CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19625/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ain calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso l’indirizzo PEC del difensorericorrentecontroISTITUTO [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalleavvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], edelettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29controricorrenteAvverso la sentenza n. 914 del 2023 della Corte d’appello di Catania,depositata il 28 settembre 2023 (RG 475/2023),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio;Numero registro generale 23184/2023Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 19625/2026Data pubblicazione 13/06/2026le spese devono essere dichiarate irripetibili, in virtù di ritualedichiarazione di esonero versata in atti ai sensi dell’art. 152 disp. att.cod. proc. civ. e già vagliata nella sua ritualità nella sentenza d’appello; P.Q.MDichiara estinto il giudizio; spese irripetibili.Roma, 13 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -