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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 10618/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28254-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (GIA' [OSCURATO:PERSONA]), GIOFFRE' [OSCURATO:PERSONA], GIOFFRE' ANNAGIULIA, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (5 SCAPPATICCI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1436/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/074202 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], anche nella veste di socio liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alfonso e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1436/2019 della Corte d'Appello di Catanzaro, pubblicata il 2 luglio 2019, articolando tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria.

I ricorrenti deducono in premessa di fatto di aver convenuto, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:SOCIETA], per sentirla condannare, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti a causa di un incendio che aveva interessato un terreno di proprietà della società Gioffrè e l'intero complesso aziendale, propagandosi da un'area appartenente alla convenuta.

Il Tribunale, ritenuti meritevoli di risarcimento solo i danni derivanti dalla perdita di beni strumentali all'esercizio dell'attività aziendale, di utili derivanti dalla attività commerciale e dell'avviamento e non anche il lucro cessante e quelli asseritamente derivanti dalla perdita di occasione di Ric. 2020 n. 28254 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -2- sfruttamento edilizio del suolo, con la sentenza n. 1880/2017, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava la società convenuta al pagamento di euro 390.900,00; rigettava la domanda riconvenzionale con cui [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva di accertare il concorso colposo dei danneggiati e quella, subordinata, di detrazione dell'indennizzo assicurativo dal risarcimento riconosciuto, ritenendola tardivamente formulata; regolava le spese di lite e di CTU, compensandole per un terzo, e ponendo i restanti due terzi a cario della convenuta.

Con sentenza n. 1436/2019, la Corte d'Appello di Catanzaro, investita del gravame della sentenza di prime cure da [OSCURATO:SOCIETA], riformava la decisione del Tribunale, disponendo la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di euro 390.990,00 e la detrazione di euro 248.665,28 già percepiti dagli appellati, ritenendo erronea la statuizione del Tribunale di Catanzaro che aveva ritenuto tardivamente proposta, solo con la comparsa conclusionale, la domanda riconvenzionale di compensati° lucri cum damno, compensava le spese di lite nella misura di 3/4, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, e poneva il resto a carico della parte soccombente.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che: 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 345 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale illegittimamente acquisito agli Ric. 2020 n. 28254 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -3- atti di causa documentazione che controparte era ormai inibita a produrre, fondandovi la decisione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] all'udienza del 23 maggio 2018 avrebbe inammissibilmente allegato agli atti di causa una missiva di Unipolsai, relativa all'indennizzo loro corrisposto, omettendo di giustificare la mancata produzione nel giudizio di prime cure - e la Corte territoriale ne avrebbe tenuto erroneamente conto, effettuandone il diffalco, senza accertare la ricorrenza dei presupposti, cui l'art. 345 c.p.c. subordina la produzione di nuovi documenti in appello.

I ricorrenti aggiungono che nel corso del giudizio di primo grado [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto l'emissione, ex art.210 c.p.c., di un ordine di esibizione rivolto a [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la polizza assicurativa asseritamente stipulata dalla ditta Gioffrè ed eventuali quietanze di pagamento.

Adducendo che la compagnia di assicurazioni non aveva ottemperato all'ordine di esibizione, [OSCURATO:SOCIETA] otteneva di essere autorizzata a reiterare la notifica dell'ordine di esibizione, ometteva, però, di dimostrare di aver provveduto alla notifica, non adduceva alcuna giustificazione e non reiterava la richiesta, limitandosi nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, a richiamare genericamente il contenuto dei precedenti atti difensivi.

Secondo i ricorrenti, ai sensi degli artt. 95 disp. att. c.p.c. e 210 c.p.c., la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare rinunciata la richiesta; né avrebbe potuto tener conto del riscontro della richiesta avvenuto dopo la sentenza di prime cure, in assenza di prova che [OSCURATO:SOCIETA] si fosse attivata ritualmente in precedenza; peraltro, la impresa che aveva provveduto ad ottemperare tardivamente all'ordine Ric. 2020 n. 28254 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -4- di esibizione non era quella destinataria del medesimo né la documentazione inviata era quella oggetto della richiesta. 2.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c., per carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.

