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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28250/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 24 novembre 2021, che ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato - così qualificato l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. con istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordine di esecuzione per la carcerazione n. 881/20 SIEP e, contestualmente, di richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale ex art. 175 comma 2 c.p.p., nella formulazione precedente alla modifica introdotta dall'art. 11 della L. n. 67 del 2014 - formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Brescia, definitiva il 27 giugno 2020, che, in parziale riforma di sentenza del tribunale di Bergamo, ne aveva confermato l'affermazione di responsabilità, con la sua condanna alle pene di legge per il delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen..

La Corte territoriale ha premesso - ripercorrendo le ragioni dell'istanza - che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen., commesso in Orio al Serio il 14 novembre 2012, con sentenza, irrevocabile dal 27 giugno 2020, della Corte d'appello di Brescia n. 4126/14 del 4 dicembre 2014, di parziale riforma della pronuncia contumaciale del tribunale di Bergamo n. 1103/14 del 10 aprile 2014; che il procedimento era stato celebrato in contumacia e le notificazioni erano state tutte effettuate presso lo studio del difensore d'ufficio, a lui nominato in sede di redazione del verbale d'identificazione e di elezione di domicilio del 14 novembre 2012, ma il cui contenuto, a dire dell'istante, non era stato da lui compreso perché egli non conosceva la lingua italiana; che l'istante aveva sostenuto di non aver mai avuto notizia del processo a suo carico fino al momento del rientro in Italia in data 9 marzo 2021 quando la polizia di frontiera gli aveva notificato l'ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo ex art. 656 cod. proc. pen, emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Bergamo; che, in tale sede, il provvedimento gli era stato tradotto, oralmente, in lingua albanese da un interprete nominato dalla polizia e non ne aveva compreso il contenuto; che, sempre secondo la tesi difensiva, solo il successivo 27 luglio 2021 il difensore di fiducia, nel frattempo nominato, aveva ottenuto il rilascio di copia del certificato del casellario giudiziale, da cui aveva potuto apprendere dell'esistenza della suddetta condanna.

Ad avviso della Corte, tuttavia, l'istanza depositata il 7 settembre 2021 dal condannato - soggetta alla disciplina di cui all'art. 175 commi 2 e 2 bis cod. proc. pen. - avrebbe dovuto ritenersi tardivamente proposta, dal momento che in sede di notificazione dell'ordine di esecuzione, avvenuta il 9 marzo 2021, quest'ultimo gli era stato regolarmente tradotto in lingua albanese e che pertanto, a tale data, egli aveva preso piena contezza di tutti gli estremi del provvedimento giurisdizionale.

Sono stati articolati tre motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.Con un primo motivo, i ricorrenti deducono assenza di motivazione e nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. - in rapporto al mancato rispetto dell'art. 143 c.p.p. - "in ordine alle vicende notificatorie", alla mancata conoscenza della vocatio iudicium e del processo nel suo complesso, nel quale erano stati sin dall'inizio dichiarati contumaci, come evidenziato dalla difesa; tutte le notificazioni, relative alla fase delle indagini preliminari e dei due gradi di giudizio, erano state eseguite presso il difensore d'ufficio a loro nominato al momento della redazione del verbale d'identificazione, con il quale non avevano instaurato alcun rapporto; non conoscevano la lingua italiana e non avevano compreso il contenuto del verbale, che non era stato tradotto in una lingua a loro comprensibile, né avevano potuto rappresentarsi, per lo stesso motivo, il contenuto degli atti successivi; tali indicatori avrebbero determinato la nullità di tutte le notificazioni eseguite presso il difensore d'ufficio, con ricaduta sull'invalidità dell'ordine di esecuzione e sulla conseguente mancanza di un titolo esecutivo, sulla quale la Corte d'appello non si sarebbe pronunciata. 2.Con un secondo motivo, i ricorrenti deducono carenza di motivazione e nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. - in relazione al mancato rispetto dell'art. 143 c.p.p. - perché la Corte d'appello avrebbe limitato il proprio giudizio alla verifica della regolarità formale delle notificazioni, senza estendere la valutazione all'effettività della cognizione e comprensione, in capo agli imputati, del procedimento e del provvedimento conclusivo, come invece imposto dall'art. 175 comma 2 cod. proc. pen. nella formulazione pertinente alla vicenda processuale de qua agitur; non avrebbe quindi potuto evincersi - tantomeno trarsi dalla conoscenza di atti della fase della indagini preliminari, come lo scarno verbale di identificazione - la volontà dei ricorrenti di sottrarsi al procedimento - inteso nella sua sequenza a partire dalla vocatio in iudicium - o di non impugnare la sentenza di condanna; la traduzione dell'ordine esecuzione, enfatizzata dalla Corte d'appello, era stata eseguita solo oralmente, mentre avrebbe dovuto essere trasposta in atto scritto; l'interprete non era di madrelingua perché [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e di soli 19 anni e non vi sarebbero certezze sulla qualità della traduzione e sull'effettività della apprensione dei contenuti dell'atto da parte del destinatario, anche perché l'ordine di esecuzione non contiene alcun riferimento alle facoltà di richiedere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale entro un termine predeterminato. 3.Un terzo e ultimo motivo lamenta carenza assoluta di motivazione in relazione alle richieste formulate da [OSCURATO:PERSONA], ignorate dall'ordinanza impugnata, notificata anche per la sua posizione benchè del tutto pretermessa dalle argomentazioni del provvedimento.

Per la donna, denunciata insieme al marito perché colta in possesso di documento d'identità falsificato, dovevano valere le stesse ragioni di impugnazione, anche se nessun ordine di esecuzione le era stato notificato, così da non potersi in ogni caso estenderle i profili d'inammissibilità per tardività della richiesta, riguardanti [OSCURATO:PERSONA]. 2.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA].

Considerato in diritto 1.E' fondato - con carattere assorbente rispetto al secondo motivo - il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che - in effetti - in via principale il ricorrente aveva presentato alla Corte d'appello di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, una richiesta di incidente di esecuzione con cui contestava la validità e corretta formazione del titolo esecutivo e, dunque, la esecutività della sentenza di condanna di cui all'ordine di esecuzione a lui notificato in data 9 marzo 2021.

E' invero principio di diritto, espresso da questa Corte, che "la previsione di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo - si distingue dall'istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., il quale presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato.

Ne consegue che qualora, come nella specie, l'interessato deduca la non corretta formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., non sussistono i presupposti per la restituzione in termini ma quelli di cui all'art.670 cod. proc. pen. - concernenti la formazione del titolo esecutivo - di guisa che il giudice dell'esecuzione, in tal caso, non solo deve dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo ed assumere i provvedimenti conseguenti ma deve anche disporre contestualmente, ex art. 670, comma primo, II parte, la esecuzione della notificazione non eseguita, ex art. 548 cod. proc. pen., per consentire la ricorrenza del termine per l'impugnazione" (sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Franzè, Rv. 251927).

Il ricorrente ha dedotto la nullità, verificatasi nel giudizio di cognizione, del verbale d'identificazione e di elezione di domicilio di cui all'art. 161 cod. proc. pen. per la sua mancata traduzione allo straniero alloglotta che non conosceva la lingua italiana, con assunto riverbero sulla (in)validità degli atti successivi, tra cui la rituale notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna, a sua volta influente sulla corretta formazione del titolo esecutivo.

Alla questione di nullità del titolo esecutivo - che non è soggetta a termine di decadenza ed è sempre proponibile, salvo il limite di cui all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. (es. sez.1, n. 2727 del 30/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235095) - la Corte territoriale non ha fornito risposta, limitandosi ad affrontare la richiesta subordinata, formulata con l'istanza di cui all'art.175 comma 2 cod. proc. pen. nella dizione anteriore alla L. n. 67 del 2014, la quale, però, ha per suo imprescindibile presupposto l'esistenza di un titolo valido (Sez. 1, n. 8934 del 22/11/2000, Bonazzi, Rv. 218447). 2.E' inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per sopravvenuta carenza di interesse.

Dagli atti trasmessi dalla Corte d'appello di Brescia, richiesti da un'articolazione della cancelleria di questa sezione della Corte di Cassazione, è invero emerso che in data 23 novembre 2022 la seconda sezione della Corte territoriale - nel proc. 278/2021 mod. 32 evidentemente scaturito, per separazione della relativa posizione, dal medesimo incidente di esecuzione sollevato dalla difesa nell'interesse di entrambi - ha, con ordinanza ritualmente comunicata al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 24 novembre 2022 e divenuta irrevocabile, restituito la ricorrente nel termine per impugnare la sentenza del tribunale di Bergamo del 10 aprile 2014 e ha dichiarato cessata l'esecutività della sentenza della Corte d'appello di Brescia del 4 dicembre 2014, di parziale riforma della sentenza di primo grado, provvedimenti entrambi oggetto del presente ricorso. 3.Alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento, dovute comunque ad esito del rigetto o della declaratoria di inammissibilità del ricorso, come dispone l'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. (Cass. Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 273882); del resto, la difesa della ricorrente era da tempo a conoscenza del dissolvimento dell'interesse all'impugnazione e non lo ha comunicato alla Corte di Cassazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Brescia.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 24 novembre 2021, che ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato - così qualificato l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. con istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordine di esecuzione per la carcerazione n. 881/20 SIEP e, contestualmente, di richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale ex art. 175 comma 2 c.p.p., nella formulazione precedente alla modifica introdotta dall'art. 11 della L. n. 67 del 2014 - formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Brescia, definitiva il 27 giugno 2020, che, in parziale riforma di sentenza del tribunale di Bergamo, ne aveva confermato l'affermazione di responsabilità, con la sua condanna alle pene di legge per il delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen.. La Corte territoriale ha premesso - ripercorrendo le ragioni dell'istanza - che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen., commesso in Orio al Serio il 14 novembre 2012, con sentenza, irrevocabile dal 27 giugno 2020, della Corte d'appello di Brescia n. 4126/14 del 4 dicembre 2014, di parziale riforma della pronuncia contumaciale del tribunale di Bergamo n. 1103/14 del 10 aprile 2014; che il procedimento era stato celebrato in contumacia e le notificazioni erano state tutte effettuate presso lo studio del difensore d'ufficio, a lui nominato in sede di redazione del verbale d'identificazione e di elezione di domicilio del 14 novembre 2012, ma il cui contenuto, a dire dell'istante, non era stato da lui compreso perché egli non conosceva la lingua italiana; che l'istante aveva sostenuto di non aver mai avuto notizia del processo a suo carico fino al momento del rientro in Italia in data 9 marzo 2021 quando la polizia di frontiera gli aveva notificato l'ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo ex art. 656 cod. proc. pen, emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Bergamo; che, in tale sede, il provvedimento gli era stato tradotto, oralmente, in lingua albanese da un interprete nominato dalla polizia e non ne aveva compreso il contenuto; che, sempre secondo la tesi difensiva, solo il successivo 27 luglio 2021 il difensore di fiducia, nel frattempo nominato, aveva ottenuto il rilascio di copia del certificato del casellario giudiziale, da cui aveva potuto apprendere dell'esistenza della suddetta condanna. Ad avviso della Corte, tuttavia, l'istanza depositata il 7 settembre 2021 dal condannato - soggetta alla disciplina di cui all'art. 175 commi 2 e 2 bis cod. proc. pen. - avrebbe dovuto ritenersi tardivamente proposta, dal momento che in sede di notificazione dell'ordine di esecuzione, avvenuta il 9 marzo 2021, quest'ultimo gli era stato regolarmente tradotto in lingua albanese e che pertanto, a tale data, egli aveva preso piena contezza di tutti gli estremi del provvedimento giurisdizionale. Sono stati articolati tre motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.Con un primo motivo, i ricorrenti deducono assenza di motivazione e nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. - in rapporto al mancato rispetto dell'art. 143 c.p.p. - "in ordine alle vicende notificatorie", alla mancata conoscenza della vocatio iudicium e del processo nel suo complesso, nel quale erano stati sin dall'inizio dichiarati contumaci, come evidenziato dalla difesa; tutte le notificazioni, relative alla fase delle indagini preliminari e dei due gradi di giudizio, erano state eseguite presso il difensore d'ufficio a loro nominato al momento della redazione del verbale d'identificazione, con il quale non avevano instaurato alcun rapporto; non conoscevano la lingua italiana e non avevano compreso il contenuto del verbale, che non era stato tradotto in una lingua a loro comprensibile, né avevano potuto rappresentarsi, per lo stesso motivo, il contenuto degli atti successivi; tali indicatori avrebbero determinato la nullità di tutte le notificazioni eseguite presso il difensore d'ufficio, con ricaduta sull'invalidità dell'ordine di esecuzione e sulla conseguente mancanza di un titolo esecutivo, sulla quale la Corte d'appello non si sarebbe pronunciata. 2.Con un secondo motivo, i ricorrenti deducono carenza di motivazione e nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. - in relazione al mancato rispetto dell'art. 143 c.p.p. - perché la Corte d'appello avrebbe limitato il proprio giudizio alla verifica della regolarità formale delle notificazioni, senza estendere la valutazione all'effettività della cognizione e comprensione, in capo agli imputati, del procedimento e del provvedimento conclusivo, come invece imposto dall'art. 175 comma 2 cod. proc. pen. nella formulazione pertinente alla vicenda processuale de qua agitur; non avrebbe quindi potuto evincersi - tantomeno trarsi dalla conoscenza di atti della fase della indagini preliminari, come lo scarno verbale di identificazione - la volontà dei ricorrenti di sottrarsi al procedimento - inteso nella sua sequenza a partire dalla vocatio in iudicium - o di non impugnare la sentenza di condanna; la traduzione dell'ordine esecuzione, enfatizzata dalla Corte d'appello, era stata eseguita solo oralmente, mentre avrebbe dovuto essere trasposta in atto scritto; l'interprete non era di madrelingua perché [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e di soli 19 anni e non vi sarebbero certezze sulla qualità della traduzione e sull'effettività della apprensione dei contenuti dell'atto da parte del destinatario, anche perché l'ordine di esecuzione non contiene alcun riferimento alle facoltà di richiedere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale entro un termine predeterminato. 3.Un terzo e ultimo motivo lamenta carenza assoluta di motivazione in relazione alle richieste formulate da [OSCURATO:PERSONA], ignorate dall'ordinanza impugnata, notificata anche per la sua posizione benchè del tutto pretermessa dalle argomentazioni del provvedimento. Per la donna, denunciata insieme al marito perché colta in possesso di documento d'identità falsificato, dovevano valere le stesse ragioni di impugnazione, anche se nessun ordine di esecuzione le era stato notificato, così da non potersi in ogni caso estenderle i profili d'inammissibilità per tardività della richiesta, riguardanti [OSCURATO:PERSONA]. 2.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in diritto 1.E' fondato - con carattere assorbente rispetto al secondo motivo - il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che - in effetti - in via principale il ricorrente aveva presentato alla Corte d'appello di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, una richiesta di incidente di esecuzione con cui contestava la validità e corretta formazione del titolo esecutivo e, dunque, la esecutività della sentenza di condanna di cui all'ordine di esecuzione a lui notificato in data 9 marzo 2021. E' invero principio di diritto, espresso da questa Corte, che "la previsione di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo - si distingue dall'istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., il quale presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. Ne consegue che qualora, come nella specie, l'interessato deduca la non corretta formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., non sussistono i presupposti per la restituzione in termini ma quelli di cui all'art.670 cod. proc. pen. - concernenti la formazione del titolo esecutivo - di guisa che il giudice dell'esecuzione, in tal caso, non solo deve dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo ed assumere i provvedimenti conseguenti ma deve anche disporre contestualmente, ex art. 670, comma primo, II parte, la esecuzione della notificazione non eseguita, ex art. 548 cod. proc. pen., per consentire la ricorrenza del termine per l'impugnazione" (sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Franzè, Rv. 251927). Il ricorrente ha dedotto la nullità, verificatasi nel giudizio di cognizione, del verbale d'identificazione e di elezione di domicilio di cui all'art. 161 cod. proc. pen. per la sua mancata traduzione allo straniero alloglotta che non conosceva la lingua italiana, con assunto riverbero sulla (in)validità degli atti successivi, tra cui la rituale notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna, a sua volta influente sulla corretta formazione del titolo esecutivo. Alla questione di nullità del titolo esecutivo - che non è soggetta a termine di decadenza ed è sempre proponibile, salvo il limite di cui all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. (es. sez.1, n. 2727 del 30/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235095) - la Corte territoriale non ha fornito risposta, limitandosi ad affrontare la richiesta subordinata, formulata con l'istanza di cui all'art.175 comma 2 cod. proc. pen. nella dizione anteriore alla L. n. 67 del 2014, la quale, però, ha per suo imprescindibile presupposto l'esistenza di un titolo valido (Sez. 1, n. 8934 del 22/11/2000, Bonazzi, Rv. 218447). 2.E' inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per sopravvenuta carenza di interesse. Dagli atti trasmessi dalla Corte d'appello di Brescia, richiesti da un'articolazione della cancelleria di questa sezione della Corte di Cassazione, è invero emerso che in data 23 novembre 2022 la seconda sezione della Corte territoriale - nel proc. 278/2021 mod. 32 evidentemente scaturito, per separazione della relativa posizione, dal medesimo incidente di esecuzione sollevato dalla difesa nell'interesse di entrambi - ha, con ordinanza ritualmente comunicata al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 24 novembre 2022 e divenuta irrevocabile, restituito la ricorrente nel termine per impugnare la sentenza del tribunale di Bergamo del 10 aprile 2014 e ha dichiarato cessata l'esecutività della sentenza della Corte d'appello di Brescia del 4 dicembre 2014, di parziale riforma della sentenza di primo grado, provvedimenti entrambi oggetto del presente ricorso. 3.Alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento, dovute comunque ad esito del rigetto o della declaratoria di inammissibilità del ricorso, come dispone l'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. (Cass. Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 273882); del resto, la difesa della ricorrente era da tempo a conoscenza del dissolvimento dell'interesse all'impugnazione e non lo ha comunicato alla Corte di Cassazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]
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