CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2025
Cassazione n. 34340/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
17/10/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.862/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdelPIEMONTE n. 1576/2016 depositata i l 20/12/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte (hinc: CTR), con la sentenza n. 1576/2016 depositata in data 20/12/2016, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 396/2014 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva accolto il ricorso proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (hinc: la contribuente) contro la cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2000 e 2001 , ritenendo tardiva la relativa notifica. 2. La CTR ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalla contribuente, in ragione del fatto che l’unico soggetto legittimato a contraddire in merito alla tardività della notificazione era l’agente della riscossione. La sentenza di primo grado aveva, infatti, accolto il ricorso della contribuente in forza della tardività della notificazione della cartella di pagamento. L’unico soggetto legittimato a impugnare la sentenza del giudice di prime cure era, quindi, Equitalia, cioè l’agente della riscossione, che nel caso di specie non aveva proposto appello. Come rilevato dalla parte appellata era stato lo stesso ufficio a chiedere, in via principale, la riforma della sentenza impugnata, in quanto i giudici di primo grado non avevano dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla tardività della notifica, avendo chiesto, solo in via subordinata, la riforma della sentenza nel merito. 2.1. La CTR ha, pertanto, concluso dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate in merito alla tardività della notifica, senza scrutinare il merito dellaquestione, non essendo l’ufficio legittimato a impugnare un aspetto di esclusiva competenza dell’agente della riscossione, che non ha proposto appello. 3. Contro la sentenza della CTR hanno proposto ricorso in cassazione con due motivi l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle entrate- Riscossione (hinc: ADER). 4. La contribuente ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 100 cod. proc civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 1.1. Le ricorrenti rilevano che l’Agenzia delle Entrate, parte del giudizio di primo grado, era legittimata a impugnare la sentenza sfavorevole, che affermando la tardività della notifica della cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, ha impedito all’Agenzia delle Entrate il recupero dei tributi non versati. Tanto più che la sentenza di primo grado aveva rigettato tutte le eccezioni spiegate dall’Agenzia delle Entrate, sia quelle inerenti alla legittimazione passiva, che quelle sulla tempestività della notificazione e sulla debenza del tributo. La sentenza impugnata ha, quindi, errato nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che quest’ultima, sebbene parte del giudizio, non potesse appellare la sentenza di accoglimento per difetto di legittimazione passiva. 2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. –Omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla tempestività della notificazione della cartella di pagamento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 2.1. Ad avviso delle ricorrenti la sentenza impugnata non si è pronunciata sul motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate – cui aveva tempestivamente aderito l’ADER, costituendosi tempestivamente –sul capo della sentenza del giudice di prime cure in ordine alla tempestività della notifica. 3. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. 3.1. In via preliminare, occorre ripercorrere sinteticamente la questione controversa e le modalità che hanno connotato la partecipazione dell’Agenzia delle Entrate e di ADER nei giudizi di merito. Nella specie la contribuente ha ricevuto la notificazione della cartella di pagamento, in quanto socia di [OSCURATO:SOCIETA]. La cartella di pagamento deriva da un controllo automatizzato delle dichiarazioni di quest’ultima e oggetto di recupero sono gli omessi e tardivi versamenti IVA, oltre alle sanzioni amministrative e tributarie. L’Agenzia delle Entrate è stata destinataria del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nell’ambito del quale si è costituita anche ADER. Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente, ritenendo tardiva la notifica della cartella nei suoi confronti (avvenuta in data 04/11/2010), considerato che la stessa era uscita dalla compagine sociale di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè prima della notifica dell’atto impositivo al debitore principale, avvenuta in data 27/02/2006. Non si è, invece, pronunciata sull’eccezione dell’Agenzia delle Entrate svolta davanti al giudice di prime cure in merito al proprio difetto di legittimazione passiva. 3.2. L’Agenzia delle Entrate -secondo quanto risulta anche dalla lettura del controricorso -ha proposto appello, con atto notificato in data 25/09/2014, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, la violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 1310 cod. civ. In data 24/11/2014 si sono costituiti sia la contribuente, sia l’ADER, laquale aderiva alle argomentazioni e alle conclusioni dell’Agenzia delle Entrate. 3.3. Occorre, poi, dare atto dell’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità. Questa Corte ha, infatti, precisato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, dellaCEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati(Cass., 19/04/2022, n. 12481). 3.4. Come risulta da quanto esposto l’Agenzia delle Entrate e ADER hanno agito e resistito separatamente nei precedenti gradi di giudizio, per rivolgersi, invece, congiuntamente davanti a questa Corte. 3.5. Ciò premesso, occorre rilevare che, in termini processuali, la CTR è incorsa in un duplice errore. 3.6. In primo luogo, ha operato un’inversione tra domanda ed eccezione, dichiarando inammissibile l’appello sulla base di un’eccezione incentrata sul difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla questione relativa alla tardività della notificazione della cartella di pagamento che era, a sua volta, oggetto di un apposito motivo di impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, considerato che il giudice di prime cure non si era pronunciato sulla relativa eccezione. 3.7. Quanto rilevato sub 3.6. porta a ritenere infondata l’eccezione di parte controricorrente relativa al passaggio in giudicato della questione relativa al difetto di legittimazione dell’Agenzia delle Entrate per non essere stata attinta da alcuna censura conil primo motivo di ricorso in cassazione: la tesi sostenuta dalle ricorrenti è quella secondo cui l’appello (principale) dell’Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile ed è, quindi, evidente, che la cassazione della sentenza impugnata - che si è conclusa con una statuizione, in rito, di inammissibilità dell’appello – in conseguenza della fondatezza del primo motivo sia inidonea a determinare il passaggio in giudicato della questione relativa alla legittimazione processuale dell’Agenzia delle Entrate. 3.8. Ad abundantiam, occorre richiamare quanto precisato in merito all’interpretazione dell’art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992 da questa Corte, secondo la quale, i n materia di impugnazione dellacartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartellanon costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass., 24/04/2018, n. 10019). 3.9. In secondo luogo, la CTR ha ritenuto che il motivo relativo alla tardività della notificazione della cartella di pagamento non potesse essere scrutinato, perché l’Agente della riscossione non aveva proposto appello. Tuttavia – a parte il fatto che la questione relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 25 d.lgs. n. 546 del 1992 è stata proposta davanti alla CTR anche dall’Agenzia delle Entrate (il cui appello principale è stato dichiarato impropriamente inammissibile) –è altrettanto vero che ADER l’ha proposta con l’atto di controdeduzioni tempestivamente depositato. Considerato che, a fronte della soccombenza dell’agente della riscossione sulla questione relativa alla tardività della notificazione della cartella di pagamento,era necessaria la proposizione, da parte di quest’ultimo, dell’appello incidentale, occorre chiedersi se le controdeduzioni proposte davanti alla CTR dall’agente della riscossione – trascritte, in parte, nell’illustrazione del secondo motivo di ricorso in cassazione - possano essere riqualificate come appello incidentale, in virtù del principio di raggiungimento dello scopo. L’art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede, infatti, che l’appello incidentale sia proposto nello stesso modo in cui è depositato l’atto di controdeduzioni, senza necessità di alcuna notifica alle altre parti. Sul punto sussiste un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che ritiene possibile riqualificare l’atto di controdeduzioni ex art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 come appello incidentale nell’ipotesi in cui la parte appellata comunque vittoriosa in primo grado riproponga le eccezioni respinte dal primo giudice (Cass., 31/01/2022, n. 2805; Cass., 24/06/2021, n. 18119). Diversamente, nel caso di specie l’agente della riscossione è parte soccombente in primo grado che, tuttavia, ha tempestivamente proposto le controdeduzioni nell’ambito del giudizio di secondo grado instaurato per effetto dell’appello principale proposto dall’altra parte soccombente davanti al giudice di prime cure (i.e. l’Agenzia delle Entrate), prospettando le censure inerenti alla violazione e falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e concludendo che: «per tali motivi di chiede che venga accolto il ricorso in appello proposto dell’Agenzia [dall’Agenzia] delle Entrate – Direzione Seconda di Torino laddove chiede la riforma della sentenza nella parte in cui i Giudici di [OSCURATO:PERSONA] hanno ritenuto che la notificazione alla società debitrice principale non è idonea ad interrompere la prescrizione anche nei confronti della signora [OSCURATO:PERSONA] per essere uscita dalla compagine sociale in data 23 marzo 2005.» Tale questione deve essere risolta considerando quanto evidenziato in ordine alla formulazione dell’art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992- che non richiede, per la proposizione di appello incidentale, un atto notificato alle controparti - oltre al principio di raggiungimento dello scopo e a l principio di prevalenza della sostanza sulla forma (l’atto di controdeduzioni si conclude rivolgendo alla CTR una precisa domanda il cui petitum è l’accoglimento dell’appello nella parte in cui i giudici di prime cure hanno ritenuto che la notificazione alla società non fosse idonea a interrompere la prescrizione nei confronti del socio). 4. Deve, quindi, ritenersi che nel processo tributario, l’atto di controdeduzioni depositato nel termine di cui all’art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992 -con il quale si costituisca davanti alla corte di giustizia di secondo grado la parte soccombente nel giudizio di primo grado destinataria della notifica di un atto di appello principale -può essere riqualificato, in ragione del principio di raggiungimento dello scopo, come atto di appello incidentale, qualora riproponga le ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate nella sentenza di primo grado, concludendo con una domanda di riforma, totale o parziale di quest’ultima. 5. Alla luce di quanto sin qui rilevato il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. 6. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M accoglie il ricorso nei termini di cui in