CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26922/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17440/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria R egionale della Campanian. 682/01/2022, depositata 17 gennaio 2022; [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF 2013. R.G. N.17440/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 5 giugno 2024 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. TF501AG04306/2018, notificato in data 28 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Napoli rettificava la dichiarazione dei redditi per l’anno 2013 della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., recuperando a tassazione la plusvalenza realizzata nell’anno 2013 a seguito della cessione dell’azienda dalla stessa gestita in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cessione avvenuta con atto per [OSCURATO:PERSONA]Aquino dell’11 aprile 2013, n. 26537 rep.), per l’intero prezzo della cessione, pari ad € 95.000,00. 2. Avverso tale atto la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria P rovinciale di Napoli la quale, con sentenza 2979/21/2010, depositata il 3 marzo 2020, lo rigettava. 3. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria R egionale (ora Corte di G iustizia T ributaria di secondo grado) della Campania, con sentenza n. 682/01/2022, pronunciata il 16 novembre 2021 e depositata in segreteria il 17 gennaio 2022, accoglieva l’appello, determinando in € 2.638,61 la plusvalenza tassabile, compensando le spese relativo al primo grado di giudizio e condannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della contribuente, delle spese del secondo grado, con distrazione in favore del procuratore antistatario. R.G. N.17440/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 5 luglio 2022). Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. 5. Con decreto del 18 marzo 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 5 giugno 2024 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 86 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2697, 2727, 2729 e 1475 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ. Rileva, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva riconosciuto, come costi non ammortizzati, l’avviamento aziendale, dovendosi provare la natura della spesa non ammortizzabile con riguardo alla documentazione contabile dell’anno di acquisto del bene e non di sua cessione, così come erroneamente aveva scomputato le spese notarili, che erano a carico del compratore. 2. Preliminarmente, deve essere rilevato che risultavano pendenti i giudizi di cassazione n. 17442/2022 R.G. e 17446/2022 R.G., avverso le sentenze della C.T.R. Campania n. 678/2022 e n. 681/2022, che riguardano gli avvisi di accertamento personali dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dopo la trattazione nella camera di consiglio e nelle more del deposito dell’ordinanza è tuttavia emerso che i giudizi nn. R.G. N.17440/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 17442/2022 R.G. e 17446/2002 R.G. sono stati dichiarati estinti con decreti presidenziali del 24 novembre 2023. E’ stata quindi necessaria la riconvocazione del Collegio, che tuttavia non è stato possibile effettuare nella sua interezza, in quanto, nelle more, il consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] è stato posto fuori del ruolo organico della magistratura. Deve quindi essere disposto il rinvio a nuovo ruolo del giudizio, per nuova successiva fissazione. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio a nuovo ruolo. Così deciso in Rom