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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12615/2022

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eguente Comunione ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9140/'16) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45S16 A617R), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40824 A671F), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. di [OSCURATO:PERSONA], n. 4; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4620/2015 (pubblicata il 2 dicembre 2015); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato: - che nel 1984 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio i germani Luigi e Filomena per la divisione dei beni dell'eredità paterna, previa riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della rispettiva quota di legittima; - che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8064 del 2004, dichiarò aperta la successione di [OSCURATO:PERSONA], accolse la domanda di riduzione ed assegnò in comunione indivisa l'appezzamento di terreno sito in Barano d'Ischia, condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] un conguaglio in denaro; - che, adita da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 4620 del 2015, pubblicata il 2 dicembre 2015, ha rigettato l'appello; - che per la cassazione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato anche da memoria, nel mentre non hanno svolto attività difensiva gli altri due intimati - litisconsorti necessari - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima rimasta contumace nel giudizio di appello (come pure in primo grado); considerato: - che il ricorso è stato notificato alla citata intimata [OSCURATO:PERSONA] a mezzo posta, ma che non risulta essere stato prodotto entro l'adunanza camerale del 4 febbraio 2021, fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c., il relativo avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., il quale costituisce il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita (ex plurimis, Cass. n. 6554/1998, n. 13639/2010 e n. 25552/2017); - che, pertanto, mancando la prova dell'avvenuto perfezionamento della citata notifica (come da attestazione della cancelleria) nei confronti di una parte da considerarsi litisconsorte necessaria, con ordinanza interlocutoria n. 12242/2021 (pubblicata il 10 maggio 2021), è stata disposta la rinnovazione della stessa nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], concedendo - ai sensi dell'art. 331 c.p.c. - al ricorrente in proposito, per l'integrazione del contraddittorio, il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla comunicazione della indicata ordinanza; ritenuto: - che, non risultando acquisita, per come attestato dalla Cancelleria con apposita certificazione, alcuna prova dell'esecuzione del disposto adempimento con la produzione della documentazione relativa a siffatta attività di rinnovazione della notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel termine stabilito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (alla stregua dei principi enunciati da Cass., S.U., n. 14124/2010 e da Cass. n. 20501/2015), cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore dello stesso per dichiarato anticipo; - che, inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente Comunione ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9140/'16) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45S16 A617R), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40824 A671F), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. di [OSCURATO:PERSONA], n. 4; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4620/2015 (pubblicata il 2 dicembre 2015); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato: - che nel 1984 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio i germani Luigi e Filomena per la divisione dei beni dell'eredità paterna, previa riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della rispettiva quota di legittima; - che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8064 del 2004, dichiarò aperta la successione di [OSCURATO:PERSONA], accolse la domanda di riduzione ed assegnò in comunione indivisa l'appezzamento di terreno sito in Barano d'Ischia, condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] un conguaglio in denaro; - che, adita da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 4620 del 2015, pubblicata il 2 dicembre 2015, ha rigettato l'appello; - che per la cassazione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato anche da memoria, nel mentre non hanno svolto attività difensiva gli altri due intimati - litisconsorti necessari - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima rimasta contumace nel giudizio di appello (come pure in primo grado); considerato: - che il ricorso è stato notificato alla citata intimata [OSCURATO:PERSONA] a mezzo posta, ma che non risulta essere stato prodotto entro l'adunanza camerale del 4 febbraio 2021, fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c., il relativo avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., il quale costituisce il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita (ex plurimis, Cass. n. 6554/1998, n. 13639/2010 e n. 25552/2017); - che, pertanto, mancando la prova dell'avvenuto perfezionamento della citata notifica (come da attestazione della cancelleria) nei confronti di una parte da considerarsi litisconsorte necessaria, con ordinanza interlocutoria n. 12242/2021 (pubblicata il 10 maggio 2021), è stata disposta la rinnovazione della stessa nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], concedendo - ai sensi dell'art. 331 c.p.c. - al ricorrente in proposito, per l'integrazione del contraddittorio, il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla comunicazione della indicata ordinanza; ritenuto: - che, non risultando acquisita, per come attestato dalla Cancelleria con apposita certificazione, alcuna prova dell'esecuzione del disposto adempimento con la produzione della documentazione relativa a siffatta attività di rinnovazione della notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel termine stabilito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (alla stregua dei principi enunciati da Cass., S.U., n. 14124/2010 e da Cass. n. 20501/2015), cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore dello stesso per dichiarato anticipo; - che, inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in da
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