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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46523/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo, concernente l'omesso riconoscimento dell'uso personale, è manifestamente infondato, non potendosi sindacare in sede di legittimità le valutazioni compiute dal giudice di merito in punto di fatto, non emergendo la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; rilevato che l'ulteriore motivo, concernente plurimi aspetti del trattamento sanzionatorio, è aspecifico, posto che a fronte della sua enunciazione non si indicano le ragioni della pretesa fondatezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere es sore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo, concernente l'omesso riconoscimento dell'uso personale, è manifestamente infondato, non potendosi sindacare in sede di legittimità le valutazioni compiute dal giudice di merito in punto di fatto, non emergendo la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; rilevato che l'ulteriore motivo, concernente plurimi aspetti del trattamento sanzionatorio, è aspecifico, posto che a fronte della sua enunciazione non si indicano le ragioni della pretesa fondatezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere es sore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 46523/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris