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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04787/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4407/2013 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale, in data 23/10/2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della tempestiva richiesta difensiva di discussione orale in presenza; rilevata la ritualità delle notifiche e degli avvisi; rilevato altresì che la difesa non è intervenuta all'odierna udienza pubblica di discussione; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Velletri in data 31/05/2012 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa con interdizione temporanea dai pubblici uffici per il reato di riciclaggio.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, con formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla nullità di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Assume il ricorrente che lo stesso non fu in grado di partecipare al giudizio di primo grado perché detenuto per altra causa e non tradotto in udienza.

Invero, nella cronologia degli accadimenti, risulta che: -in data 25/06/2011 i Carabinieri di Chieti comunicavano che il Giosuè era stato ammesso al regime dell'affidamento in prova ai servizi sociali il giorno precedente; -tale regime era stato revocato in data 02/08/2011 ed il Giosuè veniva ristretto in carcere (casa circondariale di Velletri) ove rimaneva detenuto ininterrottamente sino al 14/02/2014; -il processo di primo grado si era concluso con sentenza in data 31/05/2012, con il Giosuè che (pur figurando nell'intestazione della sentenza come libero contumace) era certamente ancora detenuto per altra causa; -l'autorità giudiziaria non aveva disposto la traduzione del Giosuè per la partecipazione alle udienze di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dal consentito accesso agli atti, in ragione della dedotta violazione di legge, il Collegio verifica la sottoindicata cronologia degli accadimenti verificatisi: -all'udienza dibattimentale del 27/01/2011 avanti al Tribunale di Velletri, ove il Giosuè, già dichiarato contumace, non compariva, l'operante Carpinella faceva presente ai giudici che, nell'attualità, l'imputato risultava essere detenuto per altra causa presso la Casa circondariale di Chieti: nel medesimo contesto, il Tribunale, sospendeva l'udienza e differiva il processo alla data del 21/07/2011, ordinando la traduzione in aula dell'imputato per tale udienza di rinvio; -in data 01/07/2011 perveniva presso la cancelleria del Tribunale di Velletri comunicazione proveniente dalla Casa circondariale di Chieti i cui responsabili, restituendo l'ordine di traduzione per la successiva udienza del 21/07/2011 per sua ineseguibilità, notiziavano il giudicante del fatto che il Giosuè era stato t scarcerato nella precedente data del 24/06/2011 per avvenuto affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 d.P.R. 309/1990: all'atto della scarcerazione, l'imputato aveva eletto domicilio in Montecompatri (RM) via [OSCURATO:PERSONA] 19; -il processo di primo grado veniva quindi rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sempre nella contumacia del Giosuè e senza che pervenisse al Tribunale alcuna comunicazione (né che l'informazione fosse stata in altro modo veicolata o tale condizione diversamente documentata e validamente acquisita: ad es., attraverso la segnalazione del difensore o di altra parte processuale in udienza o fuori udienza) circa la persistenza o meno della disposta misura dell'affidamento in prova al servizio sociale: nella medesima udienza del 31/05/2012, veniva pronunciata la sentenza di primo grado; -la citazione dell'imputato per il giudizio di appello, celebratosi con unica udienza del 23/10/2017, e sempre in assenza di qualsivoglia altra comunicazione sullo stato di libertà del Giosuè, risulta del tutto rituale: anche in appello l'imputato viene giudicato come "libero contumace", a seguito della sua ingiustificata mancata comparizione.

3. Fermo quanto precede, nessun documento agli atti consente di comprovare l'affermazione del ricorrente circa l'avvenuta revoca del regime di affidamento in prova al servizio sociale a far data dal 02/08/2011 e del suo consequenziale ri-ingresso in carcere da tale data fino al 14/02/2014.

Della mancata successiva comunicazione al giudice del ripristinato stato detentivo non può farsi carico lo stesso giudice, atteso che, detta condizione, non era desumibile dagli atti (che, al contrario, documentavano la situazione esattamente opposta, ossia il sopravvenuto stato di libertà dell'imputato, dopo un pregresso stato detentivo regolarmente accertato), non era stata dichiarata o segnalata dalla parte interessata o da altri né risulta che detta informazione, attraverso qualsivoglia tipo diverso di forma comunicativa (rispetto alla dichiarazione in udienza), fosse stata in altro modo acquisita da parte del giudicante (cfr., Sez. 2, n. 27817 del 22/03/2019, Tostelli, Rv. 276563, in fattispecie assimilabile nei presupposti).

Il mancato assolvimento dell'onere comunicativo da parte dell'interessato e/o della sua difesa e la concomitante mancanza di qualsivoglia negligenza accertativa in capo al giudicante in considerazione della condotta del primo, determina la manifesta infondatezza del motivo.

3. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 09/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4407/2013 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale, in data 23/10/2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della tempestiva richiesta difensiva di discussione orale in presenza; rilevata la ritualità delle notifiche e degli avvisi; rilevato altresì che la difesa non è intervenuta all'odierna udienza pubblica di discussione; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Velletri in data 31/05/2012 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa con interdizione temporanea dai pubblici uffici per il reato di riciclaggio. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, con formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla nullità di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Assume il ricorrente che lo stesso non fu in grado di partecipare al giudizio di primo grado perché detenuto per altra causa e non tradotto in udienza. Invero, nella cronologia degli accadimenti, risulta che: -in data 25/06/2011 i Carabinieri di Chieti comunicavano che il Giosuè era stato ammesso al regime dell'affidamento in prova ai servizi sociali il giorno precedente; -tale regime era stato revocato in data 02/08/2011 ed il Giosuè veniva ristretto in carcere (casa circondariale di Velletri) ove rimaneva detenuto ininterrottamente sino al 14/02/2014; -il processo di primo grado si era concluso con sentenza in data 31/05/2012, con il Giosuè che (pur figurando nell'intestazione della sentenza come libero contumace) era certamente ancora detenuto per altra causa; -l'autorità giudiziaria non aveva disposto la traduzione del Giosuè per la partecipazione alle udienze di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Dal consentito accesso agli atti, in ragione della dedotta violazione di legge, il Collegio verifica la sottoindicata cronologia degli accadimenti verificatisi: -all'udienza dibattimentale del 27/01/2011 avanti al Tribunale di Velletri, ove il Giosuè, già dichiarato contumace, non compariva, l'operante Carpinella faceva presente ai giudici che, nell'attualità, l'imputato risultava essere detenuto per altra causa presso la Casa circondariale di Chieti: nel medesimo contesto, il Tribunale, sospendeva l'udienza e differiva il processo alla data del 21/07/2011, ordinando la traduzione in aula dell'imputato per tale udienza di rinvio; -in data 01/07/2011 perveniva presso la cancelleria del Tribunale di Velletri comunicazione proveniente dalla Casa circondariale di Chieti i cui responsabili, restituendo l'ordine di traduzione per la successiva udienza del 21/07/2011 per sua ineseguibilità, notiziavano il giudicante del fatto che il Giosuè era stato t scarcerato nella precedente data del 24/06/2011 per avvenuto affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 d.P.R. 309/1990: all'atto della scarcerazione, l'imputato aveva eletto domicilio in Montecompatri (RM) via [OSCURATO:PERSONA] 19; -il processo di primo grado veniva quindi rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sempre nella contumacia del Giosuè e senza che pervenisse al Tribunale alcuna comunicazione (né che l'informazione fosse stata in altro modo veicolata o tale condizione diversamente documentata e validamente acquisita: ad es., attraverso la segnalazione del difensore o di altra parte processuale in udienza o fuori udienza) circa la persistenza o meno della disposta misura dell'affidamento in prova al servizio sociale: nella medesima udienza del 31/05/2012, veniva pronunciata la sentenza di primo grado; -la citazione dell'imputato per il giudizio di appello, celebratosi con unica udienza del 23/10/2017, e sempre in assenza di qualsivoglia altra comunicazione sullo stato di libertà del Giosuè, risulta del tutto rituale: anche in appello l'imputato viene giudicato come "libero contumace", a seguito della sua ingiustificata mancata comparizione. 3. Fermo quanto precede, nessun documento agli atti consente di comprovare l'affermazione del ricorrente circa l'avvenuta revoca del regime di affidamento in prova al servizio sociale a far data dal 02/08/2011 e del suo consequenziale ri-ingresso in carcere da tale data fino al 14/02/2014. Della mancata successiva comunicazione al giudice del ripristinato stato detentivo non può farsi carico lo stesso giudice, atteso che, detta condizione, non era desumibile dagli atti (che, al contrario, documentavano la situazione esattamente opposta, ossia il sopravvenuto stato di libertà dell'imputato, dopo un pregresso stato detentivo regolarmente accertato), non era stata dichiarata o segnalata dalla parte interessata o da altri né risulta che detta informazione, attraverso qualsivoglia tipo diverso di forma comunicativa (rispetto alla dichiarazione in udienza), fosse stata in altro modo acquisita da parte del giudicante (cfr., Sez. 2, n. 27817 del 22/03/2019, Tostelli, Rv. 276563, in fattispecie assimilabile nei presupposti). Il mancato assolvimento dell'onere comunicativo da parte dell'interessato e/o della sua difesa e la concomitante mancanza di qualsivoglia negligenza accertativa in capo al giudicante in considerazione della condotta del primo, determina la manifesta infondatezza del motivo. 3. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 09/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]