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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 05342/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10602/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 189 del 2022, resa tra le parti dal Tribunale di Enna, depositata 1'11 marzo 2022; C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 10602/2022 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dalla CONSIGLIERA RELATRICE dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso e l'affermazione della competenza del Tribunale di ENNA.

Rilevato che:

1. il [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva opposizione all'esecuzione presso terzi, iniziata da Giovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], fondata su un titolo esecutivo costituito da lodo arbitrale in data 21 giugno 2016 con cui il GRUPPO veniva condannato al pagamento della somma di complessivi Euro 58.327,43; il Tribunale di Enna, affermava la propria competenza e rigettava l'opposizione del [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e lo condannava al pagamento della somma corrispondente al valore delle quote dei predetti esecutanti, già soci del GRUPPO medesimo;

2. avverso la sentenza del Tribunale di Enna, il [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha proposto regolamento di competenza fondato su un unico motivo; gli intimati non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con l'unico motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la "violazione dell'art. 3 del d.

Lgs. n. 168/2003 e successive modifiche ed integrazioni"; anzitutto, reputa erroneo il sillogismo sviluppato dal giudice nella sentenza impugnata, nel ritenere che la controversia avesse ad oggetto il diritto dei creditori opposti a procedere ad esecuzione forzata, qualificando l'azione di opposizione come opposizione all'esecuzione e non, come in effetti è, opposizione agli atti esecutivi; aggiunge che, anche se qualificata come opposizione all'esecuzione, su di essa avrebbe dovuto ritenersi egualmente competente la Sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale 2 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 10602/2022 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi di Palermo; insiste nell'affermare che ciò che si denunciava con l'opposizione non era il diritto a procedere ad esecuzione in base al lodo arbitrale, ma le modalità con cui era necessario porre in essere detta esecuzione in conformità degli artt. 2473 c.c. e ss., che disciplinano il rimborso della quota sociale e richiama il dettato dell'art. 3 del decreto Igs. n. 168 del 2003 secondo cui la competenza della predetta sezione specializzata è prevista anche per le cause connesse rispetto a quelle espressamente attribuite;

2. il Collegio osserva che nella memoria del 30.11.2022 la società ricorrente ha dichiarato, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (notificato il 12.4.2022) che la sentenza impugnata le fosse stata comunicata il 16.3.2022; pertanto, come già ritenuto da questa Corte, allorché il ricorrente nulla abbia provato in ordine alla comunicazione dell'ordinanza che ha deciso sulla competenza, la S.C. può accertare d'ufficio tale questione "anche attingendo informazioni d'ufficio" (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24666 del 19/10/2017); in esito a tale accertamento, è risultato che la sentenza n. 189/2022, relativa al procedimento iscritto al n.

R.G. 399/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. è stata pubblicata in data 15 marzo 2022 e non è stata comunicata alle parti costituite (come da attestazione del funzionario giudiziario del Tribunale di Enna pervenuta a questa Corte per posta elettronica in data 6 dicembre 2022, ore 10.39); pertanto, ove risulti che il provvedimento non sia stato regolarmente comunicato al ricorrente, il termine per impugnare è quello c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., e non quello di cui all'art. 47, comma 2, c.p.c., ritenuto applicabile anche al regolamento di competenza (cfr. Cass. 15/05/2000, n. 6232, Cass. 16/07/2013); ne consegue che il ricorso per regolamento di competenza è tempestivo;

3. è pregiudiziale, rispetto all'esame del merito del ricorso, lo scrutinio della fondatezza dell'eccezione di nullità per difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito sollevata da parte ricorrente nella memoria. 3 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 10602/2022 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi va richiamato in proposito il principio di diritto a mente del quale «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (Cass., Sez. 3, 26/10/2018 n. 26049, Cass. Sez. 6 - 3, n. 4964 20/02/2019; Cass. Sez. 6-3, 06/06/2022 n. 18096); nella fattispecie in esame, risulta che i litisconsorti necessari non citati sono gli Istituti di credito (la Credem e la Banca di credito cooperativo [OSCURATO:PERSONA] di Regalbuto) che hanno subito un processo esecutivo per espropriazione presso terzi, i quali non risultano essere stati citati nel giudizio di merito e neppure sono stati evocati in questa sede; ne consegue che il presente giudizio in prime cure si è senz'altro svolto in mancanza di legittimati passivi necessari, e che il giudice ha deciso sulla competenza senza pregiudizialmente esaminare la sussistenza o meno dell'integrità del contraddittorio; va pure evidenziato che la questione della lesione del contraddigrio deve, alla luce di quanto sopra rimarcato, ritenersi non pretestuosa e fondata, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e, comunque, ben poteva essere sollevata in memoria, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (evincendosi la lesione in parola dalla stessa intestazione della sentenza impugnata in questa sede) in ogni stato e grado del processo a meno che non vi sia giudicato sul punto (v.

Cass., ord., 12/05/2020, n. 7055);

4. della sentenza impugnata va in definitiva disposta la caducazione e, ai sensi dell'art. 49 c.p.c., vanno rimesse le parti dinanzi al Tribunale di Enna, disponendosi che si proceda ad esaminare la questione relativa alla corretta costituzione del contraddittorio e a provvedere di conseguenza; non vi è luogo a provvedere per le spese del presente procedimento, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Per questi motivi La Corte dichiara caducata la sentenza impugnata disponendo ex art. 49 c.p.c. nei sensi di cui in motivazione. 4 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 10602/2022 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10602/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 189 del 2022, resa tra le parti dal Tribunale di Enna, depositata 1'11 marzo 2022; C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 10602/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dalla CONSIGLIERA RELATRICE dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso e l'affermazione della competenza del Tribunale di ENNA. Rilevato che: 1. il [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva opposizione all'esecuzione presso terzi, iniziata da Giovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], fondata su un titolo esecutivo costituito da lodo arbitrale in data 21 giugno 2016 con cui il GRUPPO veniva condannato al pagamento della somma di complessivi Euro 58.327,43; il Tribunale di Enna, affermava la propria competenza e rigettava l'opposizione del [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e lo condannava al pagamento della somma corrispondente al valore delle quote dei predetti esecutanti, già soci del GRUPPO medesimo; 2. avverso la sentenza del Tribunale di Enna, il [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha proposto regolamento di competenza fondato su un unico motivo; gli intimati non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con l'unico motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la "violazione dell'art. 3 del d. Lgs. n. 168/2003 e successive modifiche ed integrazioni"; anzitutto, reputa erroneo il sillogismo sviluppato dal giudice nella sentenza impugnata, nel ritenere che la controversia avesse ad oggetto il diritto dei creditori opposti a procedere ad esecuzione forzata, qualificando l'azione di opposizione come opposizione all'esecuzione e non, come in effetti è, opposizione agli atti esecutivi; aggiunge che, anche se qualificata come opposizione all'esecuzione, su di essa avrebbe dovuto ritenersi egualmente competente la Sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale 2 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 10602/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi di Palermo; insiste nell'affermare che ciò che si denunciava con l'opposizione non era il diritto a procedere ad esecuzione in base al lodo arbitrale, ma le modalità con cui era necessario porre in essere detta esecuzione in conformità degli artt. 2473 c.c. e ss., che disciplinano il rimborso della quota sociale e richiama il dettato dell'art. 3 del decreto Igs. n. 168 del 2003 secondo cui la competenza della predetta sezione specializzata è prevista anche per le cause connesse rispetto a quelle espressamente attribuite; 2. il Collegio osserva che nella memoria del 30.11.2022 la società ricorrente ha dichiarato, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (notificato il 12.4.2022) che la sentenza impugnata le fosse stata comunicata il 16.3.2022; pertanto, come già ritenuto da questa Corte, allorché il ricorrente nulla abbia provato in ordine alla comunicazione dell'ordinanza che ha deciso sulla competenza, la S.C. può accertare d'ufficio tale questione "anche attingendo informazioni d'ufficio" (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24666 del 19/10/2017); in esito a tale accertamento, è risultato che la sentenza n. 189/2022, relativa al procedimento iscritto al n. R.G. 399/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. è stata pubblicata in data 15 marzo 2022 e non è stata comunicata alle parti costituite (come da attestazione del funzionario giudiziario del Tribunale di Enna pervenuta a questa Corte per posta elettronica in data 6 dicembre 2022, ore 10.39); pertanto, ove risulti che il provvedimento non sia stato regolarmente comunicato al ricorrente, il termine per impugnare è quello c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., e non quello di cui all'art. 47, comma 2, c.p.c., ritenuto applicabile anche al regolamento di competenza (cfr. Cass. 15/05/2000, n. 6232, Cass. 16/07/2013); ne consegue che il ricorso per regolamento di competenza è tempestivo; 3. è pregiudiziale, rispetto all'esame del merito del ricorso, lo scrutinio della fondatezza dell'eccezione di nullità per difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito sollevata da parte ricorrente nella memoria. 3 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 10602/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi va richiamato in proposito il principio di diritto a mente del quale «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (Cass., Sez. 3, 26/10/2018 n. 26049, Cass. Sez. 6 - 3, n. 4964 20/02/2019; Cass. Sez. 6-3, 06/06/2022 n. 18096); nella fattispecie in esame, risulta che i litisconsorti necessari non citati sono gli Istituti di credito (la Credem e la Banca di credito cooperativo [OSCURATO:PERSONA] di Regalbuto) che hanno subito un processo esecutivo per espropriazione presso terzi, i quali non risultano essere stati citati nel giudizio di merito e neppure sono stati evocati in questa sede; ne consegue che il presente giudizio in prime cure si è senz'altro svolto in mancanza di legittimati passivi necessari, e che il giudice ha deciso sulla competenza senza pregiudizialmente esaminare la sussistenza o meno dell'integrità del contraddittorio; va pure evidenziato che la questione della lesione del contraddigrio deve, alla luce di quanto sopra rimarcato, ritenersi non pretestuosa e fondata, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e, comunque, ben poteva essere sollevata in memoria, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (evincendosi la lesione in parola dalla stessa intestazione della sentenza impugnata in questa sede) in ogni stato e grado del processo a meno che non vi sia giudicato sul punto (v. Cass., ord., 12/05/2020, n. 7055); 4. della sentenza impugnata va in definitiva disposta la caducazione e, ai sensi dell'art. 49 c.p.c., vanno rimesse le parti dinanzi al Tribunale di Enna, disponendosi che si proceda ad esaminare la questione relativa alla corretta costituzione del contraddittorio e a provvedere di conseguenza; non vi è luogo a provvedere per le spese del presente procedimento, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. Per questi motivi La Corte dichiara caducata la sentenza impugnata disponendo ex art. 49 c.p.c. nei sensi di cui in motivazione. 4 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 10602/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile
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