La tesi dei ricorrenti è che, quand'anche si accedesse all'idea che la compensatío lucri cum damno non soggiace alle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c., la sentenza sarebbe viziata sotto il profilo motivazionale, non avendo esplicitato le ragioni del suo convincimento - limitandosi a rinviare all'apposita documentazione depositata - e senza accertare ed asseverare se i danni oggetto del risarcimento fossero i medesimi, né se l'indennizzo fosse stato effettivamente corrisposto. 3.Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 6, comma 2, dm 127/2004 nonché del dm 37/2018.

Oggetto di censura è la statuizione con cui il giudice a quo ha compensato per 3/4 le spese di lite, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, e posto la parte restante a carico di [OSCURATO:SOCIETA], in applicazione del principio della soccombenza, liquidandole «con riferimento a quanto indicato dei ddmm 55/2014 e 37/2018, causa del valore compreso nel range che va da euro 260.001 ad euro 520.000, esclusione della fase istruttoria in appello perché non tenuta».

Gli errori consisterebbero nell'avere compensato le spese di lite in una misura maggiore rispetto a quella disposta in sede di giudizio di prime cure, senza validamente esporre le ragioni del proprio convincimento, nell'avere liquidato le spese, scendendo al di sotto dello scaglione di riferimento, nel non aver tenuto conto Ric. 2020 n. 28254 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -5- 7 che il valore della causa avrebbe dovuto calcolarsi in base all'oggetto della domanda al momento iniziale della lite, senza dare rilievo ad eventuali detrazioni, decurtazioni e riduzioni operate al termine del giudizio.

Tantomeno la sentenza avrebbe tenuto conto del numero delle parti difese dallo stesso difensore, ben sei, e della complessità delle questioni trattate.

4. In considerazione della natura controversa di alcune delle questioni evocate, questa Corte ritiene opportuna la trattazione del ricorso in Pubblica Udienza.

PQM La Corte dispone la trattazione del ricorso in Pubblica Udienza e il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in data 2/03/2022 dalla Sesta sezione civile, sottosezione terza,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28254-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (GIA' [OSCURATO:PERSONA]), GIOFFRE' [OSCURATO:PERSONA], GIOFFRE' ANNAGIULIA, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (5 SCAPPATICCI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1436/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/074202 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], anche nella veste di socio liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alfonso e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1436/2019 della Corte d'Appello di Catanzaro, pubblicata il 2 luglio 2019, articolando tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria. I ricorrenti deducono in premessa di fatto di aver convenuto, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:SOCIETA], per sentirla condannare, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti a causa di un incendio che aveva interessato un terreno di proprietà della società Gioffrè e l'intero complesso aziendale, propagandosi da un'area appartenente alla convenuta. Il Tribunale, ritenuti meritevoli di risarcimento solo i danni derivanti dalla perdita di beni strumentali all'esercizio dell'attività aziendale, di utili derivanti dalla attività commerciale e dell'avviamento e non anche il lucro cessante e quelli asseritamente derivanti dalla perdita di occasione di Ric. 2020 n. 28254 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- sfruttamento edilizio del suolo, con la sentenza n. 1880/2017, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava la società convenuta al pagamento di euro 390.900,00; rigettava la domanda riconvenzionale con cui [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva di accertare il concorso colposo dei danneggiati e quella, subordinata, di detrazione dell'indennizzo assicurativo dal risarcimento riconosciuto, ritenendola tardivamente formulata; regolava le spese di lite e di CTU, compensandole per un terzo, e ponendo i restanti due terzi a cario della convenuta. Con sentenza n. 1436/2019, la Corte d'Appello di Catanzaro, investita del gravame della sentenza di prime cure da [OSCURATO:SOCIETA], riformava la decisione del Tribunale, disponendo la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di euro 390.990,00 e la detrazione di euro 248.665,28 già percepiti dagli appellati, ritenendo erronea la statuizione del Tribunale di Catanzaro che aveva ritenuto tardivamente proposta, solo con la comparsa conclusionale, la domanda riconvenzionale di compensati° lucri cum damno, compensava le spese di lite nella misura di 3/4, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, e poneva il resto a carico della parte soccombente. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 345 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale illegittimamente acquisito agli Ric. 2020 n. 28254 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -3- atti di causa documentazione che controparte era ormai inibita a produrre, fondandovi la decisione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] all'udienza del 23 maggio 2018 avrebbe inammissibilmente allegato agli atti di causa una missiva di Unipolsai, relativa all'indennizzo loro corrisposto, omettendo di giustificare la mancata produzione nel giudizio di prime cure - e la Corte territoriale ne avrebbe tenuto erroneamente conto, effettuandone il diffalco, senza accertare la ricorrenza dei presupposti, cui l'art. 345 c.p.c. subordina la produzione di nuovi documenti in appello. I ricorrenti aggiungono che nel corso del giudizio di primo grado [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto l'emissione, ex art.210 c.p.c., di un ordine di esibizione rivolto a [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la polizza assicurativa asseritamente stipulata dalla ditta Gioffrè ed eventuali quietanze di pagamento. Adducendo che la compagnia di assicurazioni non aveva ottemperato all'ordine di esibizione, [OSCURATO:SOCIETA] otteneva di essere autorizzata a reiterare la notifica dell'ordine di esibizione, ometteva, però, di dimostrare di aver provveduto alla notifica, non adduceva alcuna giustificazione e non reiterava la richiesta, limitandosi nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, a richiamare genericamente il contenuto dei precedenti atti difensivi. Secondo i ricorrenti, ai sensi degli artt. 95 disp. att. c.p.c. e 210 c.p.c., la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare rinunciata la richiesta; né avrebbe potuto tener conto del riscontro della richiesta avvenuto dopo la sentenza di prime cure, in assenza di prova che [OSCURATO:SOCIETA] si fosse attivata ritualmente in precedenza; peraltro, la impresa che aveva provveduto ad ottemperare tardivamente all'ordine Ric. 2020 n. 28254 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -4- di esibizione non era quella destinataria del medesimo né la documentazione inviata era quella oggetto della richiesta. 2.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c., per carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. La tesi dei ricorrenti è che, quand'anche si accedesse all'idea che la compensatío lucri cum damno non soggiace alle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c., la sentenza sarebbe viziata sotto il profilo motivazionale, non avendo esplicitato le ragioni del suo convincimento - limitandosi a rinviare all'apposita documentazione depositata - e senza accertare ed asseverare se i danni oggetto del risarcimento fossero i medesimi, né se l'indennizzo fosse stato effettivamente corrisposto. 3.Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 6, comma 2, dm 127/2004 nonché del dm 37/2018. Oggetto di censura è la statuizione con cui il giudice a quo ha compensato per 3/4 le spese di lite, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, e posto la parte restante a carico di [OSCURATO:SOCIETA], in applicazione del principio della soccombenza, liquidandole «con riferimento a quanto indicato dei ddmm 55/2014 e 37/2018, causa del valore compreso nel range che va da euro 260.001 ad euro 520.000, esclusione della fase istruttoria in appello perché non tenuta». Gli errori consisterebbero nell'avere compensato le spese di lite in una misura maggiore rispetto a quella disposta in sede di giudizio di prime cure, senza validamente esporre le ragioni del proprio convincimento, nell'avere liquidato le spese, scendendo al di sotto dello scaglione di riferimento, nel non aver tenuto conto Ric. 2020 n. 28254 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -5- 7 che il valore della causa avrebbe dovuto calcolarsi in base all'oggetto della domanda al momento iniziale della lite, senza dare rilievo ad eventuali detrazioni, decurtazioni e riduzioni operate al termine del giudizio. Tantomeno la sentenza avrebbe tenuto conto del numero delle parti difese dallo stesso difensore, ben sei, e della complessità delle questioni trattate. 4. In considerazione della natura controversa di alcune delle questioni evocate, questa Corte ritiene opportuna la trattazione del ricorso in Pubblica Udienza. PQM La Corte dispone la trattazione del ricorso in Pubblica Udienza e il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in data 2/03/2022 dalla Sesta sezione civile, sottosezione terza,
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