CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20868/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IUSEPPE (CUI 044NNLQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce l'insussistenza del dolo. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo, poiché si limita all'enunciazione della doglianza, senza alcun confronto critico con la motivazione della sentenza che l'ha disattesa. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara in P.Q.M