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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 settembre 2023

Cassazione n. 42362/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze – all’esito di trattazione cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 – ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pisa in data 2 marzo 2017 , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere in ordine al delitto di furto aggravato contestatole al capo d) , confermando la condanna in relazione al residuo reato exartt. 110-628 cod. pen. di cui al capo c).

2. Ricorre per cassazionela suddetta imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando, articolando due motivi di impugnazione, la nullità della notifica all’appellante del decreto di citazione a giudizio e la conseguente lesione del contraddittorio.3.

Il ricorso è tardivo.

La sentenza è stata depositata il 5 settembre 2023, nel rispetto del termine di novanta giorni indicati al momento della decisione in data 8 giugno 202 4 .

Il termine di quarantacinque giorni, a far data dal 6 settembre 2023,ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. è,dunque, scaduto il 21 ottobre 2023 .

L’atto di impugnazione è stato presentato solo il 3 novembre2023.

Non risulta, peraltro, applicabile la disposizione di cui all’art. 585, comma 1- bis, cod. proc. pen., in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato(Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332-01).

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannat a al pagamento dellespese processuali e , a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente , v alutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 novembre2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze – all’esito di trattazione cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 – ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pisa in data 2 marzo 2017 , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere in ordine al delitto di furto aggravato contestatole al capo d) , confermando la condanna in relazione al residuo reato exartt. 110-628 cod. pen. di cui al capo c). 2. Ricorre per cassazionela suddetta imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando, articolando due motivi di impugnazione, la nullità della notifica all’appellante del decreto di citazione a giudizio e la conseguente lesione del contraddittorio.3. Il ricorso è tardivo. La sentenza è stata depositata il 5 settembre 2023, nel rispetto del termine di novanta giorni indicati al momento della decisione in data 8 giugno 202 4 . Il termine di quarantacinque giorni, a far data dal 6 settembre 2023,ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. è,dunque, scaduto il 21 ottobre 2023 . L’atto di impugnazione è stato presentato solo il 3 novembre2023. Non risulta, peraltro, applicabile la disposizione di cui all’art. 585, comma 1- bis, cod. proc. pen., in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato(Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332-01). 4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannat a al pagamento dellespese processuali e , a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente , v alutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre2024 I
Decreto Cassazione n. 42362/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris