CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 36139/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso allc patti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (J9 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Bologna ha applicato a Jetinier péniffé-_u Gabrieli, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di mesi due di reclusione ed Euro 100 di multa in relazione al reato di furto tentato pluriaggravato in concorso, in rubrica alla medesima ascritto. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione in riferimento all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014). Nel caso in esame, la deduzione della ricorrente è manifestamente infondata, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493), come correttamente ritenuto dal Tribunale (pag. 4). 4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 22 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]