CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27234 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica(PEC)[OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 388/01/20, depositata il 23 gennaio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1265/03/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso una comunicazione di preavviso di iscrizione di fermo, ex art. 86, comma 2, del d.P.R. n. 602/73 per mancato pagamento di presupposte tre cartelle esattoriali; - la contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 132 e 111 Cost., per avere la CTR confermato la illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo, con una motivazione apparente, contraddittoria e illogica, in quanto, dopo avere evidenziato il collegamento - posto a fondamento della pronuncia di primo grado - tra la riscontrata invalidità della notifica di due delle tre presupposte cartelle e la sproporzione del disposto fermo rispetto all'entità delle somme residuali dovute (relativa ad una sola cartella), ha rigettato l'appello dell'Ufficio per difetto di specificità del motivo di gravame concernente la accertata sproporzione del fermo, siccome fondato sulla eccepita regolarità della notifica delle altre due cartelle quale argomento, ad avviso della CTR, non correlato alla proporzionalità o meno dello strumento cautelare in questione. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto non specificamente articolato il motivo di gravame concernente il capo della sentenza di primo grado relativo alla accertata sproporzione del fermo. 3.11 primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 3.1.Va precisato, in particolare, che costituisce ius receptum (in termini, ex plurimís, Cass. n. 2876 del 2017; Cass. n. 22949 del 2018) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l'obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento", quale "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale" è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che "l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità" e che "le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti". Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; v. da ultimo Cass.22949 del 2018). Come da ultimo precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020); Nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, in quanto, premesse le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado concretantesi nella valorizzazione della riscontrata omessa notifica di due delle tre cartelle esattoriali presupposte all'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione di fermo e nella conseguente sproporzione del disposto fermo rispetto all'entità delle residuali somme dovute (in relazione alla sola cartella notificata) - incorrendo in una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile - dopo avere accertato la validità di notifica delle due cartelle in forza di un giudicato esterno, ha ritenuto affetto da carenza di specificità l'altro motivo di appello dell'Ufficio che aggrediva la sentenza di primo grado relativamente alla stimata sproporzione della disposta misura cautelare, in quanto incentrato sulla eccepita regolarità della notifica delle altre due cartelle ("è evidente come non vi possa essere alcun nesso di derivazione logico o giuridico tra l'accertata ritualità della notifica e la proporzionalità o meno dello strumento cautelare utilizzato") ancorché la censura proposta ("conseguentemente anche l'accertata sproporzione tra 11 residuo credito portato dalla cartella n. 03020130004813887000 e il provvedimento impugnato viene meno, per effetto, appunto della riconosciuta regolarità della notifica anche delle altre due cartelle sottese per effetto della sentenza emessa nel procedimento 1615/2015 REG dalla CTP di Catanzaro sez. 5, passata in giudicato") fosse, peraltro, proprio alla luce delle riportate ragioni sottese alla sentenza di primo grado, perfettamente incidente sul contesto strutturale logico-giuridico della decisione. In tal modo, la motivazione della CTR, fondata su affermazioni tra loro logicamente inconciliabili, non rende percepibile l'effettiva ratio decidendi. 3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizi