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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 31018/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20883/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentanoe difendono congiuntamente, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]',che li rappresenta e difende , -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 892/2021 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di aver concluso con lo stesso e con [OSCURATO:PERSONA], figlia del predetto ed ex sua convivente, un preliminare di vendita con scrittura privata del 10.12.1994, avente ad oggetto una porzione di ha 2.38.26 di un più ampio podere, assegnato a [OSCURATO:PERSONA] in agro di Gravina di Puglia dall'ente di riforma fondiaria ERSAP, nonché un secondo preliminare con il solo [OSCURATO:PERSONA] con scrittura privata del 16.1.1996, avente ad oggetto un'altra porzione dello stesso podere di 5400 mq.

L'attore sosteneva di avere corrisposto l'intero prezzo previsto nei preliminari, ed essendo ormai decorsi i trenta anni dall'assegnazione del podere a [OSCURATO:PERSONA], chiedeva la pronuncia traslativa della proprietà dei terreni a lui promessi ex art. 2932 cod. civ..

Con la sentenza n. 566/2017, per quanto in questa sede rileva, il Tribunale di Bari, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la nullità di tutti preliminari conclusi tra le parti per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto, risultando le indicazioni contenute nelle scritture private del 10.12.1994 e del 16.1.1996 non sufficienti ad individuare con certezza i beni oggetto delle due promesse di vendita. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello principale avverso la predetta sentenza, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ne chiedevano il rigetto, spiegando peraltro appello incidentale condizionato.

Con la sentenza n. 892/2021 del 6/11.5.2021, la Corte d'Appello di Bari rigettava l’appello principale, assorbito quello incidentale, condannando l'appellante principale alle spese di secondo grado.

Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questa Corte, affidato a due motivi ed i Lanzolla hanno resistito con controricorso.

Il ricorso è improcedibile ex art. 369 comma secondo n. 2) c.p.c., in quanto il ricorrente ha affermato che la sentenza impugnata gli è stata notificata dalla controparte in data 19.5.2021, ma non ha prodotto la copia del provvedimento munito della relata di notifica, che non é stato depositato neppure dai controricorrenti, rinvenendosi nel fascicolo solamente la copia della sentenza impugnata estratta dal fascicolo telematico con l'attestazione di conformità del legale che l'ha estratta, avvocato [OSCURATO:PERSONA], priva della relata di notifica, come certificato dalla cancelleria, e ciò benché in calce al ricorso, al n. 1) dei documenti allegati, sia indicata la sentenza n. 892/2021 notificata, posto che la cosiddetta prova di resistenza dà esito negativo.

Il ricorso, infatti, è stato notificato in data 15.7.2021 e dunque dopo il decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., da computarsi –in assenza di prova della notificazione della sentenza impugnata– a decorrere dalla data della pubblicazione della stessa, nella fattispecie avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, “la previsione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o detto documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione.

L'improcedibilità non sussiste altresì quando il ricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo caso la data della notifica del provvedimento impugnato” (Cass. ord. 8.11.2024 n. 28781; Cass. ord. 30.4.2019 n. 11386).

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente, che ha dato causa al giudizio di legittimità.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20883/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentanoe difendono congiuntamente, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]',che li rappresenta e difende , -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 892/2021 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di aver concluso con lo stesso e con [OSCURATO:PERSONA], figlia del predetto ed ex sua convivente, un preliminare di vendita con scrittura privata del 10.12.1994, avente ad oggetto una porzione di ha 2.38.26 di un più ampio podere, assegnato a [OSCURATO:PERSONA] in agro di Gravina di Puglia dall'ente di riforma fondiaria ERSAP, nonché un secondo preliminare con il solo [OSCURATO:PERSONA] con scrittura privata del 16.1.1996, avente ad oggetto un'altra porzione dello stesso podere di 5400 mq. L'attore sosteneva di avere corrisposto l'intero prezzo previsto nei preliminari, ed essendo ormai decorsi i trenta anni dall'assegnazione del podere a [OSCURATO:PERSONA], chiedeva la pronuncia traslativa della proprietà dei terreni a lui promessi ex art. 2932 cod. civ.. Con la sentenza n. 566/2017, per quanto in questa sede rileva, il Tribunale di Bari, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la nullità di tutti preliminari conclusi tra le parti per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto, risultando le indicazioni contenute nelle scritture private del 10.12.1994 e del 16.1.1996 non sufficienti ad individuare con certezza i beni oggetto delle due promesse di vendita. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello principale avverso la predetta sentenza, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ne chiedevano il rigetto, spiegando peraltro appello incidentale condizionato. Con la sentenza n. 892/2021 del 6/11.5.2021, la Corte d'Appello di Bari rigettava l’appello principale, assorbito quello incidentale, condannando l'appellante principale alle spese di secondo grado. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questa Corte, affidato a due motivi ed i Lanzolla hanno resistito con controricorso. Il ricorso è improcedibile ex art. 369 comma secondo n. 2) c.p.c., in quanto il ricorrente ha affermato che la sentenza impugnata gli è stata notificata dalla controparte in data 19.5.2021, ma non ha prodotto la copia del provvedimento munito della relata di notifica, che non é stato depositato neppure dai controricorrenti, rinvenendosi nel fascicolo solamente la copia della sentenza impugnata estratta dal fascicolo telematico con l'attestazione di conformità del legale che l'ha estratta, avvocato [OSCURATO:PERSONA], priva della relata di notifica, come certificato dalla cancelleria, e ciò benché in calce al ricorso, al n. 1) dei documenti allegati, sia indicata la sentenza n. 892/2021 notificata, posto che la cosiddetta prova di resistenza dà esito negativo. Il ricorso, infatti, è stato notificato in data 15.7.2021 e dunque dopo il decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., da computarsi –in assenza di prova della notificazione della sentenza impugnata– a decorrere dalla data della pubblicazione della stessa, nella fattispecie avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, “la previsione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o detto documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione. L'improcedibilità non sussiste altresì quando il ricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo caso la data della notifica del provvedimento impugnato” (Cass. ord. 8.11.2024 n. 28781; Cass. ord. 30.4.2019 n. 11386). Le spese processuali, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente, che ha dato causa al giudizio di legittimità. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo u
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