoria, non ricorrendo lacune o smagliature probatorie tali da imporre l'integrazione richiesta e non essendo ravvisabili (al di là di generici riferimenti ad informative non presenti nel fascicolo processuale) prove realmente sopravvenute, capaci di influire in modo decisivo sul compendio probatorio, dovendosi rilevare che al di là di riferimenti a determinati episodi, legati a realtà locali, l'indagine muove dal presupposto della sostanziale assenza di diversità ontologiche e strutturali dell'associazione Maphite nel Nord Italia e che l'asserita pacificazione seguita all'episodio dell'aggressione in danno di Ibahe non costituisce elemento idoneo a smentire gli assunti accusatori, in relazione alla concreta dinamica operativa del Secret cult.

3. La seconda questione (oggetto di motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che deve essere preliminarmente esaminata è quella dell'attendibilità del collaboratore Omoregie, le cui dichiarazioni hanno costituito il fulcro dell'indagine e la base probatoria più rilevante.

3.1. Il predetto ha in effetti spiegato le ragioni della sua volontà di collaborare, frutto di una profonda revisione critica della sua partecipazione al Secret cult, ha segnalato i gravi rischi per lui e per i suoi congiunti, derivanti dalla collaborazione, ha ampiamente descritto la struttura, l'organigramma e le finalità del gruppo, facendo riferimento anche alla distinzione tra Famiglie e Forum e in particolare all'articolazione rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] e, al suo interno, dal [OSCURATO:PERSONA], ha sottolineato l'utilizzo come copertura di un'associazione a scopo benefico denominata G.C.A., ha parlato delle modalità particolarmente cruente del rito di affiliazione di nuovi adepti, ha segnalato la rilevanza delle cariche attribuite nell'ambito del gruppo e la necessità del ferreo rispetto delle regole e degli ordini impartiti e dell'obbligo di contribuzione, la cui violazione espone a gravi sanzioni, costituite anche da violenze, ha descritto il tipo di rapporti intercorrenti con la «casa madre» in Nigeria e con organismi del Secret cult operanti su scala internazionale, ha dato conto dei conflitti, anche violenti con altri Secrets cult antagonisti, quali quelli denominati Eiye, [OSCURATO:PERSONA] e Vikings, ha sottolineato come dall'appartenenza ai Maphite discenda nella comunità nigeriana rispetto e timore.

Omoregie ha parlato altresì di vari settori di attività illecite cui sono dediti gli appartenenti al Secret cult, facendo in particolare riferimento al traffico di stupefacenti, alla donazione di carte di credito e alle connesse movimentazioni di beni e denaro, al controllo della prostituzione.I Giudici di merito, nel dar conto delle dichiarazioni del collaboratore, tratto in arresto nell'ambito del procedimento celebratosi a Torino, riguardante la medesima associazione, la cui descrizione era peraltro ancor più rilevante con riferimento al segmento oggetto del presente procedimento, posto che Omoregie aveva ricoperto una carica proprio all'interno della relativa articolazione, hanno sottolineato la credibilità soggettiva del dichiarante, avendo riguardo sia all'origine della collaborazione, da cui era stata tratta conferma della sua stessa partecipazione al sodalizio, sia all'assenza di ragioni di astio tali da far ipotizzare intendimenti calunniosi, nonché l'attendibilità del narrato, rilevando come il collaboratore avesse reso dichiarazioni tutt'altro che generiche, peraltro confermate coerentemente in occasione dei plurimi interrogatori cui era stato sottoposto dinanzi all'A.g. di Torino e a quella di Bologna.

Ed ancora sono stati posti in evidenza i numerosi riscontri acquisiti, rilevanti sia al fine di suffragare la reale natura e consistenza del Secret cult sia al fine di valutarne le dinamiche operative e i ruoli all'interno di esso ricoperti.

In tale prospettiva è stato valorizzato in primo luogo il recupero di un compendio della [OSCURATO:PERSONA] e di una missiva allegata, recupero propiziato dallo stesso Omoregie, che era riuscito ad aver notizia dell'invio di quei documenti, consentendone l'acquisizione a Roma da parte della polizia giudiziaria prima della consegna al destinatario, senza che sia stato dato conto in questa sede di elementi realmente idonei ad ingenerare dubbi sulla genuinità del documento e sulle modalità di recupero, non potendosi sul punto far generico riferimento a mere valutazioni contenute in una sentenza non irrevocabile.

A prescindere dal fatto che Omoregie avesse o meno veduto in precedenza la [OSCURATO:PERSONA], è stato dato conto di come quel testo costituisse una sorta di statuto del Secret cult, nel quale erano indicati struttura, cariche, modalità operative e perfino settori di attività illecite, indicati con riferimenti biblici.

I Giudici di merito hanno tutt'altro che illogicamente dato rilievo all'acquisizione di quel documento, nel quale fra l'altro si pone in evidenza la componente della violenza, fin dalla fase dell'affiliazione, e si attesta la vocazione criminale del gruppo, senza necessità di trovare accordi con associazioni mafiose o criminali di altra specie.

Oltre al riscontro riveniente dal recupero di quel testo, del tutto in linea con gli assunti accusatori del collaboratore, sono stati valorizzati, da un lato, i contributi dichiarativi di [OSCURATO:PERSONA], che ha parlato della fama del Secret cult in Nigeria e del timore che suscita, nonché del clima di diffusa omertà, dall'altro quelli costituiti dalle gravi minacce, provenienti dall'organizzazione, subite dal collaboratore e dal suoi congiunti, confermate anche dalla compagna del predetto e delle quali si trova eco anche nella missiva allegata alla [OSCURATO:PERSONA], e dalle risultanze delle operazioni tecniche di intercettazione, che nel delineare in presa diretta l'operatività degli appartenenti al Secret cult, le modalità di convocazione delle riunioni, le cariche, la simbologia, gli obblighi di contribuzione, le sanzioni previste per chi violi le regole, il ricorso alla violenza nel rapporto con gruppi antagonisti, sono state reputate idonee a confermare per intero la narrazione del collaboratore, così da consentire di considerarla la base di riferimento delle valutazioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza degli imputati.

3.2. Si tratta di analisi pienamente rispondente ai canoni individuati da consolidata giurisprudenza (sul punto Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255245), dovendosi rilevare che nel caso di specie le dichiarazioni hanno assunto primariamente rilievo per far luce sul profilo oggettivo del reato, connotando la struttura e la natura mafiosa del sodalizio, e che i riscontri sono valsi a corroborare i relativi assunti, oltre che a far convergere specifici elementi di accusa sui singoli ricorrenti, peraltro raggiunti da prove attestanti il rispettivo ruolo nell'associazione.

In ogni caso, ferma restando la necessità della corretta qualificazione dei fatti, le dichiarazioni del collaboratore, come in concreto corroborate, devono essere valutate come prova di quanto ne forma oggetto in relazione a ciò che il dichiarante ha direttamente osservato o fatto e a ciò che ha appreso, in quanto patrimonio di conoscenza del sodalizio (sul punto Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 179185; Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065), non come mero apprezzamento soggettivo o generica indicazione, A fronte di ciò, le deduzioni difensive sono volte a sollecitare un diverso approccio valutativo, senza individuare vizi dell'articolato ragionamento sviluppato dal primo Giudice e suffragato dalla Corte territoriale, risolvendosi in una generica contestazione o nella valorizzazione di elementi inidonei a sovvertire il giudizio di merito.

Risulta in tale ottica evidente l'inconsistenza della deduzione difensiva, formulata nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si invoca, anche al fine di confutare la ricostruzione dell'elemento oggettivo del reato, una sentenza di assoluzione dalla Corte di appello di Palermo in processo riguardante altra analoga associazione, fondata, fra l'altro, su un giudizio di inattendibilità di un diverso collaboratore di giustizia, sentito in quel processo.

4. Ma il tema più rilevante, che forma oggetto di motivi di ricorso proposti da tutti i ricorrenti, riguarda la configurabilità di un'associazione riconducibile al paradigma delineato dall'art. 416-bis cod. pen. 4.1.

La fattispecie, nella quale il legislatore ha condensato i tratti criminologici, consolidati da una lunga esperienza, dell'operatività di sodalizi mafiosi legati a specifici ambiti territoriali, non si incentra solo su uno stabile accordo tra tre o più soggetti, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, accordo che è punito ai sensi dell'art. 416 cod. pen., ove sostenuto da una potenzialità operativa, tale da mettere di per sé in pericolo l'ordine pubblico: l'ipotesi di cui all'art. 416-bis cod. pen. richiede invece una peculiare qualità del vincolo associativo, di cui i soggetti, che fanno parte del sodalizio, devono poter disporre, per avvalersene.

Tale qualità è descritta come forza di intimidazione e condizione di assoggettamento e di omertà.

Il dato, tratto, come detto, dall'esperienza di tipo criminologico e sociologico, finisce per connotare il vincolo associativo e dare contenuto al carattere della mafiosità, unitamente al tipo di programma proprio del sodalizio, che può essere rivolto alla commissione di delitti, all'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, all'acquisizione di profitti o di vantaggi ingiusti per sé o per altri, ad impedire o ostacolare il diritto di voto o a procurare voti nelle consultazioni elettorali.

Tale descrizione dell'associazione mafiosa, a ben guardare, distingue il profilo strutturale da quello programmatico: ciò ha dato luogo ad opzioni interpretative non sempre coincidenti, pur nel comune presupposto che anche in questo caso, come, in generale, in tutti i reati associativi, sia ravvisabile un reato di pericolo.

In realtà, la ragione della distinzione rispetto all'ordinaria associazione per delinquere è ravvisabile non solo e non tanto nel profilo programmatico, che, pur sottendendo una forte capacità intrusiva, può aver ad oggetto -alternativamente e non necessariamente in modo cumulativo- gli obiettivi evocati dalla norma, quanto soprattutto nel dato di partenza, rappresentato dalla disponibilità della capacità di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Tale disponibilità si proietta poi sull'attuazione del programma del sodalizio, ma costituisce un prius che lo rende di per sé riconoscibile come mafioso.

Essa costituisce il risultato di un percorso criminale che si traduce in una diffusa consapevolezza non solo da parte dei soggetti che appartengono all'associazione, ma anche da parte di coloro che dall'esterno hanno esperienza del consolidato modo di agire di essa, quali vittime effettive o potenziali o comunque come parte di una comunità interessata da quel tipo di azione.

La forza di intimidazione e la condizione di assoggettamento e di omertà costituiscono dunque un dato di essenza del sodalizio mafioso, che deve accompagnare l'attuazione del programma: esso non implica che l'azione della consorteria debba sempre e comunque risolversi in azioni violente, ma che il vincolo associativo sia in atto riconoscibile per la consolidata capacità di intimidazione, in modo che la comunità di riferimento ne abbia piena contezza.Si tratta di ciò che viene comunemente indicato come l'esteriorizzazione del metodo.

Ciò non dà luogo ad incertezze, allorché venga in rilievo una "mafia storica", la cui operatività, osservata nei decenni, ha ispirato gli elementi costitutivi della fattispecie e permane pressoché immutata nei sodalizi legati a determinati ambiti territoriali.

In questi casi la forza di intimidazione costituisce la risultante della pregressa esperienza, fotografata dalla norma.

Tuttavia, la disposizione è applicabile non solo alle associazioni storicamente mafiose, ma, in virtù di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 416-bis cod. pen. anche alle altre consorterie, come la camorra o la 'ndrangheta, già conosciute sul piano storico in relazione a definiti ambiti territoriali o alle altre associazioni, anche straniere, comunque denominate, che, valendosi della forza intimidativa del vincolo associativo, perseguano scopi corrispondenti a quello delle associazioni mafiose.

4.2. A ben guardare, la disposizione non può dunque dirsi legata solo ad esperienze storicamente consolidatesi, ma risulta applicabile anche in relazione a consorterie che in progress hanno comunque acquisito la disponibilità di quella forza di intimidazione, così da risultare -per tale connotato- riconoscibili dalla comunità di riferimento.

Il problema si è posto sia per la delocalizzazione di consorterie mafiose storiche, insediatesi anche in ambiti diversi da quelli di origine, sia per le mafie straniere e per le nuove mafie, cioè sodalizi che in concreto abbiano acquisito quella disponibilità, che ne costituisce un requisito di essenza, di cui possono avvalersi nell'attuazione del programma.

L'omogeneità dei presupposti e la necessità dell'esteriorizzazione del metodo è stata ormai affermata in tutti i casi, sul punto dovendosi richiamare un significativo arresto di legittimità, fondato su un'ampia analisi del tema (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555).

E' stato infatti affermato che «ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416- bis cod. pen. di una nuova ed autonoma formazione criminale è necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio c:riminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia, nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, di effettiva operatività; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento onnertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva».

Si è inoltre precisato che «le "nuove" associazioni possono rientrare nella previsione dell'art.416-bis cod. pen. qualora presentino le caratteristiche tipiche delle "mafie storiche", sia pur dando luogo ad una riproduzione del fenomeno associativo in termini di minore intensità ed estensione, con riguardo alla complessità della organizzazione, all'ambito territoriale ed alle attività interessate, salva restando la necessaria dimostrazione che la "nuova associazione" abbia manifestato in concreto la propria capacità di intimidazione, determinando un assoggettamento onnertoso».

In tale circostanza, anche sulla base di ulteriori arresti di legittimità, si è sottolineato che «la necessità di esteriorizzazione della capacità di intimidazione non presuppone necessariamente il ricorso alla violenza o alla minaccia da parte dell'associazione e dei singoli partecipi; la violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, costituiscono solo un modo, uno strumento - eventuale, possibile, come altri - con cui quella forza di intimidazione può manifestarsi, ben potendo quest'ultima esternarsi anche con il compimento di atti non violenti, ma pur sempre espressione della esistenza attuale, della fama criminale e della notorietà del vincolo associativo.

In tal senso, si afferma in giurisprudenza, che il ricorso alla violenza o alla minaccia non costituisce una modalità con cui puntualmente debba manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, costituiscono, «più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile, effettivo e autorevole centro di potere» Nell'ambito dell'analisi condotta in tale occasione si è rilevato che «ciò che conta non è la dimensione del radicamento, la sua estensione, ma il "fatto" che il gruppo abbia comunque "raggiunto" una evoluzione ed una reputazione criminale, propria o per derivazione; ciò che conta...non è tanto il numero delle persone assoggettate, quanto, piuttosto, la "diffusività" del fenomeno, cioè la capacità dell'associazione di condizionare, attraverso il metodo, un numero non determinato di soggetti, pur nei limiti in cui il sodalizio si muove».

Si è poi sottolineato che «il profilo relativo alla necessità che la capacità di intimidazione del sodalizio sia manifestata, obiettivamente percepita ed attuale, si distingue da quello riguardante le modalità con cui tale capacità è esteriorizzata; la forza di intimidazione può manifestarsi in qualunque modo, anche in assenza di atti di intimidazione, e la prova di essa deve essere accertata in concreto, potendo rilevare a tal fine qualsiasi circostanza obiettiva idonea a dimostrarla».4.3.

Tali principi, validi, come detto, in via generale, hanno trovato specifico riscontro, allorché è stato esaminato il tema delle mafie straniere, in particolare quello delle mafie che derivano da consorterie costituitesi in Nigeria e via via sviluppatesi altrove, pur conservando tratti strutturali e programmatici del sodalizio originario e mantenendo contatti con esso.

Nel valutare il caso del Secret cult denominato Eiye, si è sottolineato (Sez. 2, n. 18773 del 31/03/2017, Lee, Rv. 269747) che «è rilevante "la "proiezione esterna" dell'associazione, ciò perché, in tema •di reato di associazione di tipo mafioso, i poteri di coartazione a livello individuale propri di qualsiasi sodalizio nei confronti dei partecipanti, sono cosa ben diversa dalla "forza d'intimidazione" promanante dal "vincolo associativo" secondo la previsione dell'articolo 416-bis cod. pen., capace di ridurre le persone investitene in "condizione di assoggettamento e di omertà", vale a dire in condizioni di menomata libertà di determinazione così incisive da renderli strumento indiretto o passivo o, quanto meno, testimoni muti dei delitti e degli illeciti commessi dal sodalizio criminale (cfr. Sez. 6, n. 2402 del 23/06/1999, D'Alessandro, Rv. 214923)».

Si è aggiunto che «poiché l'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua tendenza a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, i caratteri suoi propri, dell'assoggettamento e dell'omertà, devono essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, in quanto essi vengono a trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione.

Pertanto, la diffusività di tale forza intimidatrice non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale e quindi manifestarsi concretamente, con il compimento di atti concreti, sì che è necessario che di essa l'associazione si avvalga in concreto nei confronti della comunità in cui è radicata (Sez. 1, n. 29924 del 23/04/2010, Spartà, Rv. 248010) così da diffondere un comune sentire caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice ed intimidatrice del gruppo (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Rv. 253457).

Si è altresì osservato che la forza di intimidazione non necessariamente, per configurare il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., deve essere indirizzata a determinare uno stato di soggezione e di omertà nei confronti degli onesti cittadini ma detto "controllo del territorio" ben può esteriorizzarsi anche nel fiaccare intenti criminali di terzi così da evitare ogni forma di "concorrenza delinquenziale" costringendo chi avesse comunque intenti illeciti ad aderire al sodalizio criminale.

Si è peraltro rilevato che è configurabile il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

«laddove l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" mutuando dai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il livello organizzativo, e risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in omertà e assoggettamento (Sez. 2, n. 25360 del 15/05/2015, Concas, Rv. 264120)».

In altra circostanza, nel valutare lo stesso tipo di associazione di origine nigeriana e richiamando analoghi arresti riferiti ad ulteriori associazioni di analoga natura, si è affermato (Sez. 2, n. 14225 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281126), in conformità con quanto esposto nella prima parte della presente analisi, che la forza di intimidazione costituisce un capitale dell'organizzazione criminale e si è rilevato che la verifica "non deve risolversi nella ricerca della "contestualità" della condotta di partecipazione con gli atti che conducono alla capitalizzazione della forza di intimidazione, essendo il capitale criminale un (pre)requisito della struttura organizzativa mafiosa cui il singolo aderisce; e non essendo richiesto che il singolo partecipe contribuisca direttamente alla creazione di tale patrimonio criminale.

Si è aggiunto che le possibili proiezioni della forza di intimidazione capitalizzata dalle mafie possono essere dirette verso molteplici finalità, ed essere funzionali non necessariamente alla consumazione di delitti, ma più semplicemente al "controllo", ottenibile, in ipotesi, senza ricorso al delitto, ma solo attraverso l'evocazione (anche implicita) della forza di intimidazione.

Nel contempo si è chiarito che tale controllo può essere rivolto piuttosto che a quote, più o meno ampie, di territorio, alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, di natura non economica, tra essi rientrando quello di affermarsi come gruppo egemone di una comunità etnica di cospicue dimensioni presente in una grande città italiana (Sez. 1, n. 16353 del 01/10/2014 - dep. 20/04/2015, Efoghere e altri, Rv. 26331001).

Detto altrimenti, «nel caso di mafie a base etnica, la forza di intimidazione del gruppo non deve essere necessariamente diretta all'assoggettamento della popolazione di un territorio, ma può anche essere funzionale al controllo ed alla sottomissione di un gruppo di persone ristretto, in quanto fac:ente capo ad una medesima comunità».

4.4. Orbene, proprio nel quadro fin qui delineato si colloca una pronuncia (Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280552), con cui è stato specificamente esaminato il tema della qualificazione di associazioni riconducibili a Secrets cult nigeriani, compreso quello denominato Maphite, oggetto anche del presente processo, ed è stata convalidata la valutazione formulata dai Giudici di merito, nel giudizio svoltosi a Torino con rito abbreviato, in ordine alla natura mafiosa del sodalizio.Riaffermato il principio per cui l'avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi in vari modi, sia limitandosi a sfruttare l'aura d'intimidazione già conseguita dal gruppo, sia compiendo nuovi atti di violenza e di minaccia, purché questi non realizzino l'effetto di per sé soli, ma come espressione rafforzativa della capacità intimidatrice già conseguita dal gruppo, si è, come detto, riconosciuta la natura mafiosa dell'associazione, ribadendosi che la stessa, così come quella denominata Eiye, «mira ad assoggettare al potere criminale un numero indeterminato di persone appartenenti a una determinata comunità, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione e omertà delle vittime (Sez. 6, n. 43898 del 08/06/2018, R., Rv. 274231; Sez. 6, n. 35914 del 30/05/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 221245), perché il requisito implicito della fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso, generalmente indicato, in modo sincopato, come "controllo del territorio", va riferito non già al c:ontrollo di un'area geografica in quanto tale, ma al controllo della comunità o della aggregazione sociale individuabile mediante il suo insediamento nel territorio (Sez. 6, n. 24211 del 30/04/2019, Egharevba, non mass.; Sez. 5, n. 15595 del 13/03/2007, Irorere, non mass.), anche se la percezione della sua forza all'esterno non è generalizzata nel territorio di riferimento (Sez. 5, n. 26427 del 20/05/2019, Forieri, Rv. 276894).

Quel che occorre è che: il gruppo abbia conseguito fama criminale, autonoma e distinta da quelle personali dei singoli partecipi (così da conservarla anche nel caso in cui questi fossero resi innocui); abbia manifestato una concreta capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale così producendo un assoggettamento omertoso nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, in cui opera (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555), anche fruendo della fama criminale della associazione originaria e adottandone i modelli di organizzazione e i rituali di adesione, con forme che non si consumino soltanto al suo interno (Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913)».

Si è ancora una volta chiarito che la finalità perseguita da un'associazione mafiosa può consistere nella commissione di reati per realizzare vantaggi ingiusti anche di natura non economica, come nel caso di un gruppo che voglia apparire e affermarsi come egemone di una comunità etnica, e si è sottolineata la notorietà della capacità criminale posseduta e diffusa dai Secrets cult di riferimento, quanto ai Maphite essendosi rilevato che gli stessi hanno stabili connessioni con la Nigeria e possono organizzare rappresaglie contro i congiunti delle loro vittime con la connivenza di autorità locali, ferme restando le ritorsioni compiute ai danni degli affiliati infedeli.4.5.

Alla luce di tale inquadramento del tema, deve ritenersi che tutti i motivi di ricorso volti a contestare la riconducibilità del sodalizio al paradigma dell'associazione mafiosa, siano infondati.

La Corte territoriale, anche valorizzando l'approfondita ricostruzione del primo Giudice, ha rilevato che il Secret cult Maphite, sorto in Nigeria, quale organizzazione connotata dalla violenza e dal perseguimento di finalità illecite di supremazia, anche rispetto all'operatività di analoghi Secrets cults, ha dato luogo ad autonome articolazioni, costituitesi in Italia sulla base di schemi organizzativi consolidati e delineati nella [OSCURATO:PERSONA], cioè nella scrittura che ne descrive statuto, struttura e finalità.

In tale quadro è venuta in rilievo la [OSCURATO:PERSONA] e l'articolazione costituita dal [OSCURATO:PERSONA], strutture di cui il collaboratore Omoregie ha descritto le caratteristiche.

Il sodalizio è risultato connotato, anche sulla base di quanto riferito dal collaboratore, da una precipua vocazione criminale, riconosciuta come tale in Nigeria, a fronte della brutalità e violenza ivi manifestatasi, con pervasività nelle istituzioni e nella società, vocazione acquisita dalle articolazioni italiane sulla base della riproduzione di profili organizzativi e operativi, compresa la simbologia (grafica: la fiamma su palmi di mano e l'acronimo KDFB; esteriore: il basco verde), tali da assicurare il coordinamento e il controllo della struttura attraverso l'azione di coloro che rivestono cariche apicali, nell'ambito di organismi denominati DIC, CIC e COP, a loro volta operanti attraverso coloro che rivestono cariche di capo (Don), vice-capo ([OSCURATO:PERSONA]), addetto alla sicurezza (Chief), addetto alle comunicazioni (Fire), tesoriere.

L'utilizzo della violenza è stato posto in evidenza sia cori riguardo alla fase dell'affiliazione -tenuto conto della peculiare natura del relativo rito, particolarmente cruento e implicante la nascita di un vincolo non estinguibile se non con la morte- sia in relazione al rispetto della disciplina e alla composizione dei conflitti, sia infine con riguardo all'acquisizione di una posizione egemone rispetto ai Cults antagonisti e agli occhi della comunità nigeriana.

Ed ancora è stato rimarcato lo svolgimento di varie specie di attività illecite nel settore dello spaccio di stupefacenti, della donazione di carte di credito e relative movimentazioni, in quello della prostituzione, attività definite nella [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'utilizzo di formule bibliche, anche se per quanto attiene al trasferimento di somme era stata coniata la formula "[OSCURATO:PERSONA]".

Alla luce delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e dei riscontri acquisiti attraverso le conversazioni intercettate e i controlli sul territorio la Corte ha rilevato che i partecipanti erano tenuti a contribuzioni e che erano in varia guisa dediti a quelle attività illecite, comunque propiziate dalla consorteria, pronta ad intervenire in presenza di aggressioni e invasioni di campo da parte di soggetti estranei o appartenenti a antagonisti, come confermato da numerosi episodi nei quali si erano registrate violenze e aggressioni o risposte ritorsive rispetto ad aggressioni subite.

A ben guardare, dunque i Giudici di merito hanno inteso dare rilievo all'accumulo progressivo del capitale criminale, nascente dalla riproduzione di un'operatività conosciuta in Nigeria e nella comunità nigeriana, e tale da rendere nota a tale comunità, anche quella stanziata in Italia, la per-vasiva presenza del sodalizio, peraltro qualificata, come detto, anche dall'utilizzo di una specifica simbologia, e la sua capacità di azione, connotata dalla violenza e dalla vocazione all'egemonia, chiaramente esplicitata ai Cuits antagonisti e suffragata dal possesso di armi micidiali, come asce da guerra e in taluni casi armi da sparo.

Particolare rilievo è stato poi attribuito agli elementi dai quali è stata desunta la condizione di assoggettamento e di omertà, quali conseguenze della capacità di azione della consorteria.

Tutt'altro che illogicamente sono stati valorizzati, fra gli altri, gli episodi relativi alle aggressioni subite da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], essendo rilevante che le stesse potessero essere spiegate da un errore di persona o dalla mancanza di consapevolezza che si trattava di un appartenente ai Maphite (cfr. sentenza di primo grado a pagg 96 e segg. e 102 e segg.).

E' stato inoltre posto in evidenza come dalle dichiarazioni del collaboratore Onnoregie risultasse la pervasiva consapevolezza del significato attribuibile proprio a quell'appartenenza.

Ed ancora, è stato valorizzato il fatto del ricorso all'intimidazione nei confronti di chi si sottraeva agli obblighi o tradiva la consorteria, come nel caso di Omoregie, giunto a dissociarsi e a collaborare con gli organi inquirenti e fatto oggetto di pesanti minacce, unitamente alla sua compagna, ed è stato sottolineato come proprio la vicenda dell'Omoregie avesse disvelato il muro di omertà innalzatosi perfino nella Chiesa frequentata dal predetto, omertà peraltro attestata da [OSCURATO:PERSONA], che aveva parlato di episodi in cui, pur costretto a ricorrere alle cure dei sanitari, aveva taciuto la reale causa delle ferite.

In definitiva, l'analisi della Corte, che ha condiviso le valutazioni del primo Giudice, ha condotto a ravvisare un sodalizio operante in Italia, che ha mutuato organizzazione e principi del Secret cult nigeriano, che si è dotato di una articolata struttura, rigidamente applicata e presidiata da gravi sanzioni, che ha palesato e reso riconoscibile la capacità di azione e di intimidazione, come manifestatasi in Nigeria, e ha agito con lo scopo di assicurarsi, anche con l'utilizzo della violenza, l'ingiusto vantaggio rappresentato dalla posizione di egemonia nell'ambito della comunità nigeriana, contrastando l'azione di gruppi antagonisti, così da costituire saldo punto di riferimento per quanti avessero voluto perseguire intenti illeciti, nel contempo propiziando lo svolgimento di attività illecite, secondo le previsioni contenute nella [OSCURATO:PERSONA], con corrispondente condizione di assoggettamento e di omertà della comunità riferimento, valutabile su base etnica.

Si tratta di una ricostruzione pienamente corrispondente a quanto rilevato in ordine alla configurabilità di una mafia straniera riconducibile al paradigma di cui all'art. 416-bis, terzo e ultimo comma, cod. pen. e in linea con il richiamato arresto di legittimità, che ha esaminato il tema della qualificazione del sodalizio denominato Maphite.

4.6. A fronte di ciò, come anticipato, i motivi di ricorso risultano infondati sia con riferimento al profilo della violazione di legge sia con riguardo a quello del vizio di motivazione.

Per lo più è stata dedotta da tutti i ricorrenti (anche quelli che si sono limitati a censure più generali, come [OSCURATO:PERSONA]) la mancanza di prova della natura mafiosa in relazione alla forza di intimidazione e alla condizione di assoggettamento e di omertà, essendosi rilevato che non era stato dato conto della realtà del [OSCURATO:PERSONA] (in tal senso si richiamano i motivi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ibahe).

Ma in realtà l'analisi dei Giudici di merito ha consentito, sulla base degli elementi valorizzati -in primo luogo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e in secondo luogo i plurimi riscontri rivenienti da documenti e conversazioni intercettate-, di ricostruire la consistenza e la struttura del Secret cult, di stabilire una diretta correlazione tra le caratteristiche e l'operatività della consorteria operante in Nigeria e quella esistente in Italia nelle diverse articolazioni territoriali, a cominciare dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], e di dar conto della trasposizione in tale realtà delle connotazioni proprie del Secret cult, avendo a tal fine assunto un pregnante rilievo il contenuto della [OSCURATO:PERSONA], quale espressione della comune matrice e della realizzazione della struttura e della correlata progettualità, non potendosi valorizzare in senso contrario con riguardo alla realtà nigeriana, a fronte di quanto desunto dalle prove acquisite, generici riferimenti ad un rapporto di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, va rimarcato come le dichiarazioni del collaboratore e i riscontri acquisiti non fossero idonei a rappresentare solo la realtà piemontese, avendo Onnoregie fatto riferimento alla carica assunta nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA] e dunque all'operatività di tale articolazione, confermata dagli elementi di riscontro, fermo restando che non si è inteso dar rilievo ad una mera potenzialità, bensì, in conformità con l'orientamento interpretativo ormai consolidato, all'effettiva capacità operativa e intimidativa, manifestatasi all'interno fin dai riti di affiliazione e in base ai profili organizzativi ed al rispetto rigoroso delle regole e della disciplina e comunque effettivamente esteriorizzata, così da renderla riconoscibile alla comunità di riferimento, non sulla base di episodi sporadici bensì attraverso una presenza presidiata dall'uso della violenza, funzionale alla realizzazione del programma del sodalizio e primariamente all'acquisizione di una posizione di egemonia.

In base alla ricostruzione dei Giudici di merito non possono ricondursi gli scontri con i Cu/ts rivali ad una mera guerra tra bande (motivo di [OSCURATO:PERSONA]), mentre generiche risultano le deduzioni (ricorsi di Aghahowa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) incentrate sulla pretesa rinuncia degli associati al metodo mafioso o sulle reazioni non univoche degli organi apicali: è stato al riguardo rilevato come in realtà i conflitti fossero connaturati alla mission, statutariamente stabilita, cioè all'esigenza di imporre una supremazia nell'ambito della comunità nigeriana, idonea a presidiare ogni tipo di attività e che la cautela in taluni casi emergente dalle conversazioni intercettate non sottendesse una rinuncia alla violenza ma semplicemente la valutazione dell'opzione più appropriata per il conseguimento delle proprie finalità, essendo da scongiurare la presenza di forze dell'ordine o una situazione di scontro in prossimità dei luoghi in cui erano previste riunioni del sodalizio.

D'altro canto, è stato rilevato come la situazione di crisi in cui la [OSCURATO:PERSONA] si era ritrovata, aveva comportato un percorso di rinnovamento, con azzeramento delle cariche, culminato nel [OSCURATO:PERSONA], non implicante tuttavia la negazione dei principi sui quali la consorteria si basava ma solo una fase di passaggio per la ricostituzione di una regia affidabile.

Nessun rilievo assume la mancata contestazione di reati fine (in tal senso si richiamano i ricorsi di Ikhide, Usiobaifo, Imade e Abaigbe, nonché quelli di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in quanto nella sentenza impugnata, come in quella di primo grado, è stato dato conto del fatto che, in linea con quanto desumibile dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle dichiarazioni di Omoregie, erano venuti in evidenza elementi attestati lo svolgimento di plurime attività illecite da parte degli affiliati, soprattutto nel settore del traffico di stupefacenti e della donazione delle carte di credito, oltre che della prostituzione, e che tali attività erano comunque presidiate dalla consorteria, pronta ad intervenire a supporto dei singoli, non solo in termini economici con contribuzioni straordinarie, deliberate ad hoc, ma anche con la reazione ad interferenze di soggetti antagonisti, come rappresentato dalle vicende riguardanti in varia guisa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Inconferente risulta la censura incentrata sulla mancanza di persone offese (ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), da cui dovrebbe desumersi l'assenza dell'uso effettivo del metodo mafioso attraverso condotte violente e prevaricatrici: deve richiamarsi sul punto quanto rilevato in ordine all'esteriorizzazione del metodo, attestata da plurimi episodi, oltre che da una sottesa valorizzazione della violenza come metodo di soluzione dei conflitti, fermo restando che anche sul versante della condizione di assoggettamento e di omertà i giudici di merito hanno dato conto degli elementi dai quali la stessa era desumibile con riferimento alla comunità nigeriana, a tal fine essendosi valorizzate anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oltre che di Omoregie ed essendosi per contro osservato che nei casi in cui denunce erano state presentate, ciò derivava dalle peculiari contingenze e dal fatto che fossero intervenute le forze dell'ordine.

Deve aggiungersi che, secondo quanto già rilevato, non occorreva, contrariamente a quanto prospettato in taluni ricorsi (si rinvia fra l'altro a quello di Ikhide ed altri) che i ricorrenti avessero specificamente concorso all'accumulo del capitale criminale del sodalizio o che l'uso del metodo mafioso fosse riconducibile specificamente alla loro attività, essendo invece rilevante che i predetti, secondo la completa analisi, condotta secondo canoni di ragionevolezza e logicità, dai Giudici di merito, avessero aderito ad una consorteria avente determinate caratteristiche strutturali e operative, attestate anche dalla simbologia utilizzata, via via inverate dal concreto agire nell'ambito della comunità di riferimento, sulla base di regole severamente presidiate e con finalità condivise, come desunto dalla partecipazione a plurime riunioni e da conversazioni nelle quali si dava conto di azioni violente e di reazioni alle aggressioni del gruppo antagonista dei Vikings ovvero si discuteva di episodi che avevano interessato singoli appartenenti alla consorteria.

Generiche, a fronte di quanto rilevato nella sentenza impugnata, risultano le deduzioni (ricorsi di Ikhide e altri, di Aghahowa, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA]) incentrate sulla pubblicità delle comunicazioni e riunioni: la Corte, suffragando le valutazioni del primo Giudice, ha invero osservato che il Secret cult è basato sulla regola della segretezza, che le comunicazioni rispettavano rigidamente le competenze stabilite (spettavano a chi rivestiva la carica di fire) e che l'utilizzo di soda! media era comunque riservato, fermo restando che veniva utilizzato un linguaggio per iniziati, di non agevole interpretazione, se non per chi era avvezzo all'uso di formule e simbologia, e che solitamente le comunicazioni erano accompagnate dall'invito a cancellare il messaggio.

Inoltre le riunioni, anche se si svolgevano all'aperto, erano precedute da idonee cautele, non di rado correlate allo svolgimento di incontri di calcio.

Vano, a fronte della nitida ricostruzione dei giudici di merito, risulta il rilievo (dedotto da [OSCURATO:PERSONA]) che l'adesione fosse mediata da un'associazione benefica, la G.C.A., che in realtà, come chiarito dal collaboratore Omoreclie, costituiva una mera copertura del Secret cult, di recente iscritta anche in Italia.4.7.

Tutte le restanti deduzioni difensive, contenute nei motivi di ricorso, riguardanti la configurabilità dell'associazione mafiosa, devono su tali basi ritenersi prive di fondamento o addirittura generiche, risolvendosi nella riproposizione di censure inerenti alla sussistenza degli elementi costitutivi, che muovono dall'assunto dell'erroneo inquadramento giuridico della fattispecie o da quello della mancata valutazione di deduzioni formulate negli atti di appello, censure che non tengono conto di numerosi elementi valorizzati dalla sentenza impugnata, tali da contrastarle efficacemente, sia con riguardo alla capacità di azione e all'accumulo del capitale criminale sia con riferimento ai riflessi sulla comunità di riferimento, ampiamente suffragati dal valore probatorio attribuibile alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, come variamente riscontrate, fra l'altro anche dall'accertata disponibilità di armi temibili, a fronte del fatto, parimenti oggetto di vane doglianze, che il programma associativo avrebbe dovuto valutarsi nel suo complesso, che le attività illecite, anche se svolte da singoli, inerivano comunque al quadro degli interessi del sodalizio e che del tutto inconferente avrebbe dovuto reputarsi l'entità delle quote da versare o quella dei profitti economici conseguiti, come peraltro segnalato nelle sentenze di merito.

Né potrebbe ravvisarsi un vizio di motivazione in ordine a deduzioni inerenti a profili giuridici (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 290027), fermo restando che tutte le questioni poste con gli atti di appello avrebbero dovuto considerarsi «implicitamente disattese, anche se non espressamente confutate, in quanto logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108).

5. Un ulteriore tema che ha formato oggetto di gran parte dei ricorsi è quello della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità dell'associazione, ai sensi dell'art. 61-bis cod. pen. 5.1.

E' noto invero come sulla base dell'orientamento ormai consolidato l'aggravante speciale della transnazionalità, introdotta dall'ari:. 4

I. n. 146 del 2006, poi trasfuso nel citato art. 61-bis cod. pen., presupponga che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purchè punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato, ciò che può ricorrere anche con riguardo al reato associativo, sennprechè il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere (Sez.

U. n. 18373 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255033-35).

In un passaggio cruciale della sentenza Adami si legge che «ove un siffatto contributo sia fornito da persone che in modo organizzato sono chiamate a prestare tale collaborazione, non potrà negarsi che il reato-base assuma dei connotati di intrinseca maggiore pericolosità, tale da giustificare l'applicazione della aggravante in questione.

Il tutto, ovviamente, a prescindere dalla circostanza che il contributo offerto dal "gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato'' renda, poi, quello stesso gruppo partecipe o concorrente nel reato associativo "c:omune", posto che è proprio quel contributo a rappresentare il quid pluris che giustifica la ratio aggravatrice, che non può certo ritenersi assorbita dalle regole ordinarie sul concorso nei reati».

5.2. I motivi di ricorso (secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA], terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono incentrati sull'assunto che nel caso di specie avrebbe dovuto ravvisarsi un rapporto di immedesimazione della struttura, oggetto del procedimento, con il Secret cult nigeriano e con la «casa madre», ciò potendosi desumere dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] costituiva la base comune di riferimento, che regole e gerarchie erano mutuate dalla struttura nigeriana, che esistevano organismi operanti su scala internazionale, deputati al controllo delle Famiglie, che agli stessi era versato l"80% delle quote, che i membri del [OSCURATO:PERSONA] of Maphite sono di diritto Don e Chairman che possiedono una laurea, che Famiglie e Forum sono riconosciute dal vertice del Secret cult.

Si assume che tali rilievi sarebbero stati immotivatamente disattesi e che comunque non risultavano traffici illeciti del Cult nigeriano (motivo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e non era ravvisabile il contributo dell'associazione radicata in Nigeria, in termini di agevolazione e rafforzamento o mantenimento in vita dell'ente (motivo di [OSCURATO:PERSONA])

5.3. Al di là di profili di intima contraddittorietà degli assunti difensivi, deve in primo luogo ribadirsi come i Giudici di merito abbiano dato conto delle caratteristiche strutturali e operative del Secret cult nigeriano, segnalando, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, in varia guisa riscontrate e primariamente suffragate dalla [OSCURATO:PERSONA], le attività illecite ad esso riconducibili.

In secondo luogo, deve rimarcarsi come la Corte, con motivazione immune da vizi e idonea a superare i rilievi difensivi, abbia spiegato le ragioni per cui è applicabile l'aggravante della transnazionalità.

Si è infatti rilevato che le articolazioni sorte in altri Paesi e comunque quelle sorte in Italia non sono il frutto di scelte e disposizioni riconducibili alla «casa madre», ma il risultato di fenomeni migratori, in conseguenza dei quali esponenti della comunità nigeriana hanno dato vita alle strutture riconducibili al Secret cult, distinte a seconda dei casi in Famiglie o Forum.Da ciò è stato desunto che si tratta di sodalizi autonomi, che operano sulla base di scelte e decisioni dei propri organi apicali e individuano sempre in modo autonomo le attività illecite da svolgere, anche se rispettano regole e disciplina proprie del Secret cult e mantengono rapporti con la «casa madre», che si traducono nel previo riconoscimento delle strutture, nel versamento di quote delle contribuzioni acquisite, nella remunerazione degli organi apicali, nella possibilità di intervento di organismi internazionali (IDIC e ICOP), come avvenuto nella fase di crisi della [OSCURATO:PERSONA], risoltasi con lo scioglimento e la realizzazione del [OSCURATO:PERSONA], finalizzato alla ricostituzione e rinnovamento.

Tale quadro è stato descritto dai Giudici di merito facendo riferimento allo schema del franchising, in cui imprese autonome versano denaro per pagare il know -how e il marchio, e possono ricevere ausilio ed assistenza senza perdere l'autonomia, se non in relazione ai tratti connotativi del franchisor.

5.4. Tale analisi si fonda su una completa e non illogica lettura del quadro probatorio e risulta idonea a dar conto della configurabilità dell'aggravante.

Va del resto rimarcato come la stessa sia stata riconosciuta, sulla base di un compendio probatorio ai fini in esame non dissimile, con la sentenza pronunciata nell'ambito del giudizio svoltosi con rito abbreviato a Torino nei confronti di imputati appartenenti al gruppo dei Maphite e a quello degli Eiye, essendosi in tale circostanza (Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280552, cit.) ritenuto corretto il giudizio in ordine all'autonomia della struttura costituita in Italia, a fronte del mantenimento dei rapporti con la «casa madre» e del contributo da essa nel contempo riveniente.

Tale giudizio deve essere ribadito in tale circostanza, in quanto i giudici di merito hanno motivatamente delineato l'autonomia operativa dell'articolazione italiana, in particolare di quella riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], sottolineando come la stessa disponesse di una propria capacità criminale e di intimidazione e come non potesse ravvisarsi un rapporto di immedesimazione rispetto alla «casa madre» in relazione ai profili difensivamente dedotti.

Al contrario, proprio taluni degli elementi indicati a sostegno della tesi contraria consentono di suffragare il giudizio in ordine alla sussistenza dell'aggravante.

Non è dubbio invero che agli effetti dell'art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000, possa ravvisarsi un gruppo organizzato, inteso quale rapporto stabile tra più persone, che dispongano non occasionalmente di un'organizzazione per il compimento di uno o più reati o per il conseguimento di ingiusti vantaggi: è proprio tale gruppo, che, costituitosi in Nigeria, funge da supporto per le autonome articolazioni create in altri Paesi, in un interscambio di contributi, che incidono sull'esistenza e operatività di quelle articolazioni, senza che nel contempo possa parlarsi di mera estensione del Secret cult o di immedesimazione in un'unica struttura.

Ciò significa che il mantenimento di quei rapporti con la «casa madre» e con gli organismi di rilievo internazionale sottende un contributo di un gruppo organizzato, che proietta la sua sfera di influenza su più Stati e che si traduce in un rafforzamento dell'articolazione italiana e del suo prestigio, il che vale a rendere applicabile l'aggravante, in quanto, proprio come rilevato dalla sentenza Adami delle Sezioni Unite, nel passo che è stato in precedenza richiamato, costituisce il quid pluris che giustifica la ratio aggravatrice.

6. Venendo ora all'esame dei motivi riguardanti singoli ricorrenti, si rileva l'inammissibilità del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernente un'eccezione di nullità, correlata all'indeterminatezza dell'imputazione, derivante dal riferimento al termine Jazibel, associato alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.

Si tratta di motivo manifestamente infondato, in quanto l'eventuale nullità non potrebbe considerarsi assoluta (si richiama l'insegnamento riveniente dalle Sezioni Unite: Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; cfr. anche Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749): ne discende che la richiesta di giudizio abbreviato e la conseguente ammissione precludono ex art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen. la deducibilità della questione (ma già prima della modifica dell'art. 438 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Boccuni, Rv. 269880).

Deve comunque escludersi in concreto qualsivoglia profilo di indeterminatezza, in quanto la contestazione reca plurime indicazione in ordine ai modi e alle forme della partecipazione del ricorrente, facendo inoltre riferimento all'attività evocata con il nome di Jazibel, che secondo Omoregie corrispondeva all'attività avente ad oggetto la prostituzione, risultando del tutto inconferente il significato intrinseco del termine e il riferimento fatto dal collaboratore anche ad altri tipi di attività illecite.

7. E' inammissibile il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], incentrato sulla nullità derivante dall'indeterminatezza dell'imputazione.

Fermo restando che tale imputazione non si risolve in mere clausole di stile, va comunque richiamato quanto appena rilevato in ordine al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], allorché si è rilevata la preclusione correlata alla richiesta di giudizio abbreviato.8.

Inammissibile risulta il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernente la sua partecipazione al sodalizio.

Le deduzioni sono volte a riproporre temi che sono stati vagliati dalla Corte territoriale, che con motivazione del tutto immune da vizi ha sottolineato l'inserimento del ricorrente nella scala gerarchica, alla luce delle cariche, dapprima di main chief e poi di fire, da lui ricoperte e concretamente svolte, occupandosi della sicurezza attraverso il controllo del luogo deputato alla riunione del 29/07/2018, e poi inviando comunicazioni rilevanti, destinate agli appartenenti alla consorteria, tra le quali talune relative alle riunioni, cui non partecipavano estranei, lo stesso ricorrente avendo inviato il messaggio riguardante lo scioglimento del Forum e avendo ricevuto quello relativo alla costituzione del [OSCURATO:PERSONA].

Ed ancora è stato dato conto di immagini di raduni reperil:e in un dispositivo a lui sequestrato, nonché di un avviso diramato all'IDIC, attestante i rapporti con l'organismo internazionale, nel quadro di un'attiva partecipazione alla consorteria, connotata da un significativo ruolo di tipo organizzativo, senza che i rilievi difensivi siano idonei a vulnerare la motivazione e il complessivo quadro delineato dalla Corte territoriale.

9. Inammissibile, perché generico e volto a riproporre deduzioni già esaminate, nella prospettiva di un diverso approccio valutativo inerente al merito, risulta il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], riguardante la sua consapevole partecipazione al sodalizio.

La Corte ha invero dato conto degli elementi dai quali ha desunto la consapevole appartenenza del ricorrente, in relazione all'organizzazione dell'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA], implicante un brutale rituale, al ruolo svolto quale fire del [OSCURATO:PERSONA], alle sue interlocuzioni nella fase del contrasto con i Vikings legata all'aggressione di [OSCURATO:PERSONA], alla sua disponibilità di indumenti rientranti nella simbologia dei Maphite, a cominciare dal basco, e di armi, come una mannaia e un coltello di venti centimetri.

Ed ancora la Corte ha illustrato gli elementi comprovanti la sua diretta partecipazione all'attività di clonazione di carte di credito e di connessi illeciti trasferimenti di denaro.

Su tali basi ha non illogicamente ritenuto comprovata la consapevolezza del ricorrente di aderire ad un sodalizio connotato dalla violenza e dal compimento di attività illecite, non potendosi per contro dare rilievo allo strumentale atteggiamento palesato nel momento in cui si prospettava una violenta ritorsione nei confronti dei Vikings, che egli aveva sconsigliato per non creare problemi "sul posto di lavoro", frase ritenuta riferibile alla gestione di una piazza di spaccio.7 Deve aggiungersi che a fronte delle rilevate consapevolezze e del contributo partecipativo fornito, non è necessario dare dimostrazione del compimento di specifiche azioni violente, espressive della capacità di intimidazione, di cui peraltro la consorteria disponeva, tanto da connotare il vincolo associativo.

10. Va in questa sede esaminata anche la parte del terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la valutazione in ordine alla sua partecipazione al sodalizio.

In parte qua il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, in cui si è posto in evidenza che il ricorrente, già affiliato in Nigeria aveva subito fatto parte dell'articolazione italiana, dove aveva anche ricoperto importanti cariche come quella di fire, era informato delle nomine e degli avvicendamenti del gruppo nonché delle aggressioni ai danni dei Maphite da parte dei Vikings, avendo mostrato di condividere il programma dell'associazione, ben al di là di una mera finalità di mutuo sostegno, essendo per contro irrilevante che atti di violenza e di intimidazione fossero specificamente riferibili a singoli affiliati.

Il motivo, nella parte in cui si prospetta che l'addebito fosse riferito ad un mero status soggettivo, non tiene dunque conto della motivazione e della ricostruzione operata dai Giudici di merito, limitandosi a sollecitare una diversa lettura del quadro probatorio.

11. Infondato risulta il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], inerente alla partecipazione al sodalizio.

Il ricorrente prospetta la mancanza di motivazione in relazione al fatto che non si paleserebbe continuità argomentativa tra pagina 83 e pagina 84 della sentenza impugnata: ma in realtà è agevole rilevare il semplice errore di impaginazione, in quanto risulta evidente che, se a pag. 81 si parla di [OSCURATO:PERSONA], di tale ricorrente si continua a parlare a pag. 83, ma non a paci. 82, il cui testo si pone invece in piena continuità con quello di pag. 83, per proseguire a pag.

84. In altre parole, la corretta successione delle pagine è la seguente: 81, 83, 82 e

84. Superato il profilo preliminare, risulta agevole osservare come la Corte abbia in realtà ampiamente dato conto del ruolo partecipativo del ricorrente, che aveva assunto la carica di fire, addirittura con progressione da quella di fire 3 a quella di fire 1, inviando dunque comunicazioni agli affiliati, interloquendlo con essi su temi rilevanti come il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] o il pagamento delle quote da parte di [OSCURATO:PERSONA], intrattenendo una conversazione significativa sulla crisi del gruppo, nella quale egli e l'interlocutore si riconoscono appartenenti ai Maphite.

Su tali basi la deduzione difensiva risulta priva di fondamento.12.

Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], inerente alla partecipazione all'associazione, è inammissibile, perché aspecifico, in quanto la deduzione è volta a prospettare la mancanza di motivazione in ordine alle censure formulate, ma in realtà non si confronta con quanto affermato dalla Corte in ordine alle ragioni per cui è stata ravvisata una piena compartecipazione alle dinamiche del sodalizio, suffragata dalle interlocuzioni con gli organi di vertice e dalle preoccupazioni espresse a seguito di perquisizioni subite da affiliati, con invito a rimuovere ogni elemento evocativo del sodalizio, nonché a seguito dei dissidi e dello stato di crisi, che aveva condotto al ritiro da parte di Valley.

13. Altrettanto inammissibile, perché genericamente formulato è il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla partecipazione del predetto.

Anche in questo caso è stata prospettata mancanza di motivazione ed è stato rilevato che la partecipazione sarebbe stata desunta dal pagamento di una quota, in concreto non dimostrata, ma si tratta di rilievi che non si pongono in relazione dialettica con la motivazione, nella quale sono ampiamente richiamati gli elementi attestanti l'affiliazione del ricorrente, in contatto con [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva intrattenuto anche una conversazione esplicativa del funzionamento dell'associazione e del relativo organigramma, e aveva inoltre interloquito circa il pagamento della quota a suo carico, dopo essere stato sollecitato in tal senso.

14. Inammissibile risulta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce solo il tema della consapevole partecipazione al sodalizio.

Il motivo ripropone temi esaminati dalla Corte con motivazione non illogica e non individua vizi e fratture logiche del ragionamento, essendo stato rilevato dai Giudici di merito che l'affiliazione era incontestata e che, se a detta del ricorrente egli era fuggito dalla Nigeria per sottrarsi ai Maphite, nondimeno si era ancora una volta affiliato in Italia, a dimostrazione della pervasiva presenza criminale del sodalizio, ciò che non costituiva rilievo contraddittorio, ma dava conto della capacità di aggregazione della consorteria presso la comunità nigeriana, risultando puramente assertive le deduzioni difensive secondo cui la partecipazione alle riunioni e la ricezione dei messaggi di informazione palesassero piuttosto la volontà di restare ai margini.

