CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 agosto 1980
Cassazione n. 13740/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/08/1980avverso la sentenza del 22/09/2025 emessa dal Tribunale di Locrivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dellasentenza impugnata;lette le conclusioni del difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 22/09/2025 il Tribunale di Locri, in composizionemonocratica, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 633, 639biscod. pen. (capo 1) e 61 n. 2, 635, comma 2, cod. pen. (capo 2) per avercommesso i fatti in presenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod.pen. L'imputata è accusata di avere occupato senza titolo, il 02/10/2021 in Locri,un alloggio di proprietà dell'ATERP di [OSCURATO:PERSONA], introducendosi nello stessoprevio danneggiamento della porta di ingresso.2. Avverso detta sentenza (non appellabile) ha proposto ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 608 comma 2 cod. proc. pen., il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Locri.Con un unico motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ede) cod. proc. pen., violazione dell'art. 54 cod. pen. nonché vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza della causa di giustificazione dello stato dinecessità. Il Pubblico ministero evidenzia che nei fatti, così come ricostruiti dalGiudice di merito, non sussistevano i presupposti della ritenuta esimente inquanto era emerso che l'imputata aveva occupato l'alloggio pubblico in presenzadi una mera condizione di disagio abitativo e non anche di una situazione di realepericolo di danno grave alla persona.3. Il 12/03/2026 il difensore dell’imputata ha depositato memoria con laquale ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso o in subordine dirigettarlo.4. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.Questa Corte ha più volte affermato – peraltro in fattispecie concrete dioccupazione di alloggi pubblici del tutto analoghe a quella in esame – chel'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata, ai sensi dell'art. 54 cod.pen., dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona(che ben può consistere anche nella compromissione del diritto all'abitazioneovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2Cost.), sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altrielementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta el'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la scriminante può essere invocatasolo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire allanecessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propriaesigenza abitativa (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv.278520 – 01; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296 – 01; Sez.2, n. 4292 del 21/12/2011, dep. 2012, Manco, Rv. 251800 – 01, la quale haprecisato che l'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà di un entepreposto all'edilizia popolare/sociale rientra nella previsione dell'art. 54 cod. pen.solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendola scriminante dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire unalloggio e risolvere i propri problemi abitativi).Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal ricorrente, il Giudicedi merito ha omesso di accertare la sussistenza di tutti i presupposti sopraindicati necessari per l'applicazione dell'art. 54 cod. pen.; in particolare perquanto concerne: a) l'esistenza di un pericolo attuale di danno grave allapersona dell'imputata e dei suoi figli (non potendo tale pericolo coincidere con lasola presenza di condizione di salute precarie); b) la non evitabilità altrimenti ditale pericolo (anche in relazione alle effettive condizioni economiche del nucleofamiliare in forza delle pensioni percepite il cui importo non è neppurequantificato); c) la permanenza di tali presupposti, ove ritenuti esistenti, durantetutto il periodo di occupazione (periodo peraltro neppure individuato). IlTribunale, dunque, ha fatto indebitamente coincidere lo stato di necessità con leprecarie condizioni economiche e di salute dei componenti del nucleo familiaredella [OSCURATO:PERSONA], e quindi, in ultima analisi, tale esimente con il mero disagioabitativo dell'imputata, così incorrendo nella violazione di legge denunciata dal5. La decisione impugnata va pertanto annullata per un nuovo giudizio conrinvio, giusto il disposto dell'art. 623 lett. d) cod. proc. pen., al Tribunale diLocri, in persona di diverso giudice monocratico, che si atterrà nella decisione aiprincipi di diritto sopra indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diLocri, in diversa persona fisica.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente