CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33969/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocuratore generale, R. Gargiulo, che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Teramo quale giudiced e l l ’ e s e c u z i o n e h a d i c h i a r a t o i n a m m i s s i b i l e l a r i c h i e s t adiXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di riconoscimento della circostanza attenuante dellalieve entità del fatto giudicato con la sentenza di condanna n. 177 del 2014, resain data 27 gennaio 2014, dal Tribunale di Pescara, nonché con la sentenza n.2330 del 18 novembre 2019 dalla Corte di appello di L’Aquila, per effetto dellapronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 2024, con rideterminazione dellapena irrogata di cui al cumulo in esecuzione.Il provvedimento impugnato, riscontrato che essendo intervenuto ilpassaggio in giudicato della sentenza di condanna per la quale si è invocatal’applicazione della sentenza della Corte Cost. n. 86 del 2024, ha dichiarato larichiesta inammissibile affermando che l’irrevocabilità dei titoli in esecuzione ostaall’applicazione di detta pronuncia ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen.2. Avverso il provvedimento indicato ha proposto tempestivo ricorso percassazione la condannata, per il tramite del difensore, denunciando inosservanzadell’art. 2 cod. pen. per aver ritenuto, il giudice dell’esecuzione, ostativo a ogniesame della richiesta il passaggio in giudicato delle sentenze per la quale venivainvocata la rideterminazione della pena per effetto del riconoscimento dellaminima gravità del fatto.La declaratoria di inammissibilità della richiesta per l’intervenutairrevocabilità delle sentenze cui si riferisce, secondo la ricorrente, si pone incontrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, formatasi aseguito delle pronunce della Corte costituzionale in materia di attenuanti delfatto di lieve entità, tra cui la sentenza menzionata n. 86 del 2024 che hadichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod. pen. «nella parte in cuinon prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura noneccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità ocircostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo,il fatto risulti di lieve entità».La ricorrente sottolinea che il portato della decisione di illegittimitàcostituzionale è sempre valutabile in sede di esecuzione, con la conseguenza cheil condannato per delitto di rapina all'esito di giudizio definito con sentenzairrevocabile prima che fosse dichiarato illegittimo l'art. 628 cod. pen. nei terminisopra specificati può chiedere al giudice dell'esecuzione di riconoscere lacircostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che siversi in un caso di rapporto esaurito.Rileva la ricorrente che, peraltro, fino a quando l’esecuzione della pena è in4687 del 20/12/2005, con la conseguenza che è riconosciuto al giudicedell’esecuzione procedere alla rideterminazione della pena ove non giàinteramente espiata (Sez. U, n. 22166 del 29/05/2014).3. [OSCURATO:PERSONA] generale, R. Gargiulo, ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.1.1. È indubbio che il condannato per il delitto di rapina all'esito di giudiziodefinito prima che, con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionaledichiarasse illegittimo l'art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede lapossibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere algiudice dell'esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando iltrattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito (Sez.1, n. 9599 del 13/02/2025, Veseli, Rv. 287685), muovendo dall'accertamentooperato in cognizione e dando adeguata motivazione dell'esito raggiunto, se larapina presenti caratteristiche tali da essere classificabile come di lieve entità,avuto riguardo al fatto nel suo complesso (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L.,Rv. 287350 - 01).Si è sostenuto che non è configurabile la detta circostanza nel caso in cuila lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura,alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero,ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato,avuto riguardo al valore dei beni sottratti.Questa Corte ha, poi, affermato che il condannato per il delitto diestorsione - all’esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 120 del 2023,la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l’art. 629 cod. pen., nella parte incui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto- può chiedere al giudice dell’esecuzione di riconoscere la circostanza attenuanterideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso dirapporto esaurito (Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024, D., Rv. 287398-01).1.2. Tanto premesso, si osserva che, come sostenuto dalla ricorrente, ilTribunale di Teramo ha ritenuto preclusa in sede di esecuzione la valutazione disussistenza della circostanza attenuante della lieve entità, limitandosi adaffermare che al giudice dell'esecuzione è preclusa ogni valutazione perl’intervenuta definitività delle sentenze cui la richiesta attiene.Ciò, tuttavia, senza tenere conto dell'insegnamento di questa Corte incomposizione qualificata, di cui a Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv.260697, secondo cui, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenzairrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionaledi una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sullacommisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è statointeramente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena infavore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è acontenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri diaccertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia dicognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali,o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali neltempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmentemedio tempore approvate dal legislatore. Il Tribunale ha al riguardo reputatoprecluso ogni esame senza prendere in alcun modo in esame l'accertamentosvolto dal giudice di cognizione, reputandolo precluso dal passaggio in giudicatodelle sentenze, addivenendo a una pronuncia in contrasto con la previsione di cuiall’art. 2 cod. pen. e non in linea con la giurisprudenza di legittimità anche aSezioni Unite formatasi sull’argomento.2. Segue l’annullamento del provvedimento impugnato perché il giudicedell’esecuzione, libero nell’esito, valuti muovendo dall’accertamento operato incognizione e dando adeguata motivazione dell’esito raggiunto, se i reati di rapinaoggetto delle due condanne presentino caratteristiche tali da essere classificabilecome di lieve entità, avuto riguardo (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv.287350-01) ai fatti nel loro complesso e, quindi, non solo alla consistenza deldanno o del pericolo che conseguì alla commissione dei reati, ma alla natura, allaspecie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze tutte delle condotte.Ciò, sul presupposto che non si versi in un rapporto esaurito, situazione chesicuramente non era sussistente al momento di proposizione dell’istanza, comeriscontrato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diTeramo.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.