Altrettanto apodittica risulta la deduzione secondo cui l'appellativo di «bravo uomo Maphite» rivolto al ricorrente costituisse espressione di un atteggiamento degli organi apicali mutato in ragione dell'obbedienza, dovendosi in realtà rilevare come il dato non si presti ad alcuna valutazione idonea a disarticolare la motivazione.3;/

15. Il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], il quarto motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quinto motivo di [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], riguardanti il trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, in quanto prospettano un immotivato scostamento dal minimo consentito in relazione all'aumento per l'aggravante e alla riduzione per le attenuanti generiche, ma senza considerare che la Corte, pur avendo sottolineato l'importanza del contributo partecipativo fornito dai ricorrenti, tanto maggiore nel caso di un organo apicale come Aghahowa, ha comunque proceduto alla riduzione della pena rispetto a quella irrogata dal primo Giudice o ha comunque confermato il trattamento sanzionatorio ove già ancorato ai minimi edittali, intendendo operare aumen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 03/07/1987 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 01/01/1991 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 23/01/1991 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 21/10/1990 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 13/11/1996 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 30/09/1980 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 09/02/1994 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 07/01/1988 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 27/12/1985 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 04/06/1993 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 12/02/1984 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 18/11/19V14 in Nigeria r_ [OSCURATO:PERSONA], nato il 18/04/1999 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 17/08/1995 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 24/08/1992 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 11/05/1995 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 01/10/1985 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 13/05/1990 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 18/10/1990 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 14/02/1992 in [OSCURATO:PERSONA], nato il 18/09/1988 in Nigeria avverso la sentenza in data 22/02/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sost. degli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22/02/2022 la Corte di appello di Bologna ha giudicato sugli appelli proposti avverso quella emessa a seguito di rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bologna in data 20/10/2020, con la quale numerosi imputati, tutti di nazionalità nigeriana, sono stati riconosciuti colpevoli, taluni quali partecipi, altri per lo svolgimento di ruoli apicali o organizzativi, del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61-bis cod. pen., con riguardo ad un'associazione denominata con l'acronimo Maphite, legata al Secret cult nigeriano, e in particolare con riguardo alla struttura nazionale chiamata «[OSCURATO:PERSONA]» e alla cellula denominata [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha confermato tutte le condanne, riducendo a vari imputati la pena. In particolare, la Corte, nel respingere le richieste di integrazione probatoria, correlate all'esito di un separato procedimento definito in primo grado con rito ordinario dal Tribunale di Torino, ha ritenuto che sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e dell'esito delle indagini, nonché delle operazioni di intercettazione e del rinvenimento della cd. [OSCURATO:PERSONA], potesse dirsi provata l'operatività di un sodalizio, che si avvaleva della copertura di un'associazione benefica, denominata CGA, che, richiamando la struttura e le regole di quello nigeriano, aveva capacità di intimidazione, esercitata al suo interno e nei confronti della comunità nigeriana, con conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, che delineava il quadro nel quale venivano svolti vari tipi di attività illecite, in particolare nel settore degli stupefacenti, della donazione di carte di credito e della prostituzione, e soprattutto costituiva il presupposto per il conseguimento di una posizione di egemonia rispetto ad altre analoghe associazioni nigeriane, a fronte di vari scontri registratisi con esponenti di queste ultime. La Corte ha altresì ritenuto configurabile l'aggravante della transnazionalità, rilevando che il collegamento con la «casa madre», non valeva ad escludere l'autonomia del sodalizio oggetto di indagine, in un quadro di rapporti assimilabile a quello del franchising, senza che potesse parlarsi di immedesimazione nell'ambito di un'unitaria associazione. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello è stato proposto ricorso da ventuno imputati, come di seguito indicato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3. Hanno proposto ricorso tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Deducono violazione di legge e mancanza e vizio di motivazione in ordine ai presupposti applicativi dell'art. 416-bis cod. pen. L'associazione dei Maphite è stata variamente configurata in diverse sentenze di merito. Comunque si distingue da quelle di stampo mafioso. Manca il legame di segretezza tra gli appartenenti, a fronte di comunicazioni su social media, con risonanza delle riunioni e individuazione degli iscritti. Non è stata dimostrata la conoscenza dei reati-fine e dell'uso della forza di intimidazione. Non è stato attestato il dolo, non essendo rilevante la circostanza che ai membri venisse chiesto un contributo in denaro e non essendo dimostrato che questo fosse impiegato in attività coercitive, per il controllo di attività umane, sociali e produttive. Non rilevano situazioni di conflitto tra Cuits nigeriani, fermo restando che l'attività dell'associazione si è sviluppata in termini di liceità attraverso l'azione di C.G.A., non potendosi affermare che i ricorrenti avessero consapevolezza di operare all'interno di un'associazione connotata dalla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. Non sono stati provati interventi degli imputati sul territorio, riconducibili ad atti intimidatori, o la consapevolezza da parte degli stessi di azioni di tal natura poste in essere dall'associazione. E' stato dato conto di sporadici episodi connotati da aggressioni recate da esponenti di un gruppo antagonista.[OSCURATO:PERSONA] 4. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 416- bis cod. pen. Non è stato dato conto dell'assoggettamento e dell'omertà, quale risultato della forza di intimidazione del vincolo associativo, esercitata nei confronti dei soggetti cui si rivolge l'azione dell'associazione. Non è dato comprendere come si fosse esteriorizzata quella forza intimidatrice. La mancata contestazione di reati fine impedisce di verificare se gli episodi fossero riferibili a reati commessi con metodo mafioso o costituenti il frutto di azioni unilaterali svincolate dall'associazione. Ciò valeva per reati in materia di stupefacenti, per reati in materia di uso indebito di mezzi di pagamento elettronici e di intermediazione nelle movimentazioni di denaro, ma anche con riguardo ad aggressioni nei confronti di altri gruppi, non costituenti elemento individualizzante della volontà di imporre il predominio di un gruppo sull'altro, fermo restando che plurime denunce valevano ad escludere un quadro di omertà. 4.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all'intraneità del ricorrente e alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 416-bis secondo comma, cod. pen. Premesse le caratteristiche che deve assumere la partecipazione ad un sodalizio criminale, rileva il ricorrente che è stato dato rilievo a messaggi inviati ad affiliati, ma il quadro probatorio assai incerto era inidoneo a confermare che i destinatari fossero soggetti appartenenti all'associazione. Inoltre, il periodo di osservazione che aveva riguardato il ricorrente era stato assai breve, così da non consentire di affermare che il predetto avesse ricoperto addirittura un ruolo apicale. Non risulta il ruolo di organizzatore, anche in riferimento alla considerazione che i sodali avevano del ricorrente, tanto meno ove si tenga conto che il collaboratore di giustizia, nelle dichiarazioni valorizzate nelle sentenze di merito, non aveva parlato di lui. [OSCURATO:PERSONA] detto Light 5. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.Non è stato dato conto della diffusa capacità di intimidazione dell'associazione. Non può affermarsi che non fosse necessario verificare il risultato dell'impiego della forza. Nel processo mancano le persone offese in relazione sia al reato associativo sia a reati satelliti ed è dunque assente l'offensività di tipo mafioso in mancanza di comportamenti violenti nei confronti della comunità nigeriana da parte degli imputati. Né può dirsi bastevole l'affiliazione rituale in mancanza di ulteriori concreti indicatori, rivelatori di inserimento stabile e operativo del soggetto nel sodalizio. Il fenomeno avrebbe potuto essere ricondotto a quello del conflitto tra bande, in vista del perseguimento degli interessi della singola gang. 5.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante della transnazionalità. Non ricorrono i requisiti di cui all'art. 3 legge 146 del 2006 e in particolare la struttura associativa del Cu/t, le regole e le gerarchie erano mutuate dalla casa madre, in rapporto di immedesimazione organica internazionale. 5.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allo scostamento della pena dai minimi. Gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e soprattutto l'incensuratezza e la natura delle funzioni esercitate consentivano l'irrogazione di una pena pari al minimo e non solo il riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA], detto Valley 6. Ha proposto ricorso tramite il suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 6.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.603, comma 2 e 238 cod. proc. pen. e mancanza e vizio di motivazione. La Corte aveva respinto la richiesta di acquisizione di svariata documentazione, costituita da verbali relativi a udienze e dichiarazioni rese da testi e imputati nell'ambito del separato processo, svoltosi a Torino con rito ordinario, con riguardo alla medesima associazione. Aveva erroneamente ritenuto che si trattasse di prove non rilevanti, non sopravvenute e non acquisibili in assenza del consenso del P.G., quando si trattava di dichiarazioni acquisibili ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen. e comunque costituenti prova nuova sopravvenuta, ammissibile anche nel giudizio abbreviato secondo i canoni di cui agli artt. 190 e 190-bis cod. proc. per. Il diritto alla prova contraria avrebbe potuto essere negato solo sulla base di un'adeguata motivazione in ordine all'irrilevanza e superfluità del dato probatorio anche a fronte della almeno parziale novità dello stesso.6.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione. La Corte con propria ordinanza e con la sentenza impugnata aveva reso una motivazione apparente in ordine alla mancata integrazione dell'istruttoria con acquisizione dei verbali offerti, senza confrontarsi con gli argomenti difensivi, formulati anche in una memoria depositata. La Corte avrebbe dovuto considerare la sopravvenienza e la novità del dato probatorio, fornendo comunque idonea motivazione. Il ricorrente ripercorre i singoli verbali alla cui omessa acquisizione si riferisce il motivo di ricorso, confrontando il loro significato con la valutazione formulata nella separata ordinanza della Corte, segnalando che quest'ultima non aveva colto la rilevanza di una realtà storica emergente nel processo di Torino, avente ad oggetto fatti e situazioni comuni: al riguardo prospetta la necessità dell'acquisizione con riguardo al tema dell'unitarietà dell'associazione Maphite del Nord Italia, agli episodi riguardanti l'aggressione di [OSCURATO:PERSONA] detto Khalifa e al fatto che l'epilogo era stata la pacificazione tra le bande rivali, alla circostanza che informazioni sulla mafia nigeriana erano state acquisite tramite internet, alla dubbia provenienza e genuinità della [OSCURATO:PERSONA] ritrovata a L'Aquila, al fatto che il collaboratore Omoregie aveva dichiarato di non averla mai vista. Si tratta di profili che per la loro portata innovativa, implicavano una valutazione specifica in relazione a quanto disposto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. 6.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte ha disatteso l'orientamento interpretativo che nel caso di mafie delocalizzate richiede la dimostrazione dell'effettivo conseguimento della capacità di intimidazione nel nuovo contesto. In realtà la Corte non ha valutato la rinuncia degli associati ad utilizzare il metodo mafioso, dovendosi considerare la sprovvedutezza degli aderenti, la loro tendenza a rendere pubbliche le riunioni e le attività, l'assegnazione delle cariche in base a turnazioni, la regolarità del versamento delle quote, l'utilizzo di siti internet, la scarsa redditività delle attività illegali. La Corte ha omesso di motivare sull'oblio della connol:azione mafiosa del gruppo, come indirizzata da Aghahowa con variazione delle finalità perseguite dal sodalizio. Sono stati ignorati gli argomenti sulle presunte vittime, fermo restando che l'episodio riguardante tale Philip era riconducibile ad un'azione personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sganciata da un quadro di predominio del Cu/t.Non erano inoltre rilevanti le minacce subite da familiari del collaboratore di giustizia Omoregie, non imputabili a taluno degli imputati. 6.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Senza idonea motivazione era stato computato l'aumento per l'aggravante in misura superiore ad un terzo ed era stata calcolata la diminuzione per le generiche in misura inferiore ad un terzo. Inoltre, al fine di valutare la posizione del ricorrente, non era stato considerato il tema del contrasto tra gruppi, cui era seguita la pace senza ricorso a soluzioni estreme. [OSCURATO:PERSONA] 7. Ha proposto ricorso tramite il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. I motivi sono interamente corrispondenti a quelli di [OSCURATO:PERSONA] 8. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 8.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nullità per indeterminatezza del capo di imputazione, vizio di motivazione. La Corte ha respinto l'eccezione di nullità dell'imputazione formulata in primo grado, in relazione all'incerta menzione del termine non tradotto "Jazibel", accompagnato dal riferimento al c.d.g., con motivazione che non teneva conto del carattere assoluto della nullità e del fatto che il collaboratore di giustizia aveva collocato il ricorrente nel settore della prostituzione, fermo restando che era stata richiamata la sentenza di primo grado che aveva menzionato altra parte del verbale di Onnoregie, in cui costui avrebbe detto che "Jazitiel" avrebbe potuto essere estesa ad ogni business. 8.2. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo corrispondono ai motivi contenuti nei ricorsi di Aghahowa e di Jolly. [OSCURATO:PERSONA] 9. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 9.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 416- bis cod. pen. e vizio di motivazione. Premessi i passi della motivazione contro i quali sono rivolte le censure, rileva che il dato essenziale dell'associazione mafiosa è rappresentato dalla presenza di un vincolo associativo, avente una forza di intimidazione che comporta una condizione di assoggettamento e di omertà dei membri della società in cui il sodalizio opera: la Corte ha ritenuto che il gruppo avesse la finalità di affermarsi come egemone della comunità nigeriana, controllando le dinamiche sociali, e di conseguire potenziali vantaggi anche di natura economica. Ma in tale prospettiva non risultavano significativi i riferimenti agli scontri con i Cu/ts rivali, non essendo attestata la forza di intimidazione derivante dal vincolo localizzato in Emilia, non esistendo dichiarazioni di soggetti in grado di attestare la forza intimidativa, non esistendo intercettazioni rilevanti e non essendo contestati reati fine. Nega la rilevanza degli episodi incentrati su scontri con soggetti appartenenti a gruppi rivali, anche in ragione di non univoche reazioni degli organi apicali, al di là della volontà solidaristica dimostrata dagli appartenenti al medesimo Secret cult, comunque non dimostrativa della capacità intimidatoria del vincolo associativo, ma espressione dell'appartenenza dei singoli ad un gruppo, fermo restando che taluni soggetti coinvolti agivano conducendo personalmente determinati affari, non sotto l'egida e con il controllo dei Maphite. Al di là delle rigide regole, della riservatezza, dei riti di affiliazione, era rilevante la mancanza del requisito costituito dal binomio potere di intimidazione- omertà. Né valevano i riferimenti ad iniziative delittuose, come il traffico di stupefacenti, la prostituzione o l'utilizzo indebito di carte di credito, non essendo stato specificato come tali attività fossero significative della configurabilità di un'associazione mafiosa, tanto meno in mancanza della contestazione di reati specifici. 9.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante della transnazionalità. Richiamata la sentenza Adami delle Sezioni Unite, rileva il ricorrente che erroneamente era stato fatto riferimento ad un rapporto con la «casa madre» simile al franchising, quando in realtà ricorreva una relazione di immedesimazione fra le strutture criminose, essendo stati indebitamente sviliti gli elementi che attestavano tale situazione, in particolare la corrispondenza delle strutture, il fatto che gli organismi internazionali erano deputati al controllo delle Famiglie, la circostanza che agli stessi organismi era destinato 1'80% delle quote versate dal singolo affiliato, il fatto che membri del [OSCURATO:PERSONA] of Maphite sono di diritto Don e Chairman che hanno conseguito una laurea, rimanendo in carica a vita, la circostanza che Forum e Famiglie sono riconosciute dal vertice del Secret cult. Del resto, era la [OSCURATO:PERSONA] il testo sacro promanante dalla «casa madre», al quale ci si doveva attenere, indicante le operazioni da compiere. [OSCURATO:PERSONA] 10. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 10.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Posto che costituisce requisito essenziale che il gruppo criminale abbia fatto uso della forza intimidatrice capitalizzata dal consorzio associativo, nella specie il ricorrente aveva aderito ad un'associazione di mutuo sostegno ed era comunque mancata la prova dell'esteriorizzazione di tale forza intirnidatrice, essendo inconferente l'argomentazione incentrata sul riferimento alle sanzioni inflitte agli associati in caso di violazione delle regole comportamentali. 10.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all'attendibilità del collaboratore di giustizia Omoregie. Posta la necessità di dar conto di riscontri individualizzanti, quelli individuati dai giudici di merito avrebbero potuto assurgere a prove indiziarie, insufficienti a costituire prova piena della commissione del reato e fondare una pronuncia di responsabilità. 10.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante della transnazionalità. Sulla base delle stesse dichiarazioni del collaboratore di giustizia avrebbe dovuto ravvisarsi un rapporto di immedesimazione tra la «casa madre» e la struttura oggetto della contestazione, risultando dunque non configurabile l'aggravante in esame. 10.4. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 235 cod. pen. Il ricorrente avrebbe dovuto considerarsi di fatto non soggetto ad espulsione, in quanto presente sul territorio nazionale da 14 anni con permesso di soggiorno, coniugato con prole e svolgente attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 11. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 11.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. Erroneamente è stato ritenuto il carattere mafioso dell'associazione in assenza del requisito della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, non essendo stato dato conto di un'esplicita manifestazione di tale capacità di intimidazione, come peraltro ritenuto in separata sentenza del Tribunale di Torino. 11.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all'integrazione della fattispecie da parte del ricorrente. La Corte ha reso una motivazione apparente e comunque manifestamente illogica non avendo idoneamente rappresentato la partecipazione del ricorrente ad un'associazione mafiosa, a fronte del fatto che gli elementi addotti non comprovavano l'esercizio della capacità di intimidazione ma semmai erano espressivi della ricerca di una soluzione non violenta del conflitto con altro gruppo. [OSCURATO:PERSONA] 12. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 12.