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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 ottobre 1993

Cassazione n. 24398/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata ad Abbiategrasso il 08/10/1993; avverso la sentenza del 28/06/2021 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 giugno 2021, la corte di appello di Milano confermava la sentenza del tribunale di Milano del 28 giugno 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] quale amministratrice unica della società di cui alla contestazione, era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 5 del Dlgs. 74/2000.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, prospettando quattro motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo, i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Si contesta la mancata considerazione, da parte della corte di appello, della incidenza, sulla vicenda in contestazione, di altra sentenza, irrevocabile, prodotta ritualmente, con la quale la ricorrente era stata assolta sempre nella veste di amministratrice della società di cui alla attuale contestazione, in relazione al reato ex art. 10 bis Dlgs. 74/2000.

I giudici avrebbero risolto tale questione sostenendo il principio di autonomia dei giudizi, senza motivare al riguardo.

Si sottolinea, piuttosto, che l'imputata è stata assolta siccome ritenuta estranea a qualsiasi attività gestoria della [OSCURATO:PERSONA] di riferimento e di cui era legale rappresentante, per cui la corte era tenuta a valutare, alla luce della citata sentenza irrevocabile, sotto il profilo psicologico, la sussistenza di una violazione consapevole di un preciso obbligo incombente sulla ricorrete, quale rappresentante legale.

Andava, in tale quadro, alfine esclusa ogni partecipazione consapevole della ricorrente nella condotta omissiva contestata.

Si contesta altresì la qualificazione, da parte della corte, del reato contestato, quale fattispecie omissiva impropria.

La corte neppure avrebbe risposto sul gravame per cui la ricorrente avrebbe avuto l'opposto interesse di rispondere del reato meno grave di cui all"art. 10 bis del Dlgs. citato, presentando la dichiarazione senza successivo pagamento del dovuto.

Inoltre, la corte di appello nel ricavare il coinvolgimento psicologico - decisionale della ricorrente dalla determinazione, quale liquidatore, di "chiudere tutto", non avrebbe dedotto a supporto di tale affermazione alcun elemento fattuale, in contrasto peraltro con gli assunti di cui alla citata sentenza irrevocabile.

Si aggiunge, con riguardo al dolo specifico di agire al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che la ricorrente non era stata mai cosciente delle dinamiche societarie né coinvolta nelle attività gestorie.

4. Con il secondo motivo deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Alla luce delle argomentazioni prima esposte, andrebbe annullata la sentenza impugnata per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

In assenza di un animus fraucks, delle condizioni di disagio economico, dei problemi psicologici e della giovane età della ricorrente, avrebbero dovuto essere concesse le citate attenuanti.

5. Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.

Va rammentato il principio per cui, in tema di reati tributari, il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società (sez. 3, n. 47110 del 19/11/2013 - dep. 27/11/2013, PG in proc.

Piscicelli, Rv. 258080).

Inoltre, deve ricordarsi che il prestanome che, accettando la carica ha anche accettato i rischi ad essa connessi, risponde comunque a titolo di dolo eventuale esponendosi alle conseguenze dell'operato dei gestori reali e dunque alla possibilità che questi pongano in essere, attraverso il paravento loro prestato con la carica ricoperta, attività non legali, in base alla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 cod. civ., in forza della quale l'amministratore deve conservare il patrimonio Sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi (cfr. Sez.

F, n. 42897 del 09/08/2018 Rv. 273939 - 02 Cass. 26 gennaio 2006, n. 7208; Cass. 26 novembre 1999, Dragomir, Rv 215199; Sez. 3, n. 22919 del 06/04/2006 - dep. 04/07/2006, Furini, Rv. 234474).

Questi principi non sono difformi da quanto pure rilevato da questa Suprema Corte (Sez. 3 - n. 1722 del 25/09/2019 (dep. 17/01/2020 ) Rv. 277507 - 01) in relazione alla analoga problematica inerente il reato di cui all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, laddove si è evidenziato che l'amministratore di fatto risponde, quale autore principale, del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile del medesimo reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ., a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza con la quale è stata affermata la sussistenza del dolo eventuale dell'amministratore di diritto, desumendola, oltre che dall'accettazione della carica, da una pluralità di elementi fattuali convergenti, che ne comprovavano la consapevolezza delle criticità gestionali della società e lo svolgimento di un ruolo attivo in ambito societario, con conseguente accettazione del rischio relativo alla commissione di reati da parte dell'amministratore di fatto).

Tanto premesso, occorre osservare che la corte di appello, dopo avere illustrato le ragioni della ritenuta responsabilità della ricorrente, alta luce degli elementi direttamente evincibili dal processo di riferimento, ha escluso tuttavia, in proposito, ogni rilevanza argomentativa della deposìtata sentenza irrevocabile di assoluzione della ricorrente, in relazione al reato ex art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, che era invece fondata sulla affermazione della assenza, in quel caso, di dati dimostrativi della consapevolezza di criticità gestionali e di una consapevole accettazione anche solo del dolo eventuale per il reato contestato, sulla base del solo dato, ritenuto di per sé esaustivo e preliminare, della mera diversità di fattispecie.

Senza quindi analizzare, ancorchè anche alla luce dei dati emergenti nel procedimento qui in esame, le ragioni che avevano condotto, nell'altro processo, ad una opposta valutazione del coinvolgimento della ricorrente nella fase gestoria della società, pur inerendo esse a un profilo comune e rilevante in entrambe le due vicende, quale la capacità o possibilità di incidere nella gestione sociale, seppur ricondotte a fattispecie diversa.

Ciò perché la prospettiva accusatoria, in entrambi casi, per quanto sopra rilevato, non muta nei confronti del rappresentante legale, ancorchè prestanome dell'amministratore di fatto, pur nella considerazione, a seconda delle varie fattispecie tributarie di volta in volta emergenti, del peculiare elemento soggettivo del reato.

Nel senso che, in altri termini, è pur sempre necessario, in via generale, ai fini del coinvolgimento nella responsabilità penale del rappresentante di diritto, che l'accertamento giudiziario vada oltre il mero dato formale, per verificare in ogni caso se la posizione del rappresentante legale sia connotata o meno da completa estraneità e impossibilità di incidere rispetto alla gestione societaria.

Cosicchè non poteva escludersi l'esame delle circostanze o ragioni valorizzate nerll'altro procedimento, in ragione della mera diversità dell'ipotesi accusatoria, siccome non estranea anche essa alla analisi degli aspetti sopra evidenziati.

Cosicchè, emerge l'apoditticità della affermazione della irrilevanza della predetta sentenza in ragione del mero suo riferimento ad altra diversa fattispecie di reato, e quindi il vizio della motivazione conseguente alla mancata analisi di un dato espressamente rappresentato dalla difesa.

Elemento che, piuttosto, la corte avrebbe dovuto valutare, seppur non quale circostanza risolutiva bensì nel contesto dei plurimi elementi indiziari e probatori rinvenuti, in conformità con il principio per cui la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ma resta ferma l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi (Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018 Rv. 275517 - 01).6.

La fondatezza del primo motivo proposto, in relazione alla censura immediatamente prima esaminata, rende pleonastico Wesame di quelli ulteriormente dedotti, che ne rimangono assorbiti.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano, per nuovo giudizio.

P.Q.M. annulla la sentenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata ad Abbiategrasso il 08/10/1993; avverso la sentenza del 28/06/2021 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 giugno 2021, la corte di appello di Milano confermava la sentenza del tribunale di Milano del 28 giugno 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] quale amministratrice unica della società di cui alla contestazione, era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 5 del Dlgs. 74/2000. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, prospettando quattro motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si contesta la mancata considerazione, da parte della corte di appello, della incidenza, sulla vicenda in contestazione, di altra sentenza, irrevocabile, prodotta ritualmente, con la quale la ricorrente era stata assolta sempre nella veste di amministratrice della società di cui alla attuale contestazione, in relazione al reato ex art. 10 bis Dlgs. 74/2000. I giudici avrebbero risolto tale questione sostenendo il principio di autonomia dei giudizi, senza motivare al riguardo. Si sottolinea, piuttosto, che l'imputata è stata assolta siccome ritenuta estranea a qualsiasi attività gestoria della [OSCURATO:PERSONA] di riferimento e di cui era legale rappresentante, per cui la corte era tenuta a valutare, alla luce della citata sentenza irrevocabile, sotto il profilo psicologico, la sussistenza di una violazione consapevole di un preciso obbligo incombente sulla ricorrete, quale rappresentante legale. Andava, in tale quadro, alfine esclusa ogni partecipazione consapevole della ricorrente nella condotta omissiva contestata. Si contesta altresì la qualificazione, da parte della corte, del reato contestato, quale fattispecie omissiva impropria. La corte neppure avrebbe risposto sul gravame per cui la ricorrente avrebbe avuto l'opposto interesse di rispondere del reato meno grave di cui all"art. 10 bis del Dlgs. citato, presentando la dichiarazione senza successivo pagamento del dovuto. Inoltre, la corte di appello nel ricavare il coinvolgimento psicologico - decisionale della ricorrente dalla determinazione, quale liquidatore, di "chiudere tutto", non avrebbe dedotto a supporto di tale affermazione alcun elemento fattuale, in contrasto peraltro con gli assunti di cui alla citata sentenza irrevocabile. Si aggiunge, con riguardo al dolo specifico di agire al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che la ricorrente non era stata mai cosciente delle dinamiche societarie né coinvolta nelle attività gestorie. 4. Con il secondo motivo deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Alla luce delle argomentazioni prima esposte, andrebbe annullata la sentenza impugnata per la mancata concessione delle attenuanti generiche. In assenza di un animus fraucks, delle condizioni di disagio economico, dei problemi psicologici e della giovane età della ricorrente, avrebbero dovuto essere concesse le citate attenuanti. 5. Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito precisati. Va rammentato il principio per cui, in tema di reati tributari, il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società (sez. 3, n. 47110 del 19/11/2013 - dep. 27/11/2013, PG in proc. Piscicelli, Rv. 258080). Inoltre, deve ricordarsi che il prestanome che, accettando la carica ha anche accettato i rischi ad essa connessi, risponde comunque a titolo di dolo eventuale esponendosi alle conseguenze dell'operato dei gestori reali e dunque alla possibilità che questi pongano in essere, attraverso il paravento loro prestato con la carica ricoperta, attività non legali, in base alla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 cod. civ., in forza della quale l'amministratore deve conservare il patrimonio Sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi (cfr. Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018 Rv. 273939 - 02 Cass. 26 gennaio 2006, n. 7208; Cass. 26 novembre 1999, Dragomir, Rv 215199; Sez. 3, n. 22919 del 06/04/2006 - dep. 04/07/2006, Furini, Rv. 234474). Questi principi non sono difformi da quanto pure rilevato da questa Suprema Corte (Sez. 3 - n. 1722 del 25/09/2019 (dep. 17/01/2020 ) Rv. 277507 - 01) in relazione alla analoga problematica inerente il reato di cui all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, laddove si è evidenziato che l'amministratore di fatto risponde, quale autore principale, del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile del medesimo reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ., a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza con la quale è stata affermata la sussistenza del dolo eventuale dell'amministratore di diritto, desumendola, oltre che dall'accettazione della carica, da una pluralità di elementi fattuali convergenti, che ne comprovavano la consapevolezza delle criticità gestionali della società e lo svolgimento di un ruolo attivo in ambito societario, con conseguente accettazione del rischio relativo alla commissione di reati da parte dell'amministratore di fatto). Tanto premesso, occorre osservare che la corte di appello, dopo avere illustrato le ragioni della ritenuta responsabilità della ricorrente, alta luce degli elementi direttamente evincibili dal processo di riferimento, ha escluso tuttavia, in proposito, ogni rilevanza argomentativa della deposìtata sentenza irrevocabile di assoluzione della ricorrente, in relazione al reato ex art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, che era invece fondata sulla affermazione della assenza, in quel caso, di dati dimostrativi della consapevolezza di criticità gestionali e di una consapevole accettazione anche solo del dolo eventuale per il reato contestato, sulla base del solo dato, ritenuto di per sé esaustivo e preliminare, della mera diversità di fattispecie. Senza quindi analizzare, ancorchè anche alla luce dei dati emergenti nel procedimento qui in esame, le ragioni che avevano condotto, nell'altro processo, ad una opposta valutazione del coinvolgimento della ricorrente nella fase gestoria della società, pur inerendo esse a un profilo comune e rilevante in entrambe le due vicende, quale la capacità o possibilità di incidere nella gestione sociale, seppur ricondotte a fattispecie diversa. Ciò perché la prospettiva accusatoria, in entrambi casi, per quanto sopra rilevato, non muta nei confronti del rappresentante legale, ancorchè prestanome dell'amministratore di fatto, pur nella considerazione, a seconda delle varie fattispecie tributarie di volta in volta emergenti, del peculiare elemento soggettivo del reato. Nel senso che, in altri termini, è pur sempre necessario, in via generale, ai fini del coinvolgimento nella responsabilità penale del rappresentante di diritto, che l'accertamento giudiziario vada oltre il mero dato formale, per verificare in ogni caso se la posizione del rappresentante legale sia connotata o meno da completa estraneità e impossibilità di incidere rispetto alla gestione societaria. Cosicchè non poteva escludersi l'esame delle circostanze o ragioni valorizzate nerll'altro procedimento, in ragione della mera diversità dell'ipotesi accusatoria, siccome non estranea anche essa alla analisi degli aspetti sopra evidenziati. Cosicchè, emerge l'apoditticità della affermazione della irrilevanza della predetta sentenza in ragione del mero suo riferimento ad altra diversa fattispecie di reato, e quindi il vizio della motivazione conseguente alla mancata analisi di un dato espressamente rappresentato dalla difesa. Elemento che, piuttosto, la corte avrebbe dovuto valutare, seppur non quale circostanza risolutiva bensì nel contesto dei plurimi elementi indiziari e probatori rinvenuti, in conformità con il principio per cui la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ma resta ferma l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi (Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018 Rv. 275517 - 01).6. La fondatezza del primo motivo proposto, in relazione alla censura immediatamente prima esaminata, rende pleonastico Wesame di quelli ulteriormente dedotti, che ne rimangono assorbiti. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano, per nuovo giudizio. P.Q.M. annulla la sentenz
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