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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 1987

Cassazione n. 37969/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/04/1987 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uuk Rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dell'affidamento in prova al servizio sociale disposto con ordinanza in data 29 marzo 2022 dello stesso Tribunale di sorveglianza; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in relazione alle ragioni della revoca, senza valutare l'andamento complessivo della misura; rilevato che l'ordinanza ha dato conto delle plurime violazioni delle prescrizioni connesse alla misura e alla accertata positività a sostanza stupefacente; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inaimmissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibiltà, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/04/1987 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uuk Rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dell'affidamento in prova al servizio sociale disposto con ordinanza in data 29 marzo 2022 dello stesso Tribunale di sorveglianza; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in relazione alle ragioni della revoca, senza valutare l'andamento complessivo della misura; rilevato che l'ordinanza ha dato conto delle plurime violazioni delle prescrizioni connesse alla misura e alla accertata positività a sostanza stupefacente; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inaimmissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibiltà, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2
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