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Indebitamente la Corte aveva respinto la richiesta di acquisizione della separata sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, che,, con riguardo agli imputati giudicati con rito ordinario per la partecipazione al gruppo operante a Torino dell'associazione Maphite, aveva escluso la natura mafiosa della stessa, nonché dei verbali relativi a dichiarazioni rese da testimoni e imputati in quel procedimento: si trattava di documenti sopravvenuti, decisivi per contrastare le conclusioni delle sentenze di merito nel presente procedimento, tenendo conto del fatto che i temi di prova erano comuni e riguardavano la credibilità del collaboratore di giustizia, il controllo del territorio e la condizione di assoggettamento degli appartenenti alla comunità nigeriana, l'apprensione delle quote associative, la riunione al [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, la rilevanza della [OSCURATO:PERSONA]. A ben guardare, se i Maphite non sono associazione maFiosa a Torino, non avrebbero potuto essere considerati tali neanche in [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla cellula ivi operante. D'altro canto, si trattava di documenti ammissibili anche nel giudizio abbreviato e nel grado di appello, in quanto destinati a contrastare elementi di prova decisiva raccolti in primo grado. 12.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. La Corte erroneamente aveva ritenuto che l'associazione fosse in grado di fare uso di metodo mafioso sia all'interno che all'esterno. Peraltro, non avrebbe potuto farsi riferimento a risultanze riguardanti gruppi criminali organizzati di origine nigeriana denominati Maphite, venuti in rilievo nel procedimento torinese definito con rito abbreviato, perché potesse riconoscersi natura mafiosa anche alla cellula denominata [OSCURATO:PERSONA]. La Corte si era basata su mere petizioni di principio, valorizzando elementi privi di consistenza e significato, al fine di attestare il programma criminale, la finalità non economica, costituente vantaggio ingiusto, di esercitare l'egemonia sulla comunità etnica, la capacità di intimidazione all'interno e all'esterno, pur in assenza della contestazione di reati fine e della mancanza di persone offese.In realtà avrebbe dovuto farsi riferimento ai principi affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza pronunciata nell'ambito del procedimento «Mafia capitale», allorché era stata segnalata la necessità di accertare la capacità di intimidazione nell'ambiente esterno e la condizione conseguente di assoggettamento e omertà, verificando che il sodalizio sia in grado di esercitare l'intimidazione e se ne sia avvalso, che la fonte della forza derivi dal vincolo associativo, che come proiezione della capacità di intimidazione si determinino assoggettamento e omertà nei contesti in cui il sodalizio opera, ferma restando la necessità di un vaglio, che rifugga la valorizzazione di un metodo anticipato, ridotto, presunto. Si sarebbe dovuto dunque valutare se il gruppo operante in Italia avesse mostrato capacità intinnidatrice, senza far riferimento al prestigio criminale conseguito in Nigeria, declinando tale profilo con riguardo al [OSCURATO:PERSONA]. Ma nessuno aveva attestato l'autorevolezza del sodalizio, a fronte di atti compiuti nei confronti degli associati, senza che fosse stata realizzata concreta attività criminale e che potesse parlarsi di esteriorizzazione della capacità di intimidazione. A fronte di ciò avrebbe dovuto valorizzarsi la separata sentenza torinese che aveva escluso la natura mafiosa, a fronte di un'organizzazione, che si finanziava con quote degli associati e la cui attività si esplicava in danno degli associati e non verso l'esterno. 12.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante della transnazionalità. La Corte aveva escluso una struttura decisionale unica e prospettato l'autonomia dei programmi operativi, ma l'associazione Maphite avrebbe dovuto considerarsi unica con dislocazione in vari paesi senza la costituzione di associazioni autonome, considerando la presenza di organismi internazionali, la promanazione unitaria della forza di intimidazione, il riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], che contiene le regole dell'associazione, la possibilità di contare sull'ausilio degli affiliati [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da precludere l'applicazione dell'aggravante, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non potendosi accogliere la ricostruzione dei Giudici di merito, che avevano ricondotto il fenomeno al meccanismo del franchising, nel rapporto tra associazioni locali e «casa madre». [OSCURATO:PERSONA] 13. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA].13.1. Con il primo motivo, che riproduce argomenti esposti anche nel corrispondente motivo proposto da altri ricorrenti, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 603, comma 2, e 238 cod. proc. pen. La Corte aveva erroneamente respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'acquisizione di verbali di prove del procedimento celebratosi dinanzi al Tribunale di Torino, senza considerare che si trattava di prove sopravvenute e che inoltre esse costituivano prove a discarico, nell'uno e nell'altro caso sottoposte al giudizio di non manifesta irrilevanza o superfluità anche nel caso di produzione in appello nel giudizio abbreviato, non essendo condivisibile il riferimento di parte della giurisprudenza al fatto che oggetto della prova non siano circostanze pregresse e già conosciute. Peraltro, la Corte non aveva valutato il tema della novità, dovendosi tener conto che le informative della Questura di Torino e della Polizia giudiziaria di L'Aquila non erano presenti agli atti. 13.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'indeterminatezza dell'imputazione. La contestazione nei confronti del ricorrente si risolveva in clausole di stile senza indicazione delle condotte, ma la Corte aveva respinto l'eccezione di indeterminatezza, con motivazione apparente e facendo riferimento all'art. 438, comma 6, cod. proc. pen. 13.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. La Corte aveva fornito una motivazione per relationem, riportandosi a quella del primo Giudice, eludendo i motivi di appello. Con riguardo al tema dell'attendibilità del collaboratore di giustizia, era stata segnalata la necessità della valutazione della credibilità e dell'attendibilità, cui avrebbe dovuto seguire la verifica attraverso adeguati riscontri. Ma le dichiarazioni erano rimaste prive di conferme a sostegno della credibilità e attendibilità, dovendosi anche considerare che il predetto non si era accusato di alcun reato e non aveva indicato fonti dirette di conoscenza. Inoltre, la Corte aveva omesso di tener conto di quanto dedotto in merito al fatto che in separato processo svoltosi a Palermo, avente ad oggetto altra associazione analoga, sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, la Corte di appello aveva assolto tutti gli imputati, escludendo la configurabilità del reato e valutando l'inattendibilità del dichiarante. Quanto alla configurabilità del reato associativo, era stata segnalata la mancata esteriorizzazione della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo con conseguente condizione di assoggettamento e di omertà.Era stata inoltre dedotta la mancanza di reati fine e il fatto che Maphite non è un gruppo organizzato neanche in Nigeria, come desumibile dal report annuale pubblicato nel 2018 da [OSCURATO:PERSONA]. Era stata altresì prospettata la mancanza di un programma incentrato sulla commissione di una serie indeterminata di reati nonché la mancanza di collegamento tra l'associazione emiliana e la c.d. casa madre, già operante in Nigeria ed ancora, la necessità di verificare che il gruppo Maphite in [OSCURATO:PERSONA] presenti i tratti tipici del gruppo mafioso anche con la prova•della diffusa intimidazione della società nigeriana, che doveva fondarsi sulla condotta degli imputati e non su minacce subite dai familiari del collaboratore di giustizia. Trattandosi di mafia delocalizzata, avrebbe dovuto accertarsi un'operatività non solo potenziale ma tale da aver trovato riscontrabile espressione del metodo mafioso e della capacità di intimidazione nel territorio di espansione, ciò tanto più in ragione del fatto che non si trattava di mafia storica, ma di nuova mafia o di mafia straniera, risultando insufficiente il riferimento ai precedenti giudiziari su alcuni gruppi rivali. Nell'ambito del motivo è dedicata un'autonoma trattazione al tema della configurabilità della fattispecie di reato in relazione alla realtà emiliana e in particolare all'associazione Maphite. Erano insufficienti gli elementi desunti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, da ritenersi generiche. Non poteva escludersi il riferimento ad elementi tipici della cultura nigeriana e non poteva dirsi provata l'identità tra la realtà nigeriana e quella italiana, attribuendo valenza illecita alla simbologia descritta. Non potevano valere i riferimenti alla disciplina interna, ai riti di iniziazione, alle cariche, elementi rappresentativi di organizzazione ma non di mafiosità, occorrendo che l'operatività del gruppo sia finalizzata alla realizzazione del programma associativo, consistente nella commissione di una pluralità indeterminata di delitti o nella realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, programma da realizzare con il ricorso al metodo mafioso, profilo in ordine al quale non era stata fornita motivazione, non essendo bastevole la trasposizione di riferimenti ad altro contesto storico e a diversi luoghi. In tale prospettiva emergeva l'inidoneità delle dichiarazioni del collaboratore, che non aveva riferito che Maphite significasse mafia e neppure che il gruppo commettesse specifici reati nel territorio bolognese o emiliano, non risultando da quelle dichiarazioni forza di intimidazione o comportamenti prevaricatori se non verso persone a loro volta parte di gruppi organizzati. Ferma restando la mancanza di prova di un'associazione unitaria e di un programma criminoso unitario, occorreva comunque stabilire se il metodo mafioso e l'evocazione della capacità di intimidazione del sodalizio fosse lo strumento utilizzato dall'organizzazione costituita nel territorio emiliano, per realizzare le proprie finalità. Non avrebbe potuto farsi riferimento ad affermazioni di carattere generale in ordine al timore scaturente dall'appartenenza ai Cuit, essendo necessario che in concreto l'associazione abbia conseguito la capacità di intimidazione. Inoltre, non avrebbe potuto valorizzarsi l'intimidazione verso l'interno per vincolare i componenti alla realizzazione dell'attività associativa, dovendosi far riferimento ai riflessi esterni, ciò che non aveva formato oggetto di alcuna dimostrazione, essendo dunque mancata la prova dell'esistenza di un'organizzazione unitaria, derivazione dell'associazione nigeriana, che si avvaleva dei metodi mafiosi propri del Cu/t, affermando la propria forza di intimidazione, per realizzare un programma criminoso, consistente nella gestione di attività delittuose o nell'acquisizione di una posizione di egemonia nel contesto della comunità etnica. Il ricorrente contesta inoltre la motivazione con riguardo alla sua specifica posizione, in quanto non gli era stato addebitato alcun reato, il collaboratore non aveva indicato il suo ruolo e l'addebito era riferito ad uno status soggettivo piuttosto che a condotte oggettivamente poste in essere. 13.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione alla circostanza della transnazionalità. Contesta l'autonomia della struttura associativa, rilevando che le regole e le gerarchie erano mutuate dalla casa madre, fino ai capi che operavano in organismi internazionali, a prescindere dall'atteggiamento di esponenti apicali locali, fermo restando il trasferimento di denaro in Nigeria. [OSCURATO:PERSONA] 14. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 14.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al ruolo di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. e alla partecipazione al sodalizio. La Corte non aveva risposto al tema posto dal secondo motivo di appello, incentrato sull'insufficienza del riferimento a reati fine, sulla mancanza di elementi idonei a comprovare che i messaggi fossero stati inviati ad altri affiliati, sulla brevità del periodo di monitoraggio: in particolare nella sentenza impugnata, dopo il riferimento al ruolo di fire, compare nella relativa pagina della motivazione una frase scollegata da quella precedente, che non consente di comprendere il senso della motivazione. 14.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen.La Corte non aveva correttamente applicato la norma in esame, giacché non aveva dato conto della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà e, quanto alle finalità, non erano stati considerati reati fine, commessi con metodo mafioso, non potendo valere le sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia. 14.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'aggravante della transnazionalità. Gli elementi posti in evidenza già nella sentenza di primo grado attestavano l'ingerenza degli organismi internazionali, nel quadro di un rapporto di immedesimazione della [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo operante in Nigeria. E peraltro non sussisteva il contributo dell'associazione radicata in Nigeria, non essendo sufficiente l'accrescimento del prestigio criminale nella comunità nigeriana, nei confronti degli altri Cu/ts e occorrendo l'agevolazione e il rafforzamento o il mantenimento in vita dell'ente criminale. [OSCURATO:PERSONA] 15. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] I motivi corrispondono per intero al primo, terzo e quarto motivo dei ricorsi presentati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla rinnovazione istruttoria, alla configurabilità del reato e al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 16. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 16.1. Il primo motivo corrisponde a quello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 16.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello con cui era stata chiesta l'assoluzione dal reato associativo. La Corte aveva solo confermato la valutazione del primo Giudice, rilevando che era dimostrata non solo una mera conoscenza tramite un connazionale ma anche una partecipazione consapevole e attiva. [OSCURATO:PERSONA] 17. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 17.1. Il primo motivo corrisponde a quello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 17.2. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello con cui era stata chiesta l'assoluzione dal reato associativo.La Corte aveva condiviso la valutazione del primo Giudic:e, rilevando che la partecipazione emergeva dal pagamento della relativa quota, dato in realtà non suffragato dal compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 18. Ha proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] vizio di motivazione in ordine alla partecipazione al sodalizio. La motivazione era lacunosa e contraddittoria, non essendo stato spiegato su quali basi potesse affermarsi che il ricorrente non aveva voluto restare ai margini dell'associazione ed essendo stato affermato in contrasto con le risultanze probatorie che il ricorrente era stato membro attivo fin dal suo ingresso in Italia, affermazione contraddittoria rispetto all'assunto che tale circostanza forniva riscontro della capacità intimidatoria del gruppo. Ma in realtà o il ricorrente, dopo aver cercato di uscire dalla consorteria, aveva spontaneamente riallacciato in Italia i suoi rapporti con essa, oppure l'adesione costituiva conseguenza delle minacce e delle violenze subite, posto che il ricorrente, avendo avuto una figlia, non poteva né ribellarsi né fuggire. Inoltre, non era stato spiegato perché l'appellativo di «bravo uomo Maphite» non costituisse espressione di un mutato atteggiamento dei vertici dell'organizzazione a fronte della manifestazione di obbedienza al Cu/t. [OSCURATO:PERSONA] 19. Hanno proposto ricorso tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 19.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dell'associazione mafiosa. La Corte aveva dato rilievo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e a due scritti, costituenti una dichiarazione di intenti e un compendio della c.d. [OSCURATO:PERSONA]. Ma in realtà non aveva considerato che la realtà associativa oggetto di esame costituiva fenomeno distinto, avendo il collaboratore fatto riferimento all'ambiente piemontese, indicando circostanze riguardanti quella realtà e non il Forum dell'[OSCURATO:PERSONA], che non era stato dimostrato costituire locale della [OSCURATO:PERSONA]. In realtà nulla era stato detto e provato con specifico riguardo alla realtà locale, non potendosi desumere che la stessa costituisse associazione mafiosa in ragione della natura di Maphite e di altre strutture, chiamate Famiglie.La Corte non aveva correttamente inteso i rilievi difensivi volti a segnalare che il collaboratore di giustizia, seppur a conoscenza dell'attività dei Maphite, non aveva fatto riferimento a quanto concerneva il [OSCURATO:PERSONA]. Residuavano dunque le attività investigative, di per sé insufficienti. Gli esempi di metodo mafioso valorizzati erano stati delineati genericamente con riguardo all'esterno, mentre con riferimento alle minacce al collaboratore di giustizia non era stata vagliata la loro provenienza, data per sc:ontata in base alle dichiarazioni del predetto, non riscontrate, con la conseguenza che mancava la dimostrazione del "capitale mafioso", cioè della natura mafiosa dell'originario Cu/t. 19.2. Con il secondo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante della transnazionalità. A voler ritenere provati i traffici illeciti commessi dal [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto dirsi altrettanto per quelli del Cu/t nigeriano, mancando dunque la prova delle attività criminali del gruppo in Nigeria, al di là delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Inoltre, la Corte non si era confrontata con il dato della remunerazione delle figure di vertice della locale da parte della «casa madre», che attestava un rapporto di immedesimazione, incompatibile con la configurabilità dell'aggravante. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi si incentrano prevalentemente su alcune tematiche, che formano oggetto di motivi proposti da numerosi ricorrenti. Sul piano metodologico, dunque, è opportuno esaminare primariamente le questioni comuni o comunque in prevalenza dedotte, solo successivamente potendosi procedere all'esame di motivi riguardanti le singole posizioni. 2. La prima questione, che forma oggetto di motivi di ricorso proposti da numerosi ricorrenti (primi due motivi dei ricorsi di Aghahowa e di Jolly, secondo e terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), riguarda la mancata acquisizione di prove nel giudizio di appello. Le deduzioni sul punto risultano inammissibili, in quanto manifestamente infondate, oltre che in gran parte generiche. 2.1. I ricorrenti, giudicati con rito abbreviato, hanno chiesto l'acquisizione di taluni verbali di udienza e di passi di dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Omoregie e da ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito del processo celebratosi con rito ordinario dinanzi al Tribunale di Torino, definito in primo grado con sentenza, di cui è stata parimenti chiesta l'acquisizione, con la quale nei confronti degli imputati, facenti parte del gruppo Maphite, il reato di associazione mafiosa è stato riqualificato in quello di associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 cod. pen. Si è al riguardo prospettato il diritto all'acquisizione di prove sopravvenute, in quanto non manifestamente irrilevanti o superflue e idonee a contrastare gli elementi di accusa, e si è segnalato che l'integrazione avrebbe dovuto correlarsi alle valutazioni compiute dal Tribunale di Torino, ponendo in evidenza alcune criticità relative al compendio probatorio, secondo quanto, più analiticamente, esposto nel secondo motivo dei ricorsi di Aghahowa, di Jolly e di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Deve tuttavia rimarcarsi che la Corte, da un lato, ha acquisito la sentenza del Tribunale di Torino, quale prova del fatto storico di quella pronuncia, ma dall'altro ha escluso che la stessa, in quanto non irrevocabile, possa essere probatoriamente utilizzata ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Inoltre, la Corte ha sottolineato come, al di là del mancato consenso del Procuratore generale all'acquisizione delle prove indicate, le stesse non potessero reputarsi sopravvenute -venendo in rilievo testimoni e temi di prova noti agli imputati, a fronte di indagini che avevano riguardato l'operatività del gruppo Maphite nei due ambiti territoriali- e dovessero comunque considerarsi irrilevanti ai fini della valutazione della regiudicanda. 