CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 26064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente infondati, perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10556 del 07/11/2018, dep. 2019, Teardo, Rv. 274887 - 01; Sez. 1, n. 35630 del 04/05/2012, Critti, Rv. 253182 - 01) né la memoria difensiva presentata può valere a far superare tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.