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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10579/2026

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ale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2629/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 10579/2026Data pubblicazione 21/04/2026LEGA [OSCURATO:PERSONA] – SEZIONE DI– controricorrente –avverso la sentenza n. 701/6/2023 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1.

Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge chel’associazione denominata “Lega nazionale per la difesa del cane – sez.di Ferrara” impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diaveva ripreso a tassazione l’importo di euro 38.675,00, pariall’ammontare di un credito Iva risultante dalla dichiarazione per l’anno2015 ritenuto non spettante siccome frutto di un’indebita detrazione.L’avviso si fondava sul rilievo che la contribuente aveva detrattointegralmente l’Iva sugli acquisti, quando invece avrebbe dovutoprocedere alla detrazione secondo il meccanismo cd. del pro-rata,avendo essa posto in essere operazioni passive ai fini Iva riferibili siaall’attività istituzionale che all’attività commerciale.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure dichiarò inammissibile il ricorso perché privodi sottoscrizione.3.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA],investita dell’appello della contribuente, accolse il gravame,evidenziando, in particolare, che l’originale del ricorso introduttivo,depositato presso la segreteria della commissione tributaria, era statoNumero registro generale 2629/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 10579/2026Data pubblicazione 21/04/2026regolarmente sottoscritto, e che la Lega nazionale per la difesa delcane, rientrando a pieno titolo nella categoria delle Onlus(organizzazioni non lucrative di utilità sociale), era soggetta al regimeordinario dell’Iva e non aveva perciò alcun obbligo di distinguere traessendo tale distinzione irrilevante «ai fini della detraibilità dei costisostenuti».4.

Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a un motivo, cui la Lega nazionaleper la difesa del cane – sezione di Ferrara ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, comma 4,19 e 19-ter d.P.R. n. 633 del 1972, avendo la sentenza impugnataerroneamente avallato l’operato della contribuente, la quale avevadetratto in misura integrale l’Iva sugli acquisti, pur essendo questi ultimiafferenti alle attività sia istituzionali (come tali esenti da Iva) siacommerciali (le uniche foriere di generare Iva a debito e, dunque, leuniche sulle quali commisurare la detraibilità dell’Iva sugli acquisti).2.

Il motivo è fondato.2.1.

Deve premettersi, in linea generale, che il diritto di detrazione dell’Ivaassolta sugli acquisti da parte del cessionario viene a ravvisarsi non, comesembra ipotizzare la difesa dell’associazione, per il solo fatto che i beni eservizi acquistati “a monte” vengano impiegati nell’attività svolta dalsoggetto cessionario, ma soltanto nel caso in cui detta attività dia luogoad operazioni imponibili, atteso che solo in tale ipotesi può trovareapplicazione il principio di neutralità dell’Iva volto a traslare l’onereeconomico della imposta sul consumatore finale.

Diversamente, nel casoin cui l’operatore economico abbia acquistato beni e servizi che hadestinato in via esclusiva alla realizzazione di operazioni “esenti o nonNumero registro generale 2629/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 10579/2026Data pubblicazione 21/04/2026imponibili”, tale soggetto assume la stessa posizione, ai fini fiscali, delconsumatore finale, non insorgendo a suo favore un diritto alla detrazione(né al rimborso che costituisce una modalità alternativa di esercizio deldiritto in questione) dell’Iva liquidata nella fattura passiva e versata inrivalsa al cedente/prestatore, venendo pertanto a gravare definitivamentea suo carico l’imposta.Tanto premesso, appare evidente come la questione se l’associazionecontroricorrente (ente non commerciale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, n.2) e comma 4, d.P.R. n. 633 del 72, nel testo vigente ratione temporis,che appunto discorre di enti «che non abbiano per oggetto esclusivo oprincipale l’esercizio di attività commerciali o agricole») possa vantare eazionare un diritto di detrazione dell’Iva versata in rivalsa sugli acquisti “amonte” venga ad essere condizionata dalla configurabilità in concretodell’esercizio, da parte del medesimo ente, di attività “a valle” che dialuogo alla realizzazione di operazioni imponibili.Con specifico riguardo al diritto di detrazione degli enti non commercialiviene poi in rilievo l’art. 19-ter d.P.R. n. 633 del 1972, il quale, ai primidue commi e nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che«Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è ammessa indetrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzionie rettifiche ivi previste, soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alleimportazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

Ladetrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola siagestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale econforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'imposta relativaai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attivitàcommerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazioneper la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2629/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 10579/2026Data pubblicazione 21/04/2026La norma assoggetta a due condizioni la detraibilità dell’Iva assolta sugliacquisti da parte di enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principalel’esercizio di attività commerciali o agricole: i) l’afferenza dell’Iva adoperazioni poste in essere nell’esercizio di attività commerciale o agricola(da valutare secondo un criterio proporzionale nel caso in cui gli acquistisiano promiscuamente funzionali all’esercizio sia di attività commerciale oagricola sia dell’attività istituzionale principale); ii) la gestione dell’attivitàcommerciale o agricola mediante contabilità separata da quella relativaall’attività principale.2.2.

La natura di Onlus dell’associazione controricorrente non escludel’applicazione nei suoi confronti della norma di cui all’art. 19-ter cit., comeinvece sostenuto dal Giudice d’appello senza peraltro fornire alcunagiustificazione di siffatta conclusione.Né ha fondamento normativo la distinzione ai fini fiscali proposta dallacontroricorrente tra vari enti non commerciali: da un lato, quelli associativicon attività rivolta a favore degli associati e quelli istituzionali con attivitàprevalentemente rivolta all’esterno, secondo la sua prospettazionerientranti nell’alveo applicativo dell’art. 19-ter, dall’altro, le Onlus, che neresterebbero al di fuori.Vale piuttosto lo stesso tenore testuale della disposizione ora in esame,che, nel richiamare espressamente l’art. 20-bis d.P.R. n. 600 del 1973, inmateria di scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilitàsociale, assumendolo quale parametro normativo secondo cui valutare lacorrettezza della contabilità separata cui sono tenuti gli enti noncommerciali ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione, rende palesecome l’operatività dell’art. 19-ter si estenda anche alle Onlus.2.3.

L’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui laLega nazionale per la difesa del cane, essendo una Onlus, non aveva«alcun obbligo di distinguere tra attività istituzionali e commerciali,principali e secondarie atteso che nessuna conseguenza avrebbe dovutoNumero registro generale 2629/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 10579/2026Data pubblicazione 21/04/2026essere tratta ai fini della detraibilità dei costi sostenuti» si pone, dunque,in contrasto con le disposizioni normative e i principi sopra richiamati.All’accertamento del rispetto delle condizioni poste dall’art. 19-ter cit.,erroneamente ritenuto non applicabile dalla sentenza impugnata, dovràpertanto provvedere la fase di rinvio.3.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversacomposizione, che provvederà anche a regolare le spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’EmiliaRomagna, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2629/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 10579/2026Data pubblicazione 21/04/2026LEGA [OSCURATO:PERSONA] – SEZIONE DI– controricorrente –avverso la sentenza n. 701/6/2023 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge chel’associazione denominata “Lega nazionale per la difesa del cane – sez.di Ferrara” impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diaveva ripreso a tassazione l’importo di euro 38.675,00, pariall’ammontare di un credito Iva risultante dalla dichiarazione per l’anno2015 ritenuto non spettante siccome frutto di un’indebita detrazione.L’avviso si fondava sul rilievo che la contribuente aveva detrattointegralmente l’Iva sugli acquisti, quando invece avrebbe dovutoprocedere alla detrazione secondo il meccanismo cd. del pro-rata,avendo essa posto in essere operazioni passive ai fini Iva riferibili siaall’attività istituzionale che all’attività commerciale.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure dichiarò inammissibile il ricorso perché privodi sottoscrizione.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA],investita dell’appello della contribuente, accolse il gravame,evidenziando, in particolare, che l’originale del ricorso introduttivo,depositato presso la segreteria della commissione tributaria, era statoNumero registro generale 2629/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 10579/2026Data pubblicazione 21/04/2026regolarmente sottoscritto, e che la Lega nazionale per la difesa delcane, rientrando a pieno titolo nella categoria delle Onlus(organizzazioni non lucrative di utilità sociale), era soggetta al regimeordinario dell’Iva e non aveva perciò alcun obbligo di distinguere traessendo tale distinzione irrilevante «ai fini della detraibilità dei costisostenuti».4. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a un motivo, cui la Lega nazionaleper la difesa del cane – sezione di Ferrara ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, comma 4,19 e 19-ter d.P.R. n. 633 del 1972, avendo la sentenza impugnataerroneamente avallato l’operato della contribuente, la quale avevadetratto in misura integrale l’Iva sugli acquisti, pur essendo questi ultimiafferenti alle attività sia istituzionali (come tali esenti da Iva) siacommerciali (le uniche foriere di generare Iva a debito e, dunque, leuniche sulle quali commisurare la detraibilità dell’Iva sugli acquisti).2. Il motivo è fondato.2.1. Deve premettersi, in linea generale, che il diritto di detrazione dell’Ivaassolta sugli acquisti da parte del cessionario viene a ravvisarsi non, comesembra ipotizzare la difesa dell’associazione, per il solo fatto che i beni eservizi acquistati “a monte” vengano impiegati nell’attività svolta dalsoggetto cessionario, ma soltanto nel caso in cui detta attività dia luogoad operazioni imponibili, atteso che solo in tale ipotesi può trovareapplicazione il principio di neutralità dell’Iva volto a traslare l’onereeconomico della imposta sul consumatore finale. Diversamente, nel casoin cui l’operatore economico abbia acquistato beni e servizi che hadestinato in via esclusiva alla realizzazione di operazioni “esenti o nonNumero registro generale 2629/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 10579/2026Data pubblicazione 21/04/2026imponibili”, tale soggetto assume la stessa posizione, ai fini fiscali, delconsumatore finale, non insorgendo a suo favore un diritto alla detrazione(né al rimborso che costituisce una modalità alternativa di esercizio deldiritto in questione) dell’Iva liquidata nella fattura passiva e versata inrivalsa al cedente/prestatore, venendo pertanto a gravare definitivamentea suo carico l’imposta.Tanto premesso, appare evidente come la questione se l’associazionecontroricorrente (ente non commerciale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, n.2) e comma 4, d.P.R. n. 633 del 72, nel testo vigente ratione temporis,che appunto discorre di enti «che non abbiano per oggetto esclusivo oprincipale l’esercizio di attività commerciali o agricole») possa vantare eazionare un diritto di detrazione dell’Iva versata in rivalsa sugli acquisti “amonte” venga ad essere condizionata dalla configurabilità in concretodell’esercizio, da parte del medesimo ente, di attività “a valle” che dialuogo alla realizzazione di operazioni imponibili.Con specifico riguardo al diritto di detrazione degli enti non commercialiviene poi in rilievo l’art. 19-ter d.P.R. n. 633 del 1972, il quale, ai primidue commi e nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che«Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è ammessa indetrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzionie rettifiche ivi previste, soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alleimportazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Ladetrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola siagestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale econforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta relativaai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attivitàcommerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazioneper la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2629/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 10579/2026Data pubblicazione 21/04/2026La norma assoggetta a due condizioni la detraibilità dell’Iva assolta sugliacquisti da parte di enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principalel’esercizio di attività commerciali o agricole: i) l’afferenza dell’Iva adoperazioni poste in essere nell’esercizio di attività commerciale o agricola(da valutare secondo un criterio proporzionale nel caso in cui gli acquistisiano promiscuamente funzionali all’esercizio sia di attività commerciale oagricola sia dell’attività istituzionale principale); ii) la gestione dell’attivitàcommerciale o agricola mediante contabilità separata da quella relativaall’attività principale.2.2. La natura di Onlus dell’associazione controricorrente non escludel’applicazione nei suoi confronti della norma di cui all’art. 19-ter cit., comeinvece sostenuto dal Giudice d’appello senza peraltro fornire alcunagiustificazione di siffatta conclusione.Né ha fondamento normativo la distinzione ai fini fiscali proposta dallacontroricorrente tra vari enti non commerciali: da un lato, quelli associativicon attività rivolta a favore degli associati e quelli istituzionali con attivitàprevalentemente rivolta all’esterno, secondo la sua prospettazionerientranti nell’alveo applicativo dell’art. 19-ter, dall’altro, le Onlus, che neresterebbero al di fuori.Vale piuttosto lo stesso tenore testuale della disposizione ora in esame,che, nel richiamare espressamente l’art. 20-bis d.P.R. n. 600 del 1973, inmateria di scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilitàsociale, assumendolo quale parametro normativo secondo cui valutare lacorrettezza della contabilità separata cui sono tenuti gli enti noncommerciali ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione, rende palesecome l’operatività dell’art. 19-ter si estenda anche alle Onlus.2.3. L’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui laLega nazionale per la difesa del cane, essendo una Onlus, non aveva«alcun obbligo di distinguere tra attività istituzionali e commerciali,principali e secondarie atteso che nessuna conseguenza avrebbe dovutoNumero registro generale 2629/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 10579/2026Data pubblicazione 21/04/2026essere tratta ai fini della detraibilità dei costi sostenuti» si pone, dunque,in contrasto con le disposizioni normative e i principi sopra richiamati.All’accertamento del rispetto delle condizioni poste dall’art. 19-ter cit.,erroneamente ritenuto non applicabile dalla sentenza impugnata, dovràpertanto provvedere la fase di rinvio.3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversacomposizione, che provvederà anche a regolare le spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’EmiliaRomagna, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026Il Presidente
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