Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04106/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto: che la Corte d'Appello di Ancona con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata da NASIR [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato condannato per tre diverse violazioni dell'art. 73, comma 1 d.P.R. 309\90, relativamente alla illecita detenzione e cessione di eroina; — che la Corte territoriale ha ribadito l'affermazione di responsabilità dando conto delle doglianze mosse con l'atto di gravame e fornendo adeguata risposta, indicativa degli elementi fattuali valorizzati anche dal primo giudice per pervenire all'affermazione di responsabilità; --che nel presentare ricorso per cassazione il ricorrente ripropone le medesime questioni e lamenta, del tutto genericamente, la carenza di motivazione; che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa- La Corte del merito, in particolare, ha posto in evidenza la inconsistenza della lettura alternativa delle emergenze processuali prospettata dalla difesa ed ha ribadito che la responsabilità dell'imputato era stata correttamente ritenuta sulla base della disponibilità dell'appartamento ove era stata rinvenuta eroina (205 gr.) di purissima qualità in 22 ovuli; della detenzione indosso al ricorrente, occultata in un risvolto dei pantaloncini, di eroina per 6,44 grammi suddivisa in dosi (6 bustine termosaldate); delle dichiarazioni di un acquirente del quale è motivatamente riconosciuta la piena attendibilità.

Per tali ragioni la Corte del merito ha escluso anche la destinazione della droga ad uso esclusivamente personale e la possibilità di inquadrare la condotta nella meno grave fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90 che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella sostanziale reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez.

VI n.20377, 14 maggio 2009 ed altre prec. conf.). che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 1712/2021 [OSCURATO:PERSONA]esTens Il Presidente D E POS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto: che la Corte d'Appello di Ancona con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata da NASIR [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato condannato per tre diverse violazioni dell'art. 73, comma 1 d.P.R. 309\90, relativamente alla illecita detenzione e cessione di eroina; — che la Corte territoriale ha ribadito l'affermazione di responsabilità dando conto delle doglianze mosse con l'atto di gravame e fornendo adeguata risposta, indicativa degli elementi fattuali valorizzati anche dal primo giudice per pervenire all'affermazione di responsabilità; --che nel presentare ricorso per cassazione il ricorrente ripropone le medesime questioni e lamenta, del tutto genericamente, la carenza di motivazione; che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa- La Corte del merito, in particolare, ha posto in evidenza la inconsistenza della lettura alternativa delle emergenze processuali prospettata dalla difesa ed ha ribadito che la responsabilità dell'imputato era stata correttamente ritenuta sulla base della disponibilità dell'appartamento ove era stata rinvenuta eroina (205 gr.) di purissima qualità in 22 ovuli; della detenzione indosso al ricorrente, occultata in un risvolto dei pantaloncini, di eroina per 6,44 grammi suddivisa in dosi (6 bustine termosaldate); delle dichiarazioni di un acquirente del quale è motivatamente riconosciuta la piena attendibilità. Per tali ragioni la Corte del merito ha escluso anche la destinazione della droga ad uso esclusivamente personale e la possibilità di inquadrare la condotta nella meno grave fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90 che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella sostanziale reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez. VI n.20377, 14 maggio 2009 ed altre prec. conf.). che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 1712/2021 [OSCURATO:PERSONA]esTens Il Presidente D E POS
Sentenza Cassazione n. 04106/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris