CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 33912/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23284/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso, ex art.86 cod. proc. civ., con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE PISTOIA n. 477/2018, depositata il 25/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 904/2013, accertava e dichiarava l’inesatto adempimento della società [OSCURATO:PERSONA] delle obbligazioni assunte con il contratto di pacchetto turistico e la riteneva responsabile, anche per fatti imputabili a terzi; per l’effetto la condannava, per quanto rileva in questa sede, al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 1.200,00, oltre alla rifusione delle spese di lite. All’esito del giudizio d’appello, proposto in via principale dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e in via incidentale dall’odierno ricorrente (il quale chiedeva il riconoscimento di voci di danno ulteriori, la riforma della sentenza di primo grado in punto di liquidazione delle spese di lite e la condanna della società Eden, ai sensi dell’art. 96, 3° comma, cod.proc.civ.), il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 477/2018, depositata il 25/06/2018, ha accolto parzialmente l’appello principale e, in riforma della impugnata pronuncia, ha ridotto l’importo del risarcimento dei danni in essa disposto, condannando, per l’effetto, il Marliani a restituire quanto percepito in eccesso in esecuzione della sentenza pronunciata dal giudice di primo gardo, ha rigettato l’appello incidentale del Marliani. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Leparti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2059 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. Si duole che, appiattendosi su « quanto affermato dagli appellanti principali e senza svolgere alcun attento vaglio critico di tutte le risultanze e le peculiarità del caso», il giudice dell’appello abbia rigettato il gravame in via incidentale interposto con cui ha lamentato l’erronea quantificazione dei danni subiti per il ritardo del viaggio di ritorno, per la mancata assistenza e informazione durante e dopo le ore di attesa trascorse in un hangar all’aeroporto di Cancun concretizzatisi in debilitazione fisica per la mancanza di cibo e bevande, stato d’ansia e di stress procurato dall’atterraggio di emergenza, dalla forzata permanenza a bordo dell’aereo per tre ore, dall’attesa di altre dieci ore dopo l’atterraggio, dall’impossibilità di contattare l’esterno e rispettare gli impegni extralavorativi successivi al rientro. Attinta da censura è la statuizione con cui il giudice dell’appelloha ritenuto che il giudice di prime cure non avesse indicato i criteri di cui si era avvalso per liquidare equitativamente il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, in considerazione del fatto che: a) il danno da vacanza rovinata richiesto aveva riguardato pregiudizi verificatisi quando la vacanza era stata già goduta, senza compromissione della vacanza di relax e riposo; b) i disagi del viaggio di ritorno erano ricompresi nel danno da vacanza rovinata; c) il danno biologico (psichico) non era stato documentato e non era stato provato neppure presuntivamente; d) la lesione della vita di relazione, quale aspetto morale- esistenziale, da valutare ai fini dell’adeguata personalizzazione del danno biologico, era stata genericamente dedotta; e) mancava la prova del nesso causale tra i disagi subiti nel viaggio di ritorno e le ripercussioni sui viaggi e le attività programmate per il rientro; f) l’interruzione delle attività ricreative e sportive precedentemente svolte così come il non avere ripreso a volare per paura di eventi spiacevoli costituiscono disagi sopportabili e non liquidabili come voci di danno, in assenza di prova di risvolti di tipo patologico. Movendo da tali premesse il giudice dell’appello ha ritenuto di liquidare il danno partendo dal valore della vacanza desunto dal costo della stessa pari ad euro 1.704,20 e dal costo del biglietto areo di ritorno del valore presumibile di euro 335,00 (atteso che il viaggio di andata e ritorno era costato euro 670,00), incrementato di euro 200,00 per i disagi subiti in aeroporto,in considera zione del tempo trascorso senza assistenza. Il ricorrente lamenta che contraddittoriamente il giudice dell’appelloè partito dal costo complessivo del valore della vacanza per poi riconoscere l’importo del costo del biglietto aereo di ritorno, inferiore rispetto al costo del biglietto effettivamente pagato, avendolo ricavato da una fattura prodotta dal Tour operator e relativa ai rapporti interni di esso con il fornitore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., incrementandolo di soli euro 200,00, cioè un importo irrisorio, a fronte del pregiudizio effettivamente patito, e quindi irragionevole e incongruo e non tale da corrispondere alla maggiore approssimazione possibile e all’integrale risarcimento, alla luce: i) dell’art. 12 del [OSCURATO:PERSONA] n. 261/2004 che (v. Corte di Giust. 13/10/2001, C-83/10) consente al giudice di riconoscere in favore del passeggero un danno supplementare che non può essere simbolico; ii) dell’utilizzabilità come parametro di riferimento delle tabelle di Milano per il ristoro del danno non patrimoniale, suscettibili di applicazione analogica; iii) del diritto del viaggiatore di ottenere il risarcimento del danno aereo secondo le disposizioni del Regolamento n. 261/2004, degli artt. 19 della Convenzione di Varsavia, degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal del 28/05/1999, dell’art. 1 n. 10 del Regolamento n. 889/2002 che sanciscono il diritto del viaggiatore di ottenere a tale titolo un importo non superiore a 4150 diritti speciali di prelievo, equivalenti a euro 5.017,76, senza prendere a riferimento il costo del biglietto aereo. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La censura relativa all’erronea determinazione del costo del biglietto del viaggio, per non avere il giudice dell’appello utilizzato quale parametro di riferimento il costo effettivo del bigliettobensì il costo del biglietto praticato al Tour operator dal suo fornitore, è formulata in maniera generica e apodittica : non risulta infatti indicato il costo effettivo del bigliettoal fine di dimostrare che fosse diverso e maggiore rispetto all’importo di euro 335,00 riconosciutogli. Quanto all’asserita violazione del Reg. n. 261/2004, il ricorrente non si confronta e non confuta, determinandone il passaggio in giudicato, con la statuizione espressa a p. 10 della impugnata sentenza in base alla quale il vettore aereo non è tenuto a corrispondere una compensazione pecuniaria per il ritardo aereo se il ritardo nelle tratte superiori a 35.000 Km non è pari o superiore a quattro ore (art. 7, lett. c),e nella specie il ritardo non ha superato le tre ore, e che la mancata liquidazione di altro danno patrimoniale era dipesa dall’assenza della dimostrazione del nesso di causa tra le spese sostenute di cui era stato chiesto il rimborso e l’inadempimento. Il danno da vacanza rovinata è stato riconosciuto solo in relazione ai disagi patiti per il rientro in Italia a causa del guasto tecnico dell’aeromobile; dell’atterraggio di emergenza; della lunga attesa in aeroporto. Il fatto che esso sia stato quantificato in euro 200,00 non costituisce di per sé ragione per ritenere la liquidazione insufficiente e incongrua, avendo il giudice esposto il percorso seguito per la sua liquidazione. Trova infatti applicazione il principio secondo cui ove il percorso valutativo seguito dal giudice sia adeguato, la decisione non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità (Cass. 27/03/2018, n.7531). Vale al riguardo sottolineare che nella giurisprudenza di legittimità ha assunto carattere centrale ed essenziale, in materia di liquidazione equitativa del danno, il principio in forza del quale l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito (in ordine alla determinazione del danno) è censurabile in sede di legittimità quando la liquidazione del danno appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura e all'entità del danno accertato dal medesimo giudice (Cass.16/04/2024, n. 10155; Cass. 29/10/2019, n.27590; Cass.16/09/2008, n. 23725; Cass. 2/03/2004, n. 4186), perché la quantificazione di un ammontare che si prospetti non congrua rispetto al caso concreto, in quanto irragionevole e sproporzionata per difetto o per eccesso e, pertanto, sotto tale profilo non integrale, depone per l'adozione di un sistema di quantificazione inidoneo a consentire al giudice di pervenire ad una valutazione informata ad equità, legittimando i dubbi in ordine alla sua legittimità (v. Cass. 20/5/2015, n. 10263); in breve, al di là dell’oggettiva condivisibilità delle tecniche o dei metodi utilizzati ai fini della liquidazione equitativa del danno, rimane in ogni caso indefettibile l’esigenza di verificare che nessun risultato liquidatorio sia tale da rimanere al di qua del limite di una considerazione meramente simbolica (e dunque inadeguata) delle conseguenze dannose concretamente accertate dal giudice di merito. Ebbene, nella specie la liquidazione di euro 200,00 per il ritardo di due ore del volo di rientro deve ritenersi oggettivamente tale da superare la soglia del mero carattere simbolico e da rispettare il necessario criterio di correlazione tra l’importo liquidato e la natura e l’entità del danno accertato dal giudice. Né assume al riguardo rilievo la mancata adozione delle tabelle del Tribunale di Milano, in quanto il giudice del merito ben può, in assenza di un criterio legale di quantificazione del danno, operare la liquidazione, pur senza far riferimento ad una specifica tabella sul punto, dando conto come nella specie con motivazione esaustiva e dettagliata, delle specifiche circostanze del caso concreto tenute in considerazione nella liquidazione operata. Questa Corte, infatti, riconosce«- nonostante una giurisprudenza l'abbia affermato, ma senza alcuna oggettiva base, suscitando da ultimo un intervento specifico del legislatore che non ne poteva essere supplito - che le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare. Si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa, che può senz'altro ispirare nel caso concreto la valutazione che il giudice è tenuto a effettuare nell'ottica di equità quando non esistono regole normative specifiche di quantificazione; e il giudice non è però obbligato ad applicare siffattetabelle né tantomeno, se decide di applicarle, ad applicarle in toto, integrando queste, appunto, solo uno degli strumenti potenzialmente utili per operare un'adeguata valutazione di merito del quantum risarcitorio» (v. Cass.2/9/2025, n. 24349). Le tabelle, una volta adottate, non assumono invero il valore di normativa di diritto in via diretta (Cass. 22/1/2019 , n. 1553) , non essendoespressione di una fonte di produzione di norme di diritto. Allorquando si afferma afferma che la mancata applicazione delle tabelle può essere denunciata come violazione di legge, la norma violata è in realtà l’art. 1226 cod.civ. (v. Cass. 21/11/2017, n.27562). Le tabelle costituiscono infatti un ragionevole, trasparente e non arbitrario parametro di valutazione dell'esercizio del potere di cui all'art. 1226 cod. civ. e, dunque, di corretta applicazione del criterio equitativo indicato dalla norma(Cass. 6/5/2020, n. 8532) , avendo già Cass. n. 12408 del 2011 posto in rilievo che le tabelle del Tribunale di Milano, in quanto diffuse ampiamente sul territorio nazionale, sono i done e a garantire uniformità di trattamento costituendo concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionalecon riferimento al «danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica ... in difetto di previsioni normative». Ne consegue che in assenza di un criterio legale di quantificazione del danno da vacanza rovinata, il giudice non è vincolato all’applicazione di eventuali tabelle ( cfr. Cass., 10/3/2025, n. 6368, che con riferimento a domanda di quantificazione del danno da diffamazione secondo le tabelle elaborate dall’Osservatorio della Giustizia di Milano ha osservato : «Ciò che decide di proporre un osservatorio sulla giustizia, quale che esso sia, e dove che esso abbia sede, non è fonte di diritto. Non vincola i giudici, che alla legge sono soggetti, e non ad un gruppo di esperti (magistrati, avvocati o altro) che elabora proposte su come si debba liquidare un certo danno») . 2) Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 - 6 - 12 del Reg. n. 261/2004, dell’art. 19 della Convenzione di Varsavia, degli artt. 19-22-29 della Convenzione di Montreal, dell’art. 1 n. 10 del Reg. n. 889/2002, dell’art. 46 del d.lgs. n. 79/2001, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere il giudice a quo accorpato il danno da vacanza rovinata e il danno da ritardo aereo. Il motivo è inammissibile. La ratio decidendidell’impugnata sentenza è che i disagi subiti dal viaggiatore per il ritardo aereo sono riconducibili al danno da vacanza rovinata (v. p. 20, penultimo capoverso). Essa risulta inidoneamente censurata dall’odierno ricorrente, atteso che ove come nella specie l’esercizio del diritto d’impugnazione non sia valso ad esplicitare né a specificare le ragioni per cui una data statuizione è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere (Cass.16/4/2021, n. 10128; Cass. 10/8/2017, n. 19989). 3) Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 91 e 92, 2° comma, cod.proc.civ., per avere il Tribunale disposto la compensazione integrale delle spese di lite del primo e del secondo grado sull’erroneo presupposto della sussistenza di una soccombenza reciproca. Lamenta che con riferimento all’esito complessivo della lite non è giustificata la compensazione delle spese anche del primo grado di giudizio, motivata unicamente con la « riduzione delle pretese risarcitorie riconosciute in favore dei viaggiatori con il parziale accoglimento dei motivi di appello principale», perché in primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta ed almeno in parte era stata confermata in appello, sebbene in misura ridotta; il che escludeva la ricorrenza di una soccombenza reciproca, perché all’esito del giudizio soccombenti erano risultati i controricorrenti e ciò non giustificava – dato che la compensazione si era tradotta in una soccombenza di fatto – il pagamento per ottenere giudizialmente una somma, a titolo risarcitorio, inferiore a quella spesa per ottenerla Il motivo è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061) hanno avuto modo di porre in rilievo in tema di spese processualiche l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, 2° comma, cod.proc.civ. Facendo corretta applicazione di detto principio il tribunale ha ritenuto di compensare le spese di lite in ragione « della soccombenza reciproca, atteso l’accoglimento soltanto di alcuni motivi dell’appello principale e di quello incidentale e con il rigetto degli altri proposti sia da [OSCURATO:SOCIETA]. che dagli appellati». Avendo riformato la sentenza di prime cure, il tribunale era tenuto ad una rideterminazione delle spese di lite anche del giudizio di primo grado, perché in caso di riforma , totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice diappello deve procedere ad un nuovo regolamento dellespese processuali, liquidando e rideterminando lespese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo dellalite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione dellespese, in base ad un criterio unitario e globale, atteso che, in base al disposto dell'art. 336 cod.proc.civ., lariforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sullespese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo (Cass. 22/08/2018, n.20920; Cass. 12/04/2018, n. 9064; Cass.06/10/2021, n. 27056). Il ricorrente, dunque, non ha colto la ratio decidendi della statuizione impugnata e quindi non l’ha efficacemente confutata. 4) All’inammissibilità e all’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 5) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza,e vannoliquidate in favore della società controricorrente nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (di cui euro 1.800,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della società controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente all’uff