CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 02898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 9/6/2022 la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia emessa il 20/10/2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, con vizio di motivazione. Si contesta, poi, l'erronea applicazione dell'art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per non esser stato enunciato - il fatto contestato - in forma chiara e precisa. 3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato. Con riguardo, innanzitutto, al terzo motivo, in punto di indeterminatezza del capo d'imputazione, si osserva che la Corte d'appello ha redatto una motivazione adeguata e non censurabile; in particolare, è stato sottolineato che l'assenza della veste formale nella quale l'imputato era stato chiamato a rispondere rappresentava un dato ininfluente per la comprensione dell'accusa, non risultando che lo stesso all'epoca rivestisse la carica di titolare di altre ditte (oltre a quelle individuale), né che la difesa avesse sostenuto e documentato una tale evenienza. 5. Riscontrato, poi, in ordine alle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha evidenziato che il materiale probatorio non consentiva di ravvisare alcun elemento positivamente valutabile a riguardo, e che dagli atti, anzi, emergeva la rilevante entità del mancato versamento. Una motivazione del tutto logica e congrua, dunque, che il ricorso non riesce a scalfire, non indicando neppure un elemento che avrebbe giustificato l'applicazione delle circostanze innominate. 6. Rilevato, ancora, quanto alla sospensione condizionale della pena, che il suo diniego è stato adeguatamente motivato in ragione dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, con argomento immeritevole di censura. 7. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 Il •i*, 4 sigliere estensore