2.3. A ben guardare, seguendo le scansioni logiche e argornentative alla base dei motivi di ricorso, si rileva che il parametro di riferimento delle deduzioni difensive è costituito dalle valutazioni in varia guisa espresse nella sentenza del Tribunale di Torino: ma la stessa, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, non è sotto tale profilo utilizzabile, al di là della concludenza o meno di quelle valutazioni e delle relative osservazioni critiche. In concreto deve escludersi che possa parlarsi di prove sopravvenute, in quanto era nota agli imputati la pendenza di un processo torinese, in larga misura già definito con rito abbreviato, ed era parimenti noto che il quadro delle indagini era sostanzialmente comune, in quanto volto a lumeggiare soprattutto alla luce delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Omoregie la struttura e l'operatività del gruppo Maphite, anche in relazione ai conflitti con gruppi antagonisti, riconducibili ad altri Secret cults nigeriani. D'altro canto la richiesta di integrazione aveva ad oggetto lembi di materiale probatorio da inserire nel complessivo compendio acquisito e comunque inidonei a disarticolare il quadro probatorio, i dubbi al riguardo emergendo, prima che dagli elementi di prova, da talune valutazioni formulate nella separata sentenza del Tribunale di Torino (genericamente riproposte in questa sede: si pensi a quella relativa alle informazioni sulla realtà nigeriana, ricavate dalla polizia giudiziaria tramite consultazione di siti internet), in assenza della specifica allegazione e dimostrazione della capacità del materiale indicato di smentire decisivamente (ad esempio in ordine all'attendibilità di Omoregie e al signific:ato attribuibile al ritrovamento, propiziato dallo stesso Omoregie, secondo quanto nitidamente rilevato dai giudici di merito, del documento corrispondente al compendio della «[OSCURATO:PERSONA]») risultanze poste a fondamento della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bologna, poi confermata, in punto di qualificazione giuridica e di penale responsabilità, dalla Corte territoriale. 2.4. Deve peraltro rimarcarsi come sulla base di un orientamento interpretativo via via consolidatosi, nel caso di processo celebratosi con rito abbreviato, nel giudizio di appello non può riconoscersi «un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585). Di qui la conclusione che «nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta» (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061). In tale prospettiva si è affermato anche che «Nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione» (Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Rv. 276913). Peraltro, con riguardo alle prove sopravvenute, si è rilevato che la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" dell'influenza sul compendio acquisito (Sez. 1, n. 12929 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318), fermo restando che non si deve far riferimento a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato, trattandosi altrimenti, di prove che avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria da sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità (Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270474), e che, per contro, occorre che vengano indicati o forniti elementi concreti per consentire al giudice di valutare l'effettiva sopravvenienza della prova (Sez. 3, n. 37233 del 15 )106/2016, Barone, Rv. 268053).Sta di fatto, che, alla luce di tale analisi, deve ritenersi che del tutto correttamente la Corte abbia respinto la richiesta di acquisizione probatoria, non ricorrendo lacune o smagliature probatorie tali da imporre l'integrazione richiesta e non essendo ravvisabili (al di là di generici riferimenti ad informative non presenti nel fascicolo processuale) prove realmente sopravvenute, capaci di influire in modo decisivo sul compendio probatorio, dovendosi rilevare che al di là di riferimenti a determinati episodi, legati a realtà locali, l'indagine muove dal presupposto della sostanziale assenza di diversità ontologiche e strutturali dell'associazione Maphite nel Nord Italia e che l'asserita pacificazione seguita all'episodio dell'aggressione in danno di Ibahe non costituisce elemento idoneo a smentire gli assunti accusatori, in relazione alla concreta dinamica operativa del Secret cult. 3. La seconda questione (oggetto di motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che deve essere preliminarmente esaminata è quella dell'attendibilità del collaboratore Omoregie, le cui dichiarazioni hanno costituito il fulcro dell'indagine e la base probatoria più rilevante. 3.1. Il predetto ha in effetti spiegato le ragioni della sua volontà di collaborare, frutto di una profonda revisione critica della sua partecipazione al Secret cult, ha segnalato i gravi rischi per lui e per i suoi congiunti, derivanti dalla collaborazione, ha ampiamente descritto la struttura, l'organigramma e le finalità del gruppo, facendo riferimento anche alla distinzione tra Famiglie e Forum e in particolare all'articolazione rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] e, al suo interno, dal [OSCURATO:PERSONA], ha sottolineato l'utilizzo come copertura di un'associazione a scopo benefico denominata G.C.A., ha parlato delle modalità particolarmente cruente del rito di affiliazione di nuovi adepti, ha segnalato la rilevanza delle cariche attribuite nell'ambito del gruppo e la necessità del ferreo rispetto delle regole e degli ordini impartiti e dell'obbligo di contribuzione, la cui violazione espone a gravi sanzioni, costituite anche da violenze, ha descritto il tipo di rapporti intercorrenti con la «casa madre» in Nigeria e con organismi del Secret cult operanti su scala internazionale, ha dato conto dei conflitti, anche violenti con altri Secrets cult antagonisti, quali quelli denominati Eiye, [OSCURATO:PERSONA] e Vikings, ha sottolineato come dall'appartenenza ai Maphite discenda nella comunità nigeriana rispetto e timore. Omoregie ha parlato altresì di vari settori di attività illecite cui sono dediti gli appartenenti al Secret cult, facendo in particolare riferimento al traffico di stupefacenti, alla donazione di carte di credito e alle connesse movimentazioni di beni e denaro, al controllo della prostituzione.I Giudici di merito, nel dar conto delle dichiarazioni del collaboratore, tratto in arresto nell'ambito del procedimento celebratosi a Torino, riguardante la medesima associazione, la cui descrizione era peraltro ancor più rilevante con riferimento al segmento oggetto del presente procedimento, posto che Omoregie aveva ricoperto una carica proprio all'interno della relativa articolazione, hanno sottolineato la credibilità soggettiva del dichiarante, avendo riguardo sia all'origine della collaborazione, da cui era stata tratta conferma della sua stessa partecipazione al sodalizio, sia all'assenza di ragioni di astio tali da far ipotizzare intendimenti calunniosi, nonché l'attendibilità del narrato, rilevando come il collaboratore avesse reso dichiarazioni tutt'altro che generiche, peraltro confermate coerentemente in occasione dei plurimi interrogatori cui era stato sottoposto dinanzi all'A.g. di Torino e a quella di Bologna. Ed ancora sono stati posti in evidenza i numerosi riscontri acquisiti, rilevanti sia al fine di suffragare la reale natura e consistenza del Secret cult sia al fine di valutarne le dinamiche operative e i ruoli all'interno di esso ricoperti. In tale prospettiva è stato valorizzato in primo luogo il recupero di un compendio della [OSCURATO:PERSONA] e di una missiva allegata, recupero propiziato dallo stesso Omoregie, che era riuscito ad aver notizia dell'invio di quei documenti, consentendone l'acquisizione a Roma da parte della polizia giudiziaria prima della consegna al destinatario, senza che sia stato dato conto in questa sede di elementi realmente idonei ad ingenerare dubbi sulla genuinità del documento e sulle modalità di recupero, non potendosi sul punto far generico riferimento a mere valutazioni contenute in una sentenza non irrevocabile. A prescindere dal fatto che Omoregie avesse o meno veduto in precedenza la [OSCURATO:PERSONA], è stato dato conto di come quel testo costituisse una sorta di statuto del Secret cult, nel quale erano indicati struttura, cariche, modalità operative e perfino settori di attività illecite, indicati con riferimenti biblici. I Giudici di merito hanno tutt'altro che illogicamente dato rilievo all'acquisizione di quel documento, nel quale fra l'altro si pone in evidenza la componente della violenza, fin dalla fase dell'affiliazione, e si attesta la vocazione criminale del gruppo, senza necessità di trovare accordi con associazioni mafiose o criminali di altra specie. Oltre al riscontro riveniente dal recupero di quel testo, del tutto in linea con gli assunti accusatori del collaboratore, sono stati valorizzati, da un lato, i contributi dichiarativi di [OSCURATO:PERSONA], che ha parlato della fama del Secret cult in Nigeria e del timore che suscita, nonché del clima di diffusa omertà, dall'altro quelli costituiti dalle gravi minacce, provenienti dall'organizzazione, subite dal collaboratore e dal suoi congiunti, confermate anche dalla compagna del predetto e delle quali si trova eco anche nella missiva allegata alla [OSCURATO:PERSONA], e dalle risultanze delle operazioni tecniche di intercettazione, che nel delineare in presa diretta l'operatività degli appartenenti al Secret cult, le modalità di convocazione delle riunioni, le cariche, la simbologia, gli obblighi di contribuzione, le sanzioni previste per chi violi le regole, il ricorso alla violenza nel rapporto con gruppi antagonisti, sono state reputate idonee a confermare per intero la narrazione del collaboratore, così da consentire di considerarla la base di riferimento delle valutazioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza degli imputati. 3.2. Si tratta di analisi pienamente rispondente ai canoni individuati da consolidata giurisprudenza (sul punto Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255245), dovendosi rilevare che nel caso di specie le dichiarazioni hanno assunto primariamente rilievo per far luce sul profilo oggettivo del reato, connotando la struttura e la natura mafiosa del sodalizio, e che i riscontri sono valsi a corroborare i relativi assunti, oltre che a far convergere specifici elementi di accusa sui singoli ricorrenti, peraltro raggiunti da prove attestanti il rispettivo ruolo nell'associazione. In ogni caso, ferma restando la necessità della corretta qualificazione dei fatti, le dichiarazioni del collaboratore, come in concreto corroborate, devono essere valutate come prova di quanto ne forma oggetto in relazione a ciò che il dichiarante ha direttamente osservato o fatto e a ciò che ha appreso, in quanto patrimonio di conoscenza del sodalizio (sul punto Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 179185; Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065), non come mero apprezzamento soggettivo o generica indicazione, A fronte di ciò, le deduzioni difensive sono volte a sollecitare un diverso approccio valutativo, senza individuare vizi dell'articolato ragionamento sviluppato dal primo Giudice e suffragato dalla Corte territoriale, risolvendosi in una generica contestazione o nella valorizzazione di elementi inidonei a sovvertire il giudizio di merito. Risulta in tale ottica evidente l'inconsistenza della deduzione difensiva, formulata nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si invoca, anche al fine di confutare la ricostruzione dell'elemento oggettivo del reato, una sentenza di assoluzione dalla Corte di appello di Palermo in processo riguardante altra analoga associazione, fondata, fra l'altro, su un giudizio di inattendibilità di un diverso collaboratore di giustizia, sentito in quel processo. 4. Ma il tema più rilevante, che forma oggetto di motivi di ricorso proposti da tutti i ricorrenti, riguarda la configurabilità di un'associazione riconducibile al paradigma delineato dall'art. 416-bis cod. pen. 4.1. La fattispecie, nella quale il legislatore ha condensato i tratti criminologici, consolidati da una lunga esperienza, dell'operatività di sodalizi mafiosi legati a specifici ambiti territoriali, non si incentra solo su uno stabile accordo tra tre o più soggetti, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, accordo che è punito ai sensi dell'art. 416 cod. pen., ove sostenuto da una potenzialità operativa, tale da mettere di per sé in pericolo l'ordine pubblico: l'ipotesi di cui all'art. 416-bis cod. pen. richiede invece una peculiare qualità del vincolo associativo, di cui i soggetti, che fanno parte del sodalizio, devono poter disporre, per avvalersene. Tale qualità è descritta come forza di intimidazione e condizione di assoggettamento e di omertà. Il dato, tratto, come detto, dall'esperienza di tipo criminologico e sociologico, finisce per connotare il vincolo associativo e dare contenuto al carattere della mafiosità, unitamente al tipo di programma proprio del sodalizio, che può essere rivolto alla commissione di delitti, all'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, all'acquisizione di profitti o di vantaggi ingiusti per sé o per altri, ad impedire o ostacolare il diritto di voto o a procurare voti nelle consultazioni elettorali. Tale descrizione dell'associazione mafiosa, a ben guardare, distingue il profilo strutturale da quello programmatico: ciò ha dato luogo ad opzioni interpretative non sempre coincidenti, pur nel comune presupposto che anche in questo caso, come, in generale, in tutti i reati associativi, sia ravvisabile un reato di pericolo. In realtà, la ragione della distinzione rispetto all'ordinaria associazione per delinquere è ravvisabile non solo e non tanto nel profilo programmatico, che, pur sottendendo una forte capacità intrusiva, può aver ad oggetto -alternativamente e non necessariamente in modo cumulativo- gli obiettivi evocati dalla norma, quanto soprattutto nel dato di partenza, rappresentato dalla disponibilità della capacità di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Tale disponibilità si proietta poi sull'attuazione del programma del sodalizio, ma costituisce un prius che lo rende di per sé riconoscibile come mafioso. Essa costituisce il risultato di un percorso criminale che si traduce in una diffusa consapevolezza non solo da parte dei soggetti che appartengono all'associazione, ma anche da parte di coloro che dall'esterno hanno esperienza del consolidato modo di agire di essa, quali vittime effettive o potenziali o comunque come parte di una comunità interessata da quel tipo di azione. La forza di intimidazione e la condizione di assoggettamento e di omertà costituiscono dunque un dato di essenza del sodalizio mafioso, che deve accompagnare l'attuazione del programma: esso non implica che l'azione della consorteria debba sempre e comunque risolversi in azioni violente, ma che il vincolo associativo sia in atto riconoscibile per la consolidata capacità di intimidazione, in modo che la comunità di riferimento ne abbia piena contezza.Si tratta di ciò che viene comunemente indicato come l'esteriorizzazione del metodo. Ciò non dà luogo ad incertezze, allorché venga in rilievo una "mafia storica", la cui operatività, osservata nei decenni, ha ispirato gli elementi costitutivi della fattispecie e permane pressoché immutata nei sodalizi legati a determinati ambiti territoriali. In questi casi la forza di intimidazione costituisce la risultante della pregressa esperienza, fotografata dalla norma. Tuttavia, la disposizione è applicabile non solo alle associazioni storicamente mafiose, ma, in virtù di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 416-bis cod. pen. anche alle altre consorterie, come la camorra o la 'ndrangheta, già conosciute sul piano storico in relazione a definiti ambiti territoriali o alle altre associazioni, anche straniere, comunque denominate, che, valendosi della forza intimidativa del vincolo associativo, perseguano scopi corrispondenti a quello delle associazioni mafiose. 4.2. A ben guardare, la disposizione non può dunque dirsi legata solo ad esperienze storicamente consolidatesi, ma risulta applicabile anche in relazione a consorterie che in progress hanno comunque acquisito la disponibilità di quella forza di intimidazione, così da risultare -per tale connotato- riconoscibili dalla comunità di riferimento. Il problema si è posto sia per la delocalizzazione di consorterie mafiose storiche, insediatesi anche in ambiti diversi da quelli di origine, sia per le mafie straniere e per le nuove mafie, cioè sodalizi che in concreto abbiano acquisito quella disponibilità, che ne costituisce un requisito di essenza, di cui possono avvalersi nell'attuazione del programma. L'omogeneità dei presupposti e la necessità dell'esteriorizzazione del metodo è stata ormai affermata in tutti i casi, sul punto dovendosi richiamare un significativo arresto di legittimità, fondato su un'ampia analisi del tema (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555). E' stato infatti affermato che «ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416- bis cod. pen. di una nuova ed autonoma formazione criminale è necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio c:riminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia, nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, di effettiva operatività; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento onnertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva». Si è inoltre precisato che «le "nuove" associazioni possono rientrare nella previsione dell'art.416-bis cod. pen. qualora presentino le caratteristiche tipiche delle "mafie storiche", sia pur dando luogo ad una riproduzione del fenomeno associativo in termini di minore intensità ed estensione, con riguardo alla complessità della organizzazione, all'ambito territoriale ed alle attività interessate, salva restando la necessaria dimostrazione che la "nuova associazione" abbia manifestato in concreto la propria capacità di intimidazione, determinando un assoggettamento onnertoso». In tale circostanza, anche sulla base di ulteriori arresti di legittimità, si è sottolineato che «la necessità di esteriorizzazione della capacità di intimidazione non presuppone necessariamente il ricorso alla violenza o alla minaccia da parte dell'associazione e dei singoli partecipi; la violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, costituiscono solo un modo, uno strumento - eventuale, possibile, come altri - con cui quella forza di intimidazione può manifestarsi, ben potendo quest'ultima esternarsi anche con il compimento di atti non violenti, ma pur sempre espressione della esistenza attuale, della fama criminale e della notorietà del vincolo associativo. In tal senso, si afferma in giurisprudenza, che il ricorso alla violenza o alla minaccia non costituisce una modalità con cui puntualmente debba manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, costituiscono, «più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile, effettivo e autorevole centro di potere» Nell'ambito dell'analisi condotta in tale occasione si è rilevato che «ciò che conta non è la dimensione del radicamento, la sua estensione, ma il "fatto" che il gruppo abbia comunque "raggiunto" una evoluzione ed una reputazione criminale, propria o per derivazione; ciò che conta...non è tanto il numero delle persone assoggettate, quanto, piuttosto, la "diffusività" del fenomeno, cioè la capacità dell'associazione di condizionare, attraverso il metodo, un numero non determinato di soggetti, pur nei limiti in cui il sodalizio si muove». Si è poi sottolineato che «il profilo relativo alla necessità che la capacità di intimidazione del sodalizio sia manifestata, obiettivamente percepita ed attuale, si distingue da quello riguardante le modalità con cui tale capacità è esteriorizzata; la forza di intimidazione può manifestarsi in qualunque modo, anche in assenza di atti di intimidazione, e la prova di essa deve essere accertata in concreto, potendo rilevare a tal fine qualsiasi circostanza obiettiva idonea a dimostrarla».4.3. Tali principi, validi, come detto, in via generale, hanno trovato specifico riscontro, allorché è stato esaminato il tema delle mafie straniere, in particolare quello delle mafie che derivano da consorterie costituitesi in Nigeria e via via sviluppatesi altrove, pur conservando tratti strutturali e programmatici del sodalizio originario e mantenendo contatti con esso. Nel valutare il caso del Secret cult denominato Eiye, si è sottolineato (Sez. 2, n. 18773 del 31/03/2017, Lee, Rv. 269747) che «è rilevante "la "proiezione esterna" dell'associazione, ciò perché, in tema •di reato di associazione di tipo mafioso, i poteri di coartazione a livello individuale propri di qualsiasi sodalizio nei confronti dei partecipanti, sono cosa ben diversa dalla "forza d'intimidazione" promanante dal "vincolo associativo" secondo la previsione dell'articolo 416-bis cod. pen., capace di ridurre le persone investitene in "condizione di assoggettamento e di omertà", vale a dire in condizioni di menomata libertà di determinazione così incisive da renderli strumento indiretto o passivo o, quanto meno, testimoni muti dei delitti e degli illeciti commessi dal sodalizio criminale (cfr. Sez. 6, n. 2402 del 23/06/1999, D'Alessandro, Rv. 214923)». Si è aggiunto che «poiché l'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua tendenza a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, i caratteri suoi propri, dell'assoggettamento e dell'omertà, devono essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, in quanto essi vengono a trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione. Pertanto, la diffusività di tale forza intimidatrice non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale e quindi manifestarsi concretamente, con il compimento di atti concreti, sì che è necessario che di essa l'associazione si avvalga in concreto nei confronti della comunità in cui è radicata (Sez. 1, n. 29924 del 23/04/2010, Spartà, Rv. 248010) così da diffondere un comune sentire caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice ed intimidatrice del gruppo (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Rv. 253457). Si è altresì osservato che la forza di intimidazione non necessariamente, per configurare il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., deve essere indirizzata a determinare uno stato di soggezione e di omertà nei confronti degli onesti cittadini ma detto "controllo del territorio" ben può esteriorizzarsi anche nel fiaccare intenti criminali di terzi così da evitare ogni forma di "concorrenza delinquenziale" costringendo chi avesse comunque intenti illeciti ad aderire al sodalizio criminale. Si è peraltro rilevato che è configurabile il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. «laddove l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" mutuando dai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il livello organizzativo, e risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in omertà e assoggettamento (Sez. 2, n. 25360 del 15/05/2015, Concas, Rv. 264120)». In altra circostanza, nel valutare lo stesso tipo di associazione di origine nigeriana e richiamando analoghi arresti riferiti ad ulteriori associazioni di analoga natura, si è affermato (Sez. 2, n. 14225 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281126), in conformità con quanto esposto nella prima parte della presente analisi, che la forza di intimidazione costituisce un capitale dell'organizzazione criminale e si è rilevato che la verifica "non deve risolversi nella ricerca della "contestualità" della condotta di partecipazione con gli atti che conducono alla capitalizzazione della forza di intimidazione, essendo il capitale criminale un (pre)requisito della struttura organizzativa mafiosa cui il singolo aderisce; e non essendo richiesto che il singolo partecipe contribuisca direttamente alla creazione di tale patrimonio criminale. Si è aggiunto che le possibili proiezioni della forza di intimidazione capitalizzata dalle mafie possono essere dirette verso molteplici finalità, ed essere funzionali non necessariamente alla consumazione di delitti, ma più semplicemente al "controllo", ottenibile, in ipotesi, senza ricorso al delitto, ma solo attraverso l'evocazione (anche implicita) della forza di intimidazione. Nel contempo si è chiarito che tale controllo può essere rivolto piuttosto che a quote, più o meno ampie, di territorio, alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, di natura non economica, tra essi rientrando quello di affermarsi come gruppo egemone di una comunità etnica di cospicue dimensioni presente in una grande città italiana (Sez. 1, n. 16353 del 01/10/2014 - dep. 20/04/2015, Efoghere e altri, Rv. 26331001). Detto altrimenti, «nel caso di mafie a base etnica, la forza di intimidazione del gruppo non deve essere necessariamente diretta all'assoggettamento della popolazione di un territorio, ma può anche essere funzionale al controllo ed alla sottomissione di un gruppo di persone ristretto, in quanto fac:ente capo ad una medesima comunità». 4.4. Orbene, proprio nel quadro fin qui delineato si colloca una pronuncia (Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280552), con cui è stato specificamente esaminato il tema della qualificazione di associazioni riconducibili a Secrets cult nigeriani, compreso quello denominato Maphite, oggetto anche del presente processo, ed è stata convalidata la valutazione formulata dai Giudici di merito, nel giudizio svoltosi a Torino con rito abbreviato, in ordine alla natura mafiosa del sodalizio.Riaffermato il principio per cui l'avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi in vari modi, sia limitandosi a sfruttare l'aura d'intimidazione già conseguita dal gruppo, sia compiendo nuovi atti di violenza e di minaccia, purché questi non realizzino l'effetto di per sé soli, ma come espressione rafforzativa della capacità intimidatrice già conseguita dal gruppo, si è, come detto, riconosciuta la natura mafiosa dell'associazione, ribadendosi che la stessa, così come quella denominata Eiye, «mira ad assoggettare al potere criminale un numero indeterminato di persone appartenenti a una determinata comunità, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione e omertà delle vittime (Sez. 6, n. 43898 del 08/06/2018, R., Rv. 274231; Sez. 6, n. 35914 del 30/05/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 221245), perché il requisito implicito della fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso, generalmente indicato, in modo sincopato, come "controllo del territorio", va riferito non già al c:ontrollo di un'area geografica in quanto tale, ma al controllo della comunità o della aggregazione sociale individuabile mediante il suo insediamento nel territorio (Sez. 6, n. 24211 del 30/04/2019, Egharevba, non mass.; Sez. 5, n. 15595 del 13/03/2007, Irorere, non mass.), anche se la percezione della sua forza all'esterno non è generalizzata nel territorio di riferimento (Sez. 5, n. 26427 del 20/05/2019, Forieri, Rv. 276894). Quel che occorre è che: il gruppo abbia conseguito fama criminale, autonoma e distinta da quelle personali dei singoli partecipi (così da conservarla anche nel caso in cui questi fossero resi innocui); abbia manifestato una concreta capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale così producendo un assoggettamento omertoso nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, in cui opera (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555), anche fruendo della fama criminale della associazione originaria e adottandone i modelli di organizzazione e i rituali di adesione, con forme che non si consumino soltanto al suo interno (Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913)». Si è ancora una volta chiarito che la finalità perseguita da un'associazione mafiosa può consistere nella commissione di reati per realizzare vantaggi ingiusti anche di natura non economica, come nel caso di un gruppo che voglia apparire e affermarsi come egemone di una comunità etnica, e si è sottolineata la notorietà della capacità criminale posseduta e diffusa dai Secrets cult di riferimento, quanto ai Maphite essendosi rilevato che gli stessi hanno stabili connessioni con la Nigeria e possono organizzare rappresaglie contro i congiunti delle loro vittime con la connivenza di autorità locali, ferme restando le ritorsioni compiute ai danni degli affiliati infedeli.4.5. Alla luce di tale inquadramento del tema, deve ritenersi che tutti i motivi di ricorso volti a contestare la riconducibilità del sodalizio al paradigma dell'associazione mafiosa, siano infondati. La Corte territoriale, anche valorizzando l'approfondita ricostruzione del primo Giudice, ha rilevato che il Secret cult Maphite, sorto in Nigeria, quale organizzazione connotata dalla violenza e dal perseguimento di finalità illecite di supremazia, anche rispetto all'operatività di analoghi Secrets cults, ha dato luogo ad autonome articolazioni, costituitesi in Italia sulla base di schemi organizzativi consolidati e delineati nella [OSCURATO:PERSONA], cioè nella scrittura che ne descrive statuto, struttura e finalità. In tale quadro è venuta in rilievo la [OSCURATO:PERSONA] e l'articolazione costituita dal [OSCURATO:PERSONA], strutture di cui il collaboratore Omoregie ha descritto le caratteristiche. Il sodalizio è risultato connotato, anche sulla base di quanto riferito dal collaboratore, da una precipua vocazione criminale, riconosciuta come tale in Nigeria, a fronte della brutalità e violenza ivi manifestatasi, con pervasività nelle istituzioni e nella società, vocazione acquisita dalle articolazioni italiane sulla base della riproduzione di profili organizzativi e operativi, compresa la simbologia (grafica: la fiamma su palmi di mano e l'acronimo KDFB; esteriore: il basco verde), tali da assicurare il coordinamento e il controllo della struttura attraverso l'azione di coloro che rivestono cariche apicali, nell'ambito di organismi denominati DIC, CIC e COP, a loro volta operanti attraverso coloro che rivestono cariche di capo (Don), vice-capo ([OSCURATO:PERSONA]), addetto alla sicurezza (Chief), addetto alle comunicazioni (Fire), tesoriere. L'utilizzo della violenza è stato posto in evidenza sia cori riguardo alla fase dell'affiliazione -tenuto conto della peculiare natura del relativo rito, particolarmente cruento e implicante la nascita di un vincolo non estinguibile se non con la morte- sia in relazione al rispetto della disciplina e alla composizione dei conflitti, sia infine con riguardo all'acquisizione di una posizione egemone rispetto ai Cults antagonisti e agli occhi della comunità nigeriana. Ed ancora è stato rimarcato lo svolgimento di varie specie di attività illecite nel settore dello spaccio di stupefacenti, della donazione di carte di credito e relative movimentazioni, in quello della prostituzione, attività definite nella [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'utilizzo di formule bibliche, anche se per quanto attiene al trasferimento di somme era stata coniata la formula "[OSCURATO:PERSONA]". Alla luce delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e dei riscontri acquisiti attraverso le conversazioni intercettate e i controlli sul territorio la Corte ha rilevato che i partecipanti erano tenuti a contribuzioni e che erano in varia guisa dediti a quelle attività illecite, comunque propiziate dalla consorteria, pronta ad intervenire in presenza di aggressioni e invasioni di campo da parte di soggetti estranei o appartenenti a antagonisti, come confermato da numerosi episodi nei quali si erano registrate violenze e aggressioni o risposte ritorsive rispetto ad aggressioni subite. A ben guardare, dunque i Giudici di merito hanno inteso dare rilievo all'accumulo progressivo del capitale criminale, nascente dalla riproduzione di un'operatività conosciuta in Nigeria e nella comunità nigeriana, e tale da rendere nota a tale comunità, anche quella stanziata in Italia, la per-vasiva presenza del sodalizio, peraltro qualificata, come detto, anche dall'utilizzo di una specifica simbologia, e la sua capacità di azione, connotata dalla violenza e dalla vocazione all'egemonia, chiaramente esplicitata ai Cuits antagonisti e suffragata dal possesso di armi micidiali, come asce da guerra e in taluni casi armi da sparo. Particolare rilievo è stato poi attribuito agli elementi dai quali è stata desunta la condizione di assoggettamento e di omertà, quali conseguenze della capacità di azione della consorteria. Tutt'altro che illogicamente sono stati valorizzati, fra gli altri, gli episodi relativi alle aggressioni subite da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], essendo rilevante che le stesse potessero essere spiegate da un errore di persona o dalla mancanza di consapevolezza che si trattava di un appartenente ai Maphite (cfr. sentenza di primo grado a pagg 96 e segg. e 102 e segg.). E' stato inoltre posto in evidenza come dalle dichiarazioni del collaboratore Onnoregie risultasse la pervasiva consapevolezza del significato attribuibile proprio a quell'appartenenza. Ed ancora, è stato valorizzato il fatto del ricorso all'intimidazione nei confronti di chi si sottraeva agli obblighi o tradiva la consorteria, come nel caso di Omoregie, giunto a dissociarsi e a collaborare con gli organi inquirenti e fatto oggetto di pesanti minacce, unitamente alla sua compagna, ed è stato sottolineato come proprio la vicenda dell'Omoregie avesse disvelato il muro di omertà innalzatosi perfino nella Chiesa frequentata dal predetto, omertà peraltro attestata da [OSCURATO:PERSONA], che aveva parlato di episodi in cui, pur costretto a ricorrere alle cure dei sanitari, aveva taciuto la reale causa delle ferite. In definitiva, l'analisi della Corte, che ha condiviso le valutazioni del primo Giudice, ha condotto a ravvisare un sodalizio operante in Italia, che ha mutuato organizzazione e principi del Secret cult nigeriano, che si è dotato di una articolata struttura, rigidamente applicata e presidiata da gravi sanzioni, che ha palesato e reso riconoscibile la capacità di azione e di intimidazione, come manifestatasi in Nigeria, e ha agito con lo scopo di assicurarsi, anche con l'utilizzo della violenza, l'ingiusto vantaggio rappresentato dalla posizione di egemonia nell'ambito della comunità nigeriana, contrastando l'azione di gruppi antagonisti, così da costituire saldo punto di riferimento per quanti avessero voluto perseguire intenti illeciti, nel contempo propiziando lo svolgimento di attività illecite, secondo le previsioni contenute nella [OSCURATO:PERSONA], con corrispondente condizione di assoggettamento e di omertà della comunità riferimento, valutabile su base etnica. Si tratta di una ricostruzione pienamente corrispondente a quanto rilevato in ordine alla configurabilità di una mafia straniera riconducibile al paradigma di cui all'art. 416-bis, terzo e ultimo comma, cod. pen. e in linea con il richiamato arresto di legittimità, che ha esaminato il tema della qualificazione del sodalizio denominato Maphite. 4.6. A fronte di ciò, come anticipato, i motivi di ricorso risultano infondati sia con riferimento al profilo della violazione di legge sia con riguardo a quello del vizio di motivazione. Per lo più è stata dedotta da tutti i ricorrenti (anche quelli che si sono limitati a censure più generali, come [OSCURATO:PERSONA]) la mancanza di prova della natura mafiosa in relazione alla forza di intimidazione e alla condizione di assoggettamento e di omertà, essendosi rilevato che non era stato dato conto della realtà del [OSCURATO:PERSONA] (in tal senso si richiamano i motivi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ibahe). Ma in realtà l'analisi dei Giudici di merito ha consentito, sulla base degli elementi valorizzati -in primo luogo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e in secondo luogo i plurimi riscontri rivenienti da documenti e conversazioni intercettate-, di ricostruire la consistenza e la struttura del Secret cult, di stabilire una diretta correlazione tra le caratteristiche e l'operatività della consorteria operante in Nigeria e quella esistente in Italia nelle diverse articolazioni territoriali, a cominciare dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], e di dar conto della trasposizione in tale realtà delle connotazioni proprie del Secret cult, avendo a tal fine assunto un pregnante rilievo il contenuto della [OSCURATO:PERSONA], quale espressione della comune matrice e della realizzazione della struttura e della correlata progettualità, non potendosi valorizzare in senso contrario con riguardo alla realtà nigeriana, a fronte di quanto desunto dalle prove acquisite, generici riferimenti ad un rapporto di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, va rimarcato come le dichiarazioni del collaboratore e i riscontri acquisiti non fossero idonei a rappresentare solo la realtà piemontese, avendo Onnoregie fatto riferimento alla carica assunta nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA] e dunque all'operatività di tale articolazione, confermata dagli elementi di riscontro, fermo restando che non si è inteso dar rilievo ad una mera potenzialità, bensì, in conformità con l'orientamento interpretativo ormai consolidato, all'effettiva capacità operativa e intimidativa, manifestatasi all'interno fin dai riti di affiliazione e in base ai profili organizzativi ed al rispetto rigoroso delle regole e della disciplina e comunque effettivamente esteriorizzata, così da renderla riconoscibile alla comunità di riferimento, non sulla base di episodi sporadici bensì attraverso una presenza presidiata dall'uso della violenza, funzionale alla realizzazione del programma del sodalizio e primariamente all'acquisizione di una posizione di egemonia. In base alla ricostruzione dei Giudici di merito non possono ricondursi gli scontri con i Cu/ts rivali ad una mera guerra tra bande (motivo di [OSCURATO:PERSONA]), mentre generiche risultano le deduzioni (ricorsi di Aghahowa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) incentrate sulla pretesa rinuncia degli associati al metodo mafioso o sulle reazioni non univoche degli organi apicali: è stato al riguardo rilevato come in realtà i conflitti fossero connaturati alla mission, statutariamente stabilita, cioè all'esigenza di imporre una supremazia nell'ambito della comunità nigeriana, idonea a presidiare ogni tipo di attività e che la cautela in taluni casi emergente dalle conversazioni intercettate non sottendesse una rinuncia alla violenza ma semplicemente la valutazione dell'opzione più appropriata per il conseguimento delle proprie finalità, essendo da scongiurare la presenza di forze dell'ordine o una situazione di scontro in prossimità dei luoghi in cui erano previste riunioni del sodalizio. D'altro canto, è stato rilevato come la situazione di crisi in cui la [OSCURATO:PERSONA] si era ritrovata, aveva comportato un percorso di rinnovamento, con azzeramento delle cariche, culminato nel [OSCURATO:PERSONA], non implicante tuttavia la negazione dei principi sui quali la consorteria si basava ma solo una fase di passaggio per la ricostituzione di una regia affidabile. Nessun rilievo assume la mancata contestazione di reati fine (in tal senso si richiamano i ricorsi di Ikhide, Usiobaifo, Imade e Abaigbe, nonché quelli di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in quanto nella sentenza impugnata, come in quella di primo grado, è stato dato conto del fatto che, in linea con quanto desumibile dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle dichiarazioni di Omoregie, erano venuti in evidenza elementi attestati lo svolgimento di plurime attività illecite da parte degli affiliati, soprattutto nel settore del traffico di stupefacenti e della donazione delle carte di credito, oltre che della prostituzione, e che tali attività erano comunque presidiate dalla consorteria, pronta ad intervenire a supporto dei singoli, non solo in termini economici con contribuzioni straordinarie, deliberate ad hoc, ma anche con la reazione ad interferenze di soggetti antagonisti, come rappresentato dalle vicende riguardanti in varia guisa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inconferente risulta la censura incentrata sulla mancanza di persone offese (ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), da cui dovrebbe desumersi l'assenza dell'uso effettivo del metodo mafioso attraverso condotte violente e prevaricatrici: deve richiamarsi sul punto quanto rilevato in ordine all'esteriorizzazione del metodo, attestata da plurimi episodi, oltre che da una sottesa valorizzazione della violenza come metodo di soluzione dei conflitti, fermo restando che anche sul versante della condizione di assoggettamento e di omertà i giudici di merito hanno dato conto degli elementi dai quali la stessa era desumibile con riferimento alla comunità nigeriana, a tal fine essendosi valorizzate anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oltre che di Omoregie ed essendosi per contro osservato che nei casi in cui denunce erano state presentate, ciò derivava dalle peculiari contingenze e dal fatto che fossero intervenute le forze dell'ordine. Deve aggiungersi che, secondo quanto già rilevato, non occorreva, contrariamente a quanto prospettato in taluni ricorsi (si rinvia fra l'altro a quello di Ikhide ed altri) che i ricorrenti avessero specificamente concorso all'accumulo del capitale criminale del sodalizio o che l'uso del metodo mafioso fosse riconducibile specificamente alla loro attività, essendo invece rilevante che i predetti, secondo la completa analisi, condotta secondo canoni di ragionevolezza e logicità, dai Giudici di merito, avessero aderito ad una consorteria avente determinate caratteristiche strutturali e operative, attestate anche dalla simbologia utilizzata, via via inverate dal concreto agire nell'ambito della comunità di riferimento, sulla base di regole severamente presidiate e con finalità condivise, come desunto dalla partecipazione a plurime riunioni e da conversazioni nelle quali si dava conto di azioni violente e di reazioni alle aggressioni del gruppo antagonista dei Vikings ovvero si discuteva di episodi che avevano interessato singoli appartenenti alla consorteria. Generiche, a fronte di quanto rilevato nella sentenza impugnata, risultano le deduzioni (ricorsi di Ikhide e altri, di Aghahowa, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA]) incentrate sulla pubblicità delle comunicazioni e riunioni: la Corte, suffragando le valutazioni del primo Giudice, ha invero osservato che il Secret cult è basato sulla regola della segretezza, che le comunicazioni rispettavano rigidamente le competenze stabilite (spettavano a chi rivestiva la carica di fire) e che l'utilizzo di soda! media era comunque riservato, fermo restando che veniva utilizzato un linguaggio per iniziati, di non agevole interpretazione, se non per chi era avvezzo all'uso di formule e simbologia, e che solitamente le comunicazioni erano accompagnate dall'invito a cancellare il messaggio. Inoltre le riunioni, anche se si svolgevano all'aperto, erano precedute da idonee cautele, non di rado correlate allo svolgimento di incontri di calcio. Vano, a fronte della nitida ricostruzione dei giudici di merito, risulta il rilievo (dedotto da [OSCURATO:PERSONA]) che l'adesione fosse mediata da un'associazione benefica, la G.C.A., che in realtà, come chiarito dal collaboratore Omoreclie, costituiva una mera copertura del Secret cult, di recente iscritta anche in Italia.4.7. Tutte le restanti deduzioni difensive, contenute nei motivi di ricorso, riguardanti la configurabilità dell'associazione mafiosa, devono su tali basi ritenersi prive di fondamento o addirittura generiche, risolvendosi nella riproposizione di censure inerenti alla sussistenza degli elementi costitutivi, che muovono dall'assunto dell'erroneo inquadramento giuridico della fattispecie o da quello della mancata valutazione di deduzioni formulate negli atti di appello, censure che non tengono conto di numerosi elementi valorizzati dalla sentenza impugnata, tali da contrastarle efficacemente, sia con riguardo alla capacità di azione e all'accumulo del capitale criminale sia con riferimento ai riflessi sulla comunità di riferimento, ampiamente suffragati dal valore probatorio attribuibile alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, come variamente riscontrate, fra l'altro anche dall'accertata disponibilità di armi temibili, a fronte del fatto, parimenti oggetto di vane doglianze, che il programma associativo avrebbe dovuto valutarsi nel suo complesso, che le attività illecite, anche se svolte da singoli, inerivano comunque al quadro degli interessi del sodalizio e che del tutto inconferente avrebbe dovuto reputarsi l'entità delle quote da versare o quella dei profitti economici conseguiti, come peraltro segnalato nelle sentenze di merito. Né potrebbe ravvisarsi un vizio di motivazione in ordine a deduzioni inerenti a profili giuridici (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 290027), fermo restando che tutte le questioni poste con gli atti di appello avrebbero dovuto considerarsi «implicitamente disattese, anche se non espressamente confutate, in quanto logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108). 5. Un ulteriore tema che ha formato oggetto di gran parte dei ricorsi è quello della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità dell'associazione, ai sensi dell'art. 61-bis cod. pen. 5.1. E' noto invero come sulla base dell'orientamento ormai consolidato l'aggravante speciale della transnazionalità, introdotta dall'ari:. 4 I. n. 146 del 2006, poi trasfuso nel citato art. 61-bis cod. pen., presupponga che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purchè punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato, ciò che può ricorrere anche con riguardo al reato associativo, sennprechè il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere (Sez. U. n. 18373 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255033-35). In un passaggio cruciale della sentenza Adami si legge che «ove un siffatto contributo sia fornito da persone che in modo organizzato sono chiamate a prestare tale collaborazione, non potrà negarsi che il reato-base assuma dei connotati di intrinseca maggiore pericolosità, tale da giustificare l'applicazione della aggravante in questione. Il tutto, ovviamente, a prescindere dalla circostanza che il contributo offerto dal "gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato'' renda, poi, quello stesso gruppo partecipe o concorrente nel reato associativo "c:omune", posto che è proprio quel contributo a rappresentare il quid pluris che giustifica la ratio aggravatrice, che non può certo ritenersi assorbita dalle regole ordinarie sul concorso nei reati». 5.2. I motivi di ricorso (secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA], terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono incentrati sull'assunto che nel caso di specie avrebbe dovuto ravvisarsi un rapporto di immedesimazione della struttura, oggetto del procedimento, con il Secret cult nigeriano e con la «casa madre», ciò potendosi desumere dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] costituiva la base comune di riferimento, che regole e gerarchie erano mutuate dalla struttura nigeriana, che esistevano organismi operanti su scala internazionale, deputati al controllo delle Famiglie, che agli stessi era versato l"80% delle quote, che i membri del [OSCURATO:PERSONA] of Maphite sono di diritto Don e Chairman che possiedono una laurea, che Famiglie e Forum sono riconosciute dal vertice del Secret cult. Si assume che tali rilievi sarebbero stati immotivatamente disattesi e che comunque non risultavano traffici illeciti del Cult nigeriano (motivo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e non era ravvisabile il contributo dell'associazione radicata in Nigeria, in termini di agevolazione e rafforzamento o mantenimento in vita dell'ente (motivo di [OSCURATO:PERSONA]) 5.3. Al di là di profili di intima contraddittorietà degli assunti difensivi, deve in primo luogo ribadirsi come i Giudici di merito abbiano dato conto delle caratteristiche strutturali e operative del Secret cult nigeriano, segnalando, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, in varia guisa riscontrate e primariamente suffragate dalla [OSCURATO:PERSONA], le attività illecite ad esso riconducibili. In secondo luogo, deve rimarcarsi come la Corte, con motivazione immune da vizi e idonea a superare i rilievi difensivi, abbia spiegato le ragioni per cui è applicabile l'aggravante della transnazionalità. Si è infatti rilevato che le articolazioni sorte in altri Paesi e comunque quelle sorte in Italia non sono il frutto di scelte e disposizioni riconducibili alla «casa madre», ma il risultato di fenomeni migratori, in conseguenza dei quali esponenti della comunità nigeriana hanno dato vita alle strutture riconducibili al Secret cult, distinte a seconda dei casi in Famiglie o Forum.Da ciò è stato desunto che si tratta di sodalizi autonomi, che operano sulla base di scelte e decisioni dei propri organi apicali e individuano sempre in modo autonomo le attività illecite da svolgere, anche se rispettano regole e disciplina proprie del Secret cult e mantengono rapporti con la «casa madre», che si traducono nel previo riconoscimento delle strutture, nel versamento di quote delle contribuzioni acquisite, nella remunerazione degli organi apicali, nella possibilità di intervento di organismi internazionali (IDIC e ICOP), come avvenuto nella fase di crisi della [OSCURATO:PERSONA], risoltasi con lo scioglimento e la realizzazione del [OSCURATO:PERSONA], finalizzato alla ricostituzione e rinnovamento. Tale quadro è stato descritto dai Giudici di merito facendo riferimento allo schema del franchising, in cui imprese autonome versano denaro per pagare il know -how e il marchio, e possono ricevere ausilio ed assistenza senza perdere l'autonomia, se non in relazione ai tratti connotativi del franchisor. 5.4. Tale analisi si fonda su una completa e non illogica lettura del quadro probatorio e risulta idonea a dar conto della configurabilità dell'aggravante. Va del resto rimarcato come la stessa sia stata riconosciuta, sulla base di un compendio probatorio ai fini in esame non dissimile, con la sentenza pronunciata nell'ambito del giudizio svoltosi con rito abbreviato a Torino nei confronti di imputati appartenenti al gruppo dei Maphite e a quello degli Eiye, essendosi in tale circostanza (Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280552, cit.) ritenuto corretto il giudizio in ordine all'autonomia della struttura costituita in Italia, a fronte del mantenimento dei rapporti con la «casa madre» e del contributo da essa nel contempo riveniente. Tale giudizio deve essere ribadito in tale circostanza, in quanto i giudici di merito hanno motivatamente delineato l'autonomia operativa dell'articolazione italiana, in particolare di quella riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], sottolineando come la stessa disponesse di una propria capacità criminale e di intimidazione e come non potesse ravvisarsi un rapporto di immedesimazione rispetto alla «casa madre» in relazione ai profili difensivamente dedotti. Al contrario, proprio taluni degli elementi indicati a sostegno della tesi contraria consentono di suffragare il giudizio in ordine alla sussistenza dell'aggravante. Non è dubbio invero che agli effetti dell'art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000, possa ravvisarsi un gruppo organizzato, inteso quale rapporto stabile tra più persone, che dispongano non occasionalmente di un'organizzazione per il compimento di uno o più reati o per il conseguimento di ingiusti vantaggi: è proprio tale gruppo, che, costituitosi in Nigeria, funge da supporto per le autonome articolazioni create in altri Paesi, in un interscambio di contributi, che incidono sull'esistenza e operatività di quelle articolazioni, senza che nel contempo possa parlarsi di mera estensione del Secret cult o di immedesimazione in un'unica struttura. Ciò significa che il mantenimento di quei rapporti con la «casa madre» e con gli organismi di rilievo internazionale sottende un contributo di un gruppo organizzato, che proietta la sua sfera di influenza su più Stati e che si traduce in un rafforzamento dell'articolazione italiana e del suo prestigio, il che vale a rendere applicabile l'aggravante, in quanto, proprio come rilevato dalla sentenza Adami delle Sezioni Unite, nel passo che è stato in precedenza richiamato, costituisce il quid pluris che giustifica la ratio aggravatrice. 6. Venendo ora all'esame dei motivi riguardanti singoli ricorrenti, si rileva l'inammissibilità del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernente un'eccezione di nullità, correlata all'indeterminatezza dell'imputazione, derivante dal riferimento al termine Jazibel, associato alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Si tratta di motivo manifestamente infondato, in quanto l'eventuale nullità non potrebbe considerarsi assoluta (si richiama l'insegnamento riveniente dalle Sezioni Unite: Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; cfr. anche Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749): ne discende che la richiesta di giudizio abbreviato e la conseguente ammissione precludono ex art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen. la deducibilità della questione (ma già prima della modifica dell'art. 438 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Boccuni, Rv. 269880). Deve comunque escludersi in concreto qualsivoglia profilo di indeterminatezza, in quanto la contestazione reca plurime indicazione in ordine ai modi e alle forme della partecipazione del ricorrente, facendo inoltre riferimento all'attività evocata con il nome di Jazibel, che secondo Omoregie corrispondeva all'attività avente ad oggetto la prostituzione, risultando del tutto inconferente il significato intrinseco del termine e il riferimento fatto dal collaboratore anche ad altri tipi di attività illecite. 7. E' inammissibile il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], incentrato sulla nullità derivante dall'indeterminatezza dell'imputazione. Fermo restando che tale imputazione non si risolve in mere clausole di stile, va comunque richiamato quanto appena rilevato in ordine al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], allorché si è rilevata la preclusione correlata alla richiesta di giudizio abbreviato.8. Inammissibile risulta il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernente la sua partecipazione al sodalizio. Le deduzioni sono volte a riproporre temi che sono stati vagliati dalla Corte territoriale, che con motivazione del tutto immune da vizi ha sottolineato l'inserimento del ricorrente nella scala gerarchica, alla luce delle cariche, dapprima di main chief e poi di fire, da lui ricoperte e concretamente svolte, occupandosi della sicurezza attraverso il controllo del luogo deputato alla riunione del 29/07/2018, e poi inviando comunicazioni rilevanti, destinate agli appartenenti alla consorteria, tra le quali talune relative alle riunioni, cui non partecipavano estranei, lo stesso ricorrente avendo inviato il messaggio riguardante lo scioglimento del Forum e avendo ricevuto quello relativo alla costituzione del [OSCURATO:PERSONA]. Ed ancora è stato dato conto di immagini di raduni reperil:e in un dispositivo a lui sequestrato, nonché di un avviso diramato all'IDIC, attestante i rapporti con l'organismo internazionale, nel quadro di un'attiva partecipazione alla consorteria, connotata da un significativo ruolo di tipo organizzativo, senza che i rilievi difensivi siano idonei a vulnerare la motivazione e il complessivo quadro delineato dalla Corte territoriale. 9. Inammissibile, perché generico e volto a riproporre deduzioni già esaminate, nella prospettiva di un diverso approccio valutativo inerente al merito, risulta il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], riguardante la sua consapevole partecipazione al sodalizio. La Corte ha invero dato conto degli elementi dai quali ha desunto la consapevole appartenenza del ricorrente, in relazione all'organizzazione dell'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA], implicante un brutale rituale, al ruolo svolto quale fire del [OSCURATO:PERSONA], alle sue interlocuzioni nella fase del contrasto con i Vikings legata all'aggressione di [OSCURATO:PERSONA], alla sua disponibilità di indumenti rientranti nella simbologia dei Maphite, a cominciare dal basco, e di armi, come una mannaia e un coltello di venti centimetri. Ed ancora la Corte ha illustrato gli elementi comprovanti la sua diretta partecipazione all'attività di clonazione di carte di credito e di connessi illeciti trasferimenti di denaro. Su tali basi ha non illogicamente ritenuto comprovata la consapevolezza del ricorrente di aderire ad un sodalizio connotato dalla violenza e dal compimento di attività illecite, non potendosi per contro dare rilievo allo strumentale atteggiamento palesato nel momento in cui si prospettava una violenta ritorsione nei confronti dei Vikings, che egli aveva sconsigliato per non creare problemi "sul posto di lavoro", frase ritenuta riferibile alla gestione di una piazza di spaccio.7 Deve aggiungersi che a fronte delle rilevate consapevolezze e del contributo partecipativo fornito, non è necessario dare dimostrazione del compimento di specifiche azioni violente, espressive della capacità di intimidazione, di cui peraltro la consorteria disponeva, tanto da connotare il vincolo associativo. 10. Va in questa sede esaminata anche la parte del terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la valutazione in ordine alla sua partecipazione al sodalizio. In parte qua il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, in cui si è posto in evidenza che il ricorrente, già affiliato in Nigeria aveva subito fatto parte dell'articolazione italiana, dove aveva anche ricoperto importanti cariche come quella di fire, era informato delle nomine e degli avvicendamenti del gruppo nonché delle aggressioni ai danni dei Maphite da parte dei Vikings, avendo mostrato di condividere il programma dell'associazione, ben al di là di una mera finalità di mutuo sostegno, essendo per contro irrilevante che atti di violenza e di intimidazione fossero specificamente riferibili a singoli affiliati. Il motivo, nella parte in cui si prospetta che l'addebito fosse riferito ad un mero status soggettivo, non tiene dunque conto della motivazione e della ricostruzione operata dai Giudici di merito, limitandosi a sollecitare una diversa lettura del quadro probatorio. 11. Infondato risulta il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], inerente alla partecipazione al sodalizio. Il ricorrente prospetta la mancanza di motivazione in relazione al fatto che non si paleserebbe continuità argomentativa tra pagina 83 e pagina 84 della sentenza impugnata: ma in realtà è agevole rilevare il semplice errore di impaginazione, in quanto risulta evidente che, se a pag. 81 si parla di [OSCURATO:PERSONA], di tale ricorrente si continua a parlare a pag. 83, ma non a paci. 82, il cui testo si pone invece in piena continuità con quello di pag. 83, per proseguire a pag. 84. In altre parole, la corretta successione delle pagine è la seguente: 81, 83, 82 e 84. Superato il profilo preliminare, risulta agevole osservare come la Corte abbia in realtà ampiamente dato conto del ruolo partecipativo del ricorrente, che aveva assunto la carica di fire, addirittura con progressione da quella di fire 3 a quella di fire 1, inviando dunque comunicazioni agli affiliati, interloquendlo con essi su temi rilevanti come il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] o il pagamento delle quote da parte di [OSCURATO:PERSONA], intrattenendo una conversazione significativa sulla crisi del gruppo, nella quale egli e l'interlocutore si riconoscono appartenenti ai Maphite. Su tali basi la deduzione difensiva risulta priva di fondamento.12. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], inerente alla partecipazione all'associazione, è inammissibile, perché aspecifico, in quanto la deduzione è volta a prospettare la mancanza di motivazione in ordine alle censure formulate, ma in realtà non si confronta con quanto affermato dalla Corte in ordine alle ragioni per cui è stata ravvisata una piena compartecipazione alle dinamiche del sodalizio, suffragata dalle interlocuzioni con gli organi di vertice e dalle preoccupazioni espresse a seguito di perquisizioni subite da affiliati, con invito a rimuovere ogni elemento evocativo del sodalizio, nonché a seguito dei dissidi e dello stato di crisi, che aveva condotto al ritiro da parte di Valley. 13. Altrettanto inammissibile, perché genericamente formulato è il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla partecipazione del predetto. Anche in questo caso è stata prospettata mancanza di motivazione ed è stato rilevato che la partecipazione sarebbe stata desunta dal pagamento di una quota, in concreto non dimostrata, ma si tratta di rilievi che non si pongono in relazione dialettica con la motivazione, nella quale sono ampiamente richiamati gli elementi attestanti l'affiliazione del ricorrente, in contatto con [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva intrattenuto anche una conversazione esplicativa del funzionamento dell'associazione e del relativo organigramma, e aveva inoltre interloquito circa il pagamento della quota a suo carico, dopo essere stato sollecitato in tal senso. 14. Inammissibile risulta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce solo il tema della consapevole partecipazione al sodalizio. Il motivo ripropone temi esaminati dalla Corte con motivazione non illogica e non individua vizi e fratture logiche del ragionamento, essendo stato rilevato dai Giudici di merito che l'affiliazione era incontestata e che, se a detta del ricorrente egli era fuggito dalla Nigeria per sottrarsi ai Maphite, nondimeno si era ancora una volta affiliato in Italia, a dimostrazione della pervasiva presenza criminale del sodalizio, ciò che non costituiva rilievo contraddittorio, ma dava conto della capacità di aggregazione della consorteria presso la comunità nigeriana, risultando puramente assertive le deduzioni difensive secondo cui la partecipazione alle riunioni e la ricezione dei messaggi di informazione palesassero piuttosto la volontà di restare ai margini. Altrettanto apodittica risulta la deduzione secondo cui l'appellativo di «bravo uomo Maphite» rivolto al ricorrente costituisse espressione di un atteggiamento degli organi apicali mutato in ragione dell'obbedienza, dovendosi in realtà rilevare come il dato non si presti ad alcuna valutazione idonea a disarticolare la motivazione.3;/ 15. Il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], il quarto motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quinto motivo di [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], riguardanti il trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, in quanto prospettano un immotivato scostamento dal minimo consentito in relazione all'aumento per l'aggravante e alla riduzione per le attenuanti generiche, ma senza considerare che la Corte, pur avendo sottolineato l'importanza del contributo partecipativo fornito dai ricorrenti, tanto maggiore nel caso di un organo apicale come Aghahowa, ha comunque proceduto alla riduzione della pena rispetto a quella irrogata dal primo Giudice o ha comunque confermato il trattamento sanzionatorio ove già ancorato ai minimi edittali, intendendo operare aumen
Sentenza Cassazione n. 30144/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris