Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23685/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida e per i provvedimenti conseguenti, nonché per la trasmissione della sentenza e degli atti al Prefetto territorialmente competente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt.590 bis e 590 ter cod. pen. (capo a), 189, comma 7, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 (capo b) commessi in Milano il 21 dicembre 2017 essendo tali reati estinti per esito positivo della messa alla prova.

Il giudice ha, inoltre, applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di anni uno e mesi sei.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata con unico motivo per inosservanza o erronea applicazione degli artt.189, comma 7, e 224 d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il ricorrente sostiene che l'estinzione del reato a seguito del buon esito della messa alla prova prescinde dall'accertamento di responsabilità penale dell'imputato, per cui la competenza alla irrogazione delle sanzioni amministrative è attribuita al Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada.

Chiede, pertanto, che la sentenza impugnata sia annullata nella parte in cui dispone la sospensione della patente di guida.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida e per i provvedimenti conseguenti, nonché per la trasmissione della sentenza e degli atti al Prefetto territorialmente competente.

4. Il ricorso è fondato.

Sebbene la sospensione della patente costituisca sanzione amministrativa accessoria alla condanna per il reato contestato al capo b), l'intervenuta estinzione di tale reato per esito positivo della messa alla prova preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale (Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348-01; Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016, Rossini, Rv. 267608-01; Sez. 4, n.40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819-01).

4.1. L'art.224, comma 3, cod. strada prevede infatti che, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, spetti al Prefetto procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

4.2. Tale regola trova, altresì, corrispondenza nell'art.221, comma 2, cod. strada che, nell'ipotesi di definizione del processo penale per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, stabilisce espressamente la cessazione della competenza del giudice penale in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa (Sez. 4, n. 43003 del 17/09/2015, Piredda, Rv. 26475201).

5. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, con trasmissione degli atti al Prefetto di Milano per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che elimina.

Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Milano per quanto di competenza.

Così deciso il 10 giugno 022 ensore [OSCURATO:PERSONA] dente rrao Donatlla 17erranti DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida e per i provvedimenti conseguenti, nonché per la trasmissione della sentenza e degli atti al Prefetto territorialmente competente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt.590 bis e 590 ter cod. pen. (capo a), 189, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 (capo b) commessi in Milano il 21 dicembre 2017 essendo tali reati estinti per esito positivo della messa alla prova. Il giudice ha, inoltre, applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di anni uno e mesi sei. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata con unico motivo per inosservanza o erronea applicazione degli artt.189, comma 7, e 224 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Il ricorrente sostiene che l'estinzione del reato a seguito del buon esito della messa alla prova prescinde dall'accertamento di responsabilità penale dell'imputato, per cui la competenza alla irrogazione delle sanzioni amministrative è attribuita al Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada. Chiede, pertanto, che la sentenza impugnata sia annullata nella parte in cui dispone la sospensione della patente di guida. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida e per i provvedimenti conseguenti, nonché per la trasmissione della sentenza e degli atti al Prefetto territorialmente competente. 4. Il ricorso è fondato. Sebbene la sospensione della patente costituisca sanzione amministrativa accessoria alla condanna per il reato contestato al capo b), l'intervenuta estinzione di tale reato per esito positivo della messa alla prova preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale (Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348-01; Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016, Rossini, Rv. 267608-01; Sez. 4, n.40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819-01). 4.1. L'art.224, comma 3, cod. strada prevede infatti che, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, spetti al Prefetto procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 4.2. Tale regola trova, altresì, corrispondenza nell'art.221, comma 2, cod. strada che, nell'ipotesi di definizione del processo penale per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, stabilisce espressamente la cessazione della competenza del giudice penale in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa (Sez. 4, n. 43003 del 17/09/2015, Piredda, Rv. 26475201). 5. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, con trasmissione degli atti al Prefetto di Milano per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che elimina. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Milano per quanto di competenza. Così deciso il 10 giugno 022 ensore [OSCURATO:PERSONA] dente rrao Donatlla 17erranti DEP
Sentenza Cassazione n. 23685/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris