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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 02691/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 06712/1991 in Albania, avverso la sentenza del ;17/10/2023 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, riformando, su appello del Pubblico ministero, la decisione del Tribunale di Venezia, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 110 e 56 cod. pen. e 73, comma 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per l'acquisto e la detenzione illecita, perché finalizzate alla cessione, di 2 chilogrammi di eroina.2.

Nel ricorso presentato dal difensore di Kanina si chiede l'annullamento della sentenza.

2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio della motivazione perché si fonda soltanto su una valutazione dei dati acquisiti diversa rispetto a quella del Tribunale ma non contiene la motivazione rafforzata che è necessaria per la sua reformabb in pejus.

2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'obbligo di rinnovare l'istruttoria ritenendo di valutare diversamente non la prova dichiarativa ma gli elementi d prova documentale offerti dalla informativa della Squadra mobile della Questura di Venezia del 10/06/2014 con i relativi allegati.

Si osserva che nell'appello del Pubblico ministero è stata evidenziata la particolare rilevanza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e che al giudizio in corso, trattandosi di giudizio ordinario (immediato) e non abbreviato non si applica la preclusione posta dal comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc pen. 2.3.

Con il terzo motivo, si deduce vizio della motivazione per avere contraddittoriamente affermato che Kanina era totalmente subordinato al coimputato Canaj (come precisato nel riconoscergli ile circostanze attenuanti generiche) e, al contempo, che egli, nello svolgimento dei fatti per i quali si procede, si intrattenne a contrattare con il Rapi, il che contraddice il riconoscimento della sua condizione di subordinazione a Canai.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce manifesta illogicità della motivazione per avere irragionevolmente ritenuto che il contratto di acquisto della droga fosse stato concluso da Kanina al momento dell'incontro fra questi e Rapi, poiché la lunga durata di una conversazione fra sconosciuti sarebbe incompatibile con il concomitante trasporto di due chilogrammi di eroina. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo, il terzo e il quarto dei motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati.

La Corte di appello ha riformato la sentenza del Tribunale sviluppando una argomentazione che esclude la natura occasionale dell'incontro fra il ricorrente e Rrapi, invece riconosciuta dal Tribunale.

Ha ritenuto che in quella occasione Kanina non dovesse esercitare un potere discrezionale circa la conclusione della compravendita di eroina perché l'affare era già stato definito in tutti i suoi aspetti, sicché a lui non si richiedeva alcuna iniziativa, né era necessario che egli si avvicinasse alla autovettura di Rrapi, perché la consegna della droga doveva avvenire nelle mani del coimputato Suleo.Ha considerato che il ruolo di Kanina nella associazione diretta da Canaj è stato descritto dal testimone Hasani, che ha affermato di avere effettuato diverse consegne di droga per conto di Cabaj e sotto la vigilanza di Kanina e, analogamente, dalla testimone Conforti, che ha dichiarato di avere acquistato più volte droga da Kanina, ricordando che egli agiva sotto la direzione di Canaj, entrambi da lei individuati tramite un riconoscimento fotografico.

Ha specificato che il ricorrente e Rrapi sono stati osservati dalla Polizia giudiziaria avvicinarsi all'automobile di Sub o (il quale il 19/02/2014 era stato accolto all'aeroporto di Venezia da Kanina e da Canaj), dentro la quale furono trovati due chilogrammi di eroina, e che dopo l'arresto di Rrapi, Canaj (al quale, nell'imminenza della consegna della droga Rrapi aveva inviato due messaggi anche recandosi presso la sua abitazione) chiamò due volte Kanina, il quale gli raccomandò di non muoversi.

La Corte di appello ha rimarcato che tra l'arrivo di Rrapi nel luogo dell'appuntamento e quello in cui questi fu osservato dirigersi, assieme a Kanina, verso l'autovettura del primo trascorse circa un'ora e mezza e ha osservato che è coerente con lo svolgimento dei fatti che i due si siano appartati per discutere delle modalità della consegna, mentre sarebbe improbabile che essi si siano attardati in nuove trattative quando già la droga era in fase di trasporto (ID. 7 ).

Su queste basi, ha concluso che l'incontro non fu causale e che Kanina aveva il ruolo di assicurarsi del buon esito della consegna, sicché tenne una condotta agevolatrice del reato, poiché consentì all'acquirente Canaj di non esporsi in presenza e, al contempo, di sovrintendere all'affare.

Il ricorso non evidenzia manifeste illogicità nella analitica ricostruzione dei fatti che la Corte d'appello ha sviluppato sulla base di pertinenti massime di esperienza confutando l'argomentazione a sostegno della sentenza di primo grado.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La Corte di appello ha argomentato che nel giudizio di primo grado l'attività istruttoria è consistita unicamente nell'acquisire al fascicolo per il dibattimento ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen. la prova documentale costituita dalla informativa redatta dalla [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Venezia il 10/05/204, con i relativi allegati, che riepiloga i risultati delle intercettazioni telefoniche e dei conseguenti servizi di osservazione e controlli della Polizia giudiziaria, sicché la sua diversa valutazione rispetto al Tribunale non ha riguardato una prova dichiarativa.

Ha peraltro precisato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno condotto a avviare le indagini, ma non riguardano specificamente l'episodio delittuoso del 3/03/2014 per il quale si procede.Va, al riguardo, ribadito che la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso di riforma della sentenza di assoluzione ricorre soltanto se al ribaltamento della decisione si giunga esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448; Sez. 2,n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694).

3. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 06712/1991 in Albania, avverso la sentenza del ;17/10/2023 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, riformando, su appello del Pubblico ministero, la decisione del Tribunale di Venezia, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 110 e 56 cod. pen. e 73, comma 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per l'acquisto e la detenzione illecita, perché finalizzate alla cessione, di 2 chilogrammi di eroina.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Kanina si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio della motivazione perché si fonda soltanto su una valutazione dei dati acquisiti diversa rispetto a quella del Tribunale ma non contiene la motivazione rafforzata che è necessaria per la sua reformabb in pejus. 2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'obbligo di rinnovare l'istruttoria ritenendo di valutare diversamente non la prova dichiarativa ma gli elementi d prova documentale offerti dalla informativa della Squadra mobile della Questura di Venezia del 10/06/2014 con i relativi allegati. Si osserva che nell'appello del Pubblico ministero è stata evidenziata la particolare rilevanza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e che al giudizio in corso, trattandosi di giudizio ordinario (immediato) e non abbreviato non si applica la preclusione posta dal comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc pen. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio della motivazione per avere contraddittoriamente affermato che Kanina era totalmente subordinato al coimputato Canaj (come precisato nel riconoscergli ile circostanze attenuanti generiche) e, al contempo, che egli, nello svolgimento dei fatti per i quali si procede, si intrattenne a contrattare con il Rapi, il che contraddice il riconoscimento della sua condizione di subordinazione a Canai. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce manifesta illogicità della motivazione per avere irragionevolmente ritenuto che il contratto di acquisto della droga fosse stato concluso da Kanina al momento dell'incontro fra questi e Rapi, poiché la lunga durata di una conversazione fra sconosciuti sarebbe incompatibile con il concomitante trasporto di due chilogrammi di eroina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo, il terzo e il quarto dei motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati. La Corte di appello ha riformato la sentenza del Tribunale sviluppando una argomentazione che esclude la natura occasionale dell'incontro fra il ricorrente e Rrapi, invece riconosciuta dal Tribunale. Ha ritenuto che in quella occasione Kanina non dovesse esercitare un potere discrezionale circa la conclusione della compravendita di eroina perché l'affare era già stato definito in tutti i suoi aspetti, sicché a lui non si richiedeva alcuna iniziativa, né era necessario che egli si avvicinasse alla autovettura di Rrapi, perché la consegna della droga doveva avvenire nelle mani del coimputato Suleo.Ha considerato che il ruolo di Kanina nella associazione diretta da Canaj è stato descritto dal testimone Hasani, che ha affermato di avere effettuato diverse consegne di droga per conto di Cabaj e sotto la vigilanza di Kanina e, analogamente, dalla testimone Conforti, che ha dichiarato di avere acquistato più volte droga da Kanina, ricordando che egli agiva sotto la direzione di Canaj, entrambi da lei individuati tramite un riconoscimento fotografico. Ha specificato che il ricorrente e Rrapi sono stati osservati dalla Polizia giudiziaria avvicinarsi all'automobile di Sub o (il quale il 19/02/2014 era stato accolto all'aeroporto di Venezia da Kanina e da Canaj), dentro la quale furono trovati due chilogrammi di eroina, e che dopo l'arresto di Rrapi, Canaj (al quale, nell'imminenza della consegna della droga Rrapi aveva inviato due messaggi anche recandosi presso la sua abitazione) chiamò due volte Kanina, il quale gli raccomandò di non muoversi. La Corte di appello ha rimarcato che tra l'arrivo di Rrapi nel luogo dell'appuntamento e quello in cui questi fu osservato dirigersi, assieme a Kanina, verso l'autovettura del primo trascorse circa un'ora e mezza e ha osservato che è coerente con lo svolgimento dei fatti che i due si siano appartati per discutere delle modalità della consegna, mentre sarebbe improbabile che essi si siano attardati in nuove trattative quando già la droga era in fase di trasporto (ID. 7 ). Su queste basi, ha concluso che l'incontro non fu causale e che Kanina aveva il ruolo di assicurarsi del buon esito della consegna, sicché tenne una condotta agevolatrice del reato, poiché consentì all'acquirente Canaj di non esporsi in presenza e, al contempo, di sovrintendere all'affare. Il ricorso non evidenzia manifeste illogicità nella analitica ricostruzione dei fatti che la Corte d'appello ha sviluppato sulla base di pertinenti massime di esperienza confutando l'argomentazione a sostegno della sentenza di primo grado. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha argomentato che nel giudizio di primo grado l'attività istruttoria è consistita unicamente nell'acquisire al fascicolo per il dibattimento ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen. la prova documentale costituita dalla informativa redatta dalla [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Venezia il 10/05/204, con i relativi allegati, che riepiloga i risultati delle intercettazioni telefoniche e dei conseguenti servizi di osservazione e controlli della Polizia giudiziaria, sicché la sua diversa valutazione rispetto al Tribunale non ha riguardato una prova dichiarativa. Ha peraltro precisato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno condotto a avviare le indagini, ma non riguardano specificamente l'episodio delittuoso del 3/03/2014 per il quale si procede.Va, al riguardo, ribadito che la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso di riforma della sentenza di assoluzione ricorre soltanto se al ribaltamento della decisione si giunga esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448; Sez. 2,n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694). 3. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i
Sentenza Cassazione n. 02691/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris