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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04911/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 10 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di Verona il 5 maggio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver emesso, nella qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione della imposta sul valore aggiunto per l'anno 2014; fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], con recidiva reiterata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sostenendo carenza di motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. ed intervenuta prescrizione, è inammissibile per aspecificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, non avendo il ricorrente, a fronte di un'ampia motivazione sulla responsabilità penale dell'imputato (v. pag. 6 della sentenza impugnata), spiegato quali fossero le cause di non punibilità dedotte e non esaminate dalla Corte territoriale, né quando fosse maturato il termine prescrizionale, considerato peraltro che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la recidiva reiterata, seppur in regime di equivalenza alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, che, ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., eleva della metà il massimo edittale della pena - sei anni di reclusione, in ragione dell'epoca di commissione dei fatti - e, conseguentemente, il termine di prescrizione ordinario e quello massimo.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'il dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 10 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di Verona il 5 maggio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver emesso, nella qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione della imposta sul valore aggiunto per l'anno 2014; fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], con recidiva reiterata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sostenendo carenza di motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. ed intervenuta prescrizione, è inammissibile per aspecificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, non avendo il ricorrente, a fronte di un'ampia motivazione sulla responsabilità penale dell'imputato (v. pag. 6 della sentenza impugnata), spiegato quali fossero le cause di non punibilità dedotte e non esaminate dalla Corte territoriale, né quando fosse maturato il termine prescrizionale, considerato peraltro che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la recidiva reiterata, seppur in regime di equivalenza alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, che, ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., eleva della metà il massimo edittale della pena - sei anni di reclusione, in ragione dell'epoca di commissione dei fatti - e, conseguentemente, il termine di prescrizione ordinario e quello massimo. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'il dice
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