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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27677/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, emessa in data 6 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen.

Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di prova degli elementi costitutivi del reato e, in particolare, della minaccia e del dolo, sono privi di specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caracionna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271.062), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla consapevole condotta intimidatoria alla luce del complessivo comportamento dell'imputato); considerato che le altre censure, con le quali si contestano vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della desistenza e del recesso, sono prive di concreta specificità e risultano manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226), secondo cui la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, potendosi, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo allorquando il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, emessa in data 6 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di prova degli elementi costitutivi del reato e, in particolare, della minaccia e del dolo, sono privi di specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caracionna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271.062), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla consapevole condotta intimidatoria alla luce del complessivo comportamento dell'imputato); considerato che le altre censure, con le quali si contestano vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della desistenza e del recesso, sono prive di concreta specificità e risultano manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226), secondo cui la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, potendosi, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo allorquando il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così