CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Brescia del 19 novembre 2021, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Cremona del 13 giugno 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, accertato in Montichiari il 14 dicembre 2015; Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, la difesa lamenta il vizio di rn,)tivazione e la violazione di legge (art 420 ter cod. proc. pen., in relazione agli ar:. 178 lett. C e 180 cod. proc. pen. e 24 Cost.), per avere il G.U.P. di Cremona respinto, in data 13 giugno 2019, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, che avrebbe voluto essere presente per rendere spontanee dichiarazioni, procedendo a pronunciare sentenza di condanna, pur in assenza di Ous, che si trovava in Siria ed era riuscito a prenotare un volo per il 2 luglio 2019, stante l'esistenza di un conflitto bellico in corso nel Paese dove si trovava. Evidenziato che, a pagina 5 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha diffusamente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le doglianze riferite al rigetto da parte del primo giudice dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato dell'udienza del 13 giugno 2019 (in cui era prevista la discussione del rito abbreviato ammesso all'udienza del 21 marzo 2019), risultando le decisioni di rigetto della richiesta di rinvio del G.U.P. prima, e quella della Corte di appello poi, sorrette da argomentazioni che, in quanto prive di profili di illogicità, non risultano sindacabili in sede di legittimità. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2