Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 1970

Cassazione n. 36521/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 18/05/1949 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 25 febbraio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, in data 11 maggio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 473, 474 e 648 cod. pen..

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 474 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814); Ritenuto che la seconda doglianza, inerente alla sussistenza del delitto di ricettazione, oltre ad essere priva di concreta specificità e pertinenza censoria, è anche manifestamente infondata in quanto i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 5 sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e sulla esclusione del concorso nel reato presupposto nonché, quanto agli elementi oggettivi, la lettura complessiva del provvedimento evidenzia la piena prova del rinvenimento dei beni provento di delitto nella disponibilità dei correi); Considerato che anche il terzo motivo, con il quale si contesta la mancanza di motivazione in relazione alla prova dello specifico ruolo ricoperto da ciascun concorrente, è manifestamente infondato in quanto non emerge alcun vizio motivazionale sul punto (si vedano pagg. 5 e 6 sul contributo concorsuale, ove si sottolinea la natura organizzata dell'attività, i legami parentali ed il documentato coinvolgimento di tutti gli imputati); Ritenuto che le ulteriori doglianze in relazione all'art. 473 cod. pen. sono prive dei requisiti prescritti dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da criticità giustificative (si veda pag. 5, ove la Corte di appello ritiene provato il delitto di contraffazione alla luce del rinvenimento della macchina punzonatrice del marchio Hermes e motiva sulla compatibilità con gli altri reati, evidenziando come non vi fosse prova che la merce rinvenuta - caratterizzata dalla falsificazione di molti marchi - fosse stata oggetto di contraffazione da parte degli imputati), non sono puntualmente indicate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto alla base della censure formulate; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. osì deciso il 13 settembre 2022 I Consigliere Estensore Il Presidente tt. grio rdo /(// Do t. [OSCURATO:PERSONA] D E Fo S 1 I.\ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 18/05/1949 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 25 febbraio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, in data 11 maggio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 473, 474 e 648 cod. pen.. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 474 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814); Ritenuto che la seconda doglianza, inerente alla sussistenza del delitto di ricettazione, oltre ad essere priva di concreta specificità e pertinenza censoria, è anche manifestamente infondata in quanto i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 5 sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e sulla esclusione del concorso nel reato presupposto nonché, quanto agli elementi oggettivi, la lettura complessiva del provvedimento evidenzia la piena prova del rinvenimento dei beni provento di delitto nella disponibilità dei correi); Considerato che anche il terzo motivo, con il quale si contesta la mancanza di motivazione in relazione alla prova dello specifico ruolo ricoperto da ciascun concorrente, è manifestamente infondato in quanto non emerge alcun vizio motivazionale sul punto (si vedano pagg. 5 e 6 sul contributo concorsuale, ove si sottolinea la natura organizzata dell'attività, i legami parentali ed il documentato coinvolgimento di tutti gli imputati); Ritenuto che le ulteriori doglianze in relazione all'art. 473 cod. pen. sono prive dei requisiti prescritti dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da criticità giustificative (si veda pag. 5, ove la Corte di appello ritiene provato il delitto di contraffazione alla luce del rinvenimento della macchina punzonatrice del marchio Hermes e motiva sulla compatibilità con gli altri reati, evidenziando come non vi fosse prova che la merce rinvenuta - caratterizzata dalla falsificazione di molti marchi - fosse stata oggetto di contraffazione da parte degli imputati), non sono puntualmente indicate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto alla base della censure formulate; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. osì deciso il 13 settembre 2022 I Consigliere Estensore Il Presidente tt. grio rdo /(// Do t. [OSCURATO:PERSONA] D E Fo S 1 I.\ [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36521/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris