CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31304/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. peri.; considerato che: - il primo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in forza della concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. - non contiene compiute censure di legittimità al provvedimento impugnato ma adduce elementi di fatto, perorandone irritualmente in questa sede un favorevole apprezzamento Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al diniego della chiesta applicazione di una pena sostitutiva - è del tutto generico poiché ha inteso censurare la sentenza impugnata (che ha espresso una prognosi sfavorevole rispetto all'adempimento da parte dell'imputata delle prescrizioni da imporgli, alla luce della sua negativa personalità) unicamente adducendo, senza alcuna specificazione, che la motivazione spesa dalla Corte territoriale non consentirebbe di escludere il Rondoni dalla platea dei soggetti cui può irrogarsi una pena sostitutiva; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso