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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30899/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6584/16 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 53/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA – sezione staccata di Catania - n. 3555 / 18 / 15 , depositata in data 19 agosto 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi la C.t.p. di Ragusa il silenzio / rifiuto dell’ istanza di rimborso ex art . 9 , comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, istanza afferente al rimborso dell’IRPEF e dell’ILOR per gli anni 1990 , 1991 e 1992 (di €

7. 170,61) in base [OSCURATO:PERSONA].

Ist.

Rimb.

IRPEF 1990-92 alla definizione automatica delle posizioni fiscali a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, interessant e le provinciedi Catania, Ragusa e Siracusa .

Invero, a seguito del sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, l'art. 1 dell'ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057 sospendeva, per i soggetti colpiti dalle calamità naturali, ed individuate con separato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, contributiva, civilistica ed amministrativa.

Successivamente il contribuente effettuava il versamento delle imposte dovute e non versate in virtù della detta sospensione.

In seguito, al fine di definire le problematiche connesse al mancato versamento dei tributi dichiarati sospesi a seguito degli eventi sismici, il legislatore, con l'art. 9, comma 17 della legge n. 289 del 2002, consentiva ai soggetti colpiti dal sisma di definire in via agevolata la posizione relativa agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 con il versamento, «entro il 16 aprile 2003, dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo, a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%».

2. La C.t.p. accoglieva il ricorso e avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi la C.t.r. della Sicilia che, con la costituzione del contribuente, rigettava l’appello con la sentenza n. n. 3555/18/15, depositata in data 19 agosto 2015.

Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Si è costituito in giudizio con controricorso il contribuente chiedendo il rigetto del ricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di trattazione in pubblica udienza.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 per la quale non sono state presentate memorie.

Considerato che: 1.1Con il primo motivo di ricorso, rubricato: «Violazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché artt. 12 e 14 delle preleggi e 112 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.)», la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reputato sussistenti le condizioni per il rimborso richiamando la normativa sopravvenuta di cui all’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 omettendo di pronunciarsi sulla questione della rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’art. 21, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) », la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha pronunciato sull’eccezione di decadenza dall’istanza di rimborso proposta in appello siccome ritenuto maturato, alla data della richiesta del rimborso, ossia 7 marzo 2008, il termine di decadenza per la contribuente [OSCURATO:PERSONA].

2. Il due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati.

2.2. Preliminarmente, va rilevato che non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicitapronunzia di rigetto dell'eccezione medesima (Cass. 06/11/2020, n. 24593).

Costituisce principio consolidato di questa Corte che, ove il Giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure con una motivazione inadeguata, la Corte di cassazione, nell'esercizio del potere correttivo attribuitole dall' deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cass. Sez.U. 25/11/2008, n. 28054).

Più precisamente, la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 cod. p roc . c iv ., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass.02/02/2017, n. 2731).

2.3. Tanto premesso, con riferimento alla doglianza relativa alla rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti, questa Corte hareiteratamente affermato il principio secondo cui la disciplina prevista dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in relazione alle annualità 1990, 1991 e 1992, a favore dei soggetti colpiti dal sisma 13/16 dicembre 1990, investente le province di Catania, Ragusa e Siracusa, deve intendersi articolata in duplice prospettiva: in favore di chi non ha effettuato pagamenti, mediante il versamento nel termine stabilito, a definizione della relativa posizione fiscale, del solo 10% del dovuto; in favoredi chi ha pagato (ed in un'ottica restitutoria), attraverso il rimborso del 90% per cento di quanto versato; ciò dovendosi riconoscere alla disposizione indicata carattere di "ius superveniens"tale da rendere quanto già versato non dovuto "ex post"(cfr. Cass. 12/06/2012, n. 9577; Cass. 20/12/2012, n. 23589; Cass. 31/05/2013, n. 13760).

2.4. Quanto alla vexata quaestio – che ha indotto la difesa erariale a richiedere la trattazione in pubblica udienza - v a ribadito che la tesi della titolarità esclusiva in capo al sostituto di imposta del diritto alla richiesta del rimborso rispetto alle ritenute operate sulla retribuzione del lavoratore quale desumibile dal riferimento testuale alle imposte "versate" non può assumere il significato scriminante che intende attribuirgli l'amministrazione, non rinvenendosi in materia ragione alcuna per derogare al principio fissato dall'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in forza del quale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. sostituto d'imposta), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (c.d. sostituito), rimanendo quest'ultimo, comunque, il contribuente/debitore principale e come tale beneficiario diretto del provvedimento agevolativo di che trattasi» (Cass. 14/07/2017, n. 17472; Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass. 13/11/2019, n. 29399).

Pertanto, si deve confermare che il lavoratore, che si identifica con il contribuente, vanta e può esercitare il diritto al rimborso per le somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d'imposta.

2.5. Tale principio ha peraltro recentemente trovato l'avallo del legislatore che con l'art. 16-octies, comma 1, lett. b), della legge n. 123 del 2017, di conversione con modifiche del d.l. n. 91 del 2017, ha modificato l'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 specificando espressamente che tra «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, («...1 che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni» e che «hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa,..1 al rimborso di quanto indebitamente versato»), sono «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite».

Nel senso dell'effettiva spettanza del rimborso ai lavoratori dipendenti si è espressa anche l'Agenzia delle entrate nel provvedimento direttoriale, prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017 emesso ai sensi del terzo periodo del novellato comma 665 dell'art. 1 della legge 190 del 2014, che prevede che «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma».

2.6. Al riguardo va rilevato che, invariata la previsione del limite di spesa fissato nella misura «pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017» , la novella introdotta dalla legge n. 123 del 2017, art. 16- octies, comma 1, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati «nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma» (primo periodo del comma 665 modificato dalla lettera a) del citato art. 16-octies, comma 1), ovvero nei limiti dei suddetti 90 milioni di curo complessivi per il triennio 2015-2017, stabilendo che «in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute» e che «a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi» (quinto periodo del comma 665 come introdotto dalla lettera b) del citato art. 16-octies, comma 1), demandando al direttore dell'Agenzia delle entrate l'emanazione di un provvedimento che stabilisca «le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma», in precedenza riservando il citato comma 665 al Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione di un «decreto» con cui stabilire «i criteridi assegnazione dei predetti fondi».

Tutto quanto premessorende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già consolidatamente enunciati in materia da questa Corte (ex multis, solo per le ultime, cfr. Cass. nn. 29899 - 2 9399 - 29384 - 29382 - 27859 - 27602 - 27601 - 27586 del 2017) e dunque "decidibile" l'odierno ricorso con rito camerale a mente degli artt. 375 e 380-biscod. proc. civ., senza la necessità della celebrazione della pubblica udienza, pur sollecitata dalla difesa erariale.

2.7. In relazione, poi, alla doglianza afferente alla decadenza del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso, l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015, vigente dal primo gennaio 2015) ha stabilito che: «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d. lgs 31 dicembre 1992,n. 546 e successive modificazioni.

Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del d.l.31 dicembre 2007, n. 248».

Tale disposizione, emanata dopo che presso questa Corte si era formato un orientamento favorevole all'estensione del beneficio a favore anche di coloro che avevano già pagato le imposte dovute (Cass. 01/10/2007, n. 20641; Cass. 07/05/2010, n. 11133; Cass.10/05/2010, n. 11247; Cass. 12/06/2022, n. 9577), costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248.

Nel caso di specie, l’istanza di rimborso è stata depositata in data 7 marzo 2008, per come riferisce anche la difesa erariale, ed è quindi tempestivo tenuto conto della natura biennale di detto termine e della sua decorrenza (dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]) siccome individuat a dalla normativa di interpretazione autentica.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1–quaterdel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6584/16 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 53/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – sezione staccata di Catania - n. 3555 / 18 / 15 , depositata in data 19 agosto 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi la C.t.p. di Ragusa il silenzio / rifiuto dell’ istanza di rimborso ex art . 9 , comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, istanza afferente al rimborso dell’IRPEF e dell’ILOR per gli anni 1990 , 1991 e 1992 (di € 7. 170,61) in base [OSCURATO:PERSONA]. Ist. Rimb. IRPEF 1990-92 alla definizione automatica delle posizioni fiscali a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, interessant e le provinciedi Catania, Ragusa e Siracusa . Invero, a seguito del sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, l'art. 1 dell'ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057 sospendeva, per i soggetti colpiti dalle calamità naturali, ed individuate con separato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, contributiva, civilistica ed amministrativa. Successivamente il contribuente effettuava il versamento delle imposte dovute e non versate in virtù della detta sospensione. In seguito, al fine di definire le problematiche connesse al mancato versamento dei tributi dichiarati sospesi a seguito degli eventi sismici, il legislatore, con l'art. 9, comma 17 della legge n. 289 del 2002, consentiva ai soggetti colpiti dal sisma di definire in via agevolata la posizione relativa agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 con il versamento, «entro il 16 aprile 2003, dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo, a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%». 2. La C.t.p. accoglieva il ricorso e avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi la C.t.r. della Sicilia che, con la costituzione del contribuente, rigettava l’appello con la sentenza n. n. 3555/18/15, depositata in data 19 agosto 2015. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Si è costituito in giudizio con controricorso il contribuente chiedendo il rigetto del ricorso. L’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di trattazione in pubblica udienza. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 per la quale non sono state presentate memorie. Considerato che: 1.1Con il primo motivo di ricorso, rubricato: «Violazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché artt. 12 e 14 delle preleggi e 112 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.)», la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reputato sussistenti le condizioni per il rimborso richiamando la normativa sopravvenuta di cui all’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 omettendo di pronunciarsi sulla questione della rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’art. 21, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) », la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha pronunciato sull’eccezione di decadenza dall’istanza di rimborso proposta in appello siccome ritenuto maturato, alla data della richiesta del rimborso, ossia 7 marzo 2008, il termine di decadenza per la contribuente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati. 2.2. Preliminarmente, va rilevato che non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicitapronunzia di rigetto dell'eccezione medesima (Cass. 06/11/2020, n. 24593). Costituisce principio consolidato di questa Corte che, ove il Giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure con una motivazione inadeguata, la Corte di cassazione, nell'esercizio del potere correttivo attribuitole dall' deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cass. Sez.U. 25/11/2008, n. 28054). Più precisamente, la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 cod. p roc . c iv ., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass.02/02/2017, n. 2731). 2.3. Tanto premesso, con riferimento alla doglianza relativa alla rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti, questa Corte hareiteratamente affermato il principio secondo cui la disciplina prevista dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in relazione alle annualità 1990, 1991 e 1992, a favore dei soggetti colpiti dal sisma 13/16 dicembre 1990, investente le province di Catania, Ragusa e Siracusa, deve intendersi articolata in duplice prospettiva: in favore di chi non ha effettuato pagamenti, mediante il versamento nel termine stabilito, a definizione della relativa posizione fiscale, del solo 10% del dovuto; in favoredi chi ha pagato (ed in un'ottica restitutoria), attraverso il rimborso del 90% per cento di quanto versato; ciò dovendosi riconoscere alla disposizione indicata carattere di "ius superveniens"tale da rendere quanto già versato non dovuto "ex post"(cfr. Cass. 12/06/2012, n. 9577; Cass. 20/12/2012, n. 23589; Cass. 31/05/2013, n. 13760). 2.4. Quanto alla vexata quaestio – che ha indotto la difesa erariale a richiedere la trattazione in pubblica udienza - v a ribadito che la tesi della titolarità esclusiva in capo al sostituto di imposta del diritto alla richiesta del rimborso rispetto alle ritenute operate sulla retribuzione del lavoratore quale desumibile dal riferimento testuale alle imposte "versate" non può assumere il significato scriminante che intende attribuirgli l'amministrazione, non rinvenendosi in materia ragione alcuna per derogare al principio fissato dall'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in forza del quale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. sostituto d'imposta), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (c.d. sostituito), rimanendo quest'ultimo, comunque, il contribuente/debitore principale e come tale beneficiario diretto del provvedimento agevolativo di che trattasi» (Cass. 14/07/2017, n. 17472; Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass. 13/11/2019, n. 29399). Pertanto, si deve confermare che il lavoratore, che si identifica con il contribuente, vanta e può esercitare il diritto al rimborso per le somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d'imposta. 2.5. Tale principio ha peraltro recentemente trovato l'avallo del legislatore che con l'art. 16-octies, comma 1, lett. b), della legge n. 123 del 2017, di conversione con modifiche del d.l. n. 91 del 2017, ha modificato l'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 specificando espressamente che tra «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, («...1 che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni» e che «hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa,..1 al rimborso di quanto indebitamente versato»), sono «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite». Nel senso dell'effettiva spettanza del rimborso ai lavoratori dipendenti si è espressa anche l'Agenzia delle entrate nel provvedimento direttoriale, prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017 emesso ai sensi del terzo periodo del novellato comma 665 dell'art. 1 della legge 190 del 2014, che prevede che «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma». 2.6. Al riguardo va rilevato che, invariata la previsione del limite di spesa fissato nella misura «pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017» , la novella introdotta dalla legge n. 123 del 2017, art. 16- octies, comma 1, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati «nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma» (primo periodo del comma 665 modificato dalla lettera a) del citato art. 16-octies, comma 1), ovvero nei limiti dei suddetti 90 milioni di curo complessivi per il triennio 2015-2017, stabilendo che «in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute» e che «a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi» (quinto periodo del comma 665 come introdotto dalla lettera b) del citato art. 16-octies, comma 1), demandando al direttore dell'Agenzia delle entrate l'emanazione di un provvedimento che stabilisca «le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma», in precedenza riservando il citato comma 665 al Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione di un «decreto» con cui stabilire «i criteridi assegnazione dei predetti fondi». Tutto quanto premessorende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già consolidatamente enunciati in materia da questa Corte (ex multis, solo per le ultime, cfr. Cass. nn. 29899 - 2 9399 - 29384 - 29382 - 27859 - 27602 - 27601 - 27586 del 2017) e dunque "decidibile" l'odierno ricorso con rito camerale a mente degli artt. 375 e 380-biscod. proc. civ., senza la necessità della celebrazione della pubblica udienza, pur sollecitata dalla difesa erariale. 2.7. In relazione, poi, alla doglianza afferente alla decadenza del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso, l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015, vigente dal primo gennaio 2015) ha stabilito che: «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d. lgs 31 dicembre 1992,n. 546 e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del d.l.31 dicembre 2007, n. 248». Tale disposizione, emanata dopo che presso questa Corte si era formato un orientamento favorevole all'estensione del beneficio a favore anche di coloro che avevano già pagato le imposte dovute (Cass. 01/10/2007, n. 20641; Cass. 07/05/2010, n. 11133; Cass.10/05/2010, n. 11247; Cass. 12/06/2022, n. 9577), costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248. Nel caso di specie, l’istanza di rimborso è stata depositata in data 7 marzo 2008, per come riferisce anche la difesa erariale, ed è quindi tempestivo tenuto conto della natura biennale di detto termine e della sua decorrenza (dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]) siccome individuat a dalla normativa di interpretazione autentica. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1–quaterdel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia de
Sentenza Cassazione n. 30899/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris