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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38479/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte di Appello, a pagina 1-2, ha motivato in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo, desumibile dal possesso da parte dell'imputato di oggetti provento di furto, e di quello soggettivo, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] fornito una plausibile spiegazione sulla provenienza dei suddetti beni, elemento questo che, come da costante giurisprudenza, vale di per sé a ritenere integrato l'elemento psicologico quanto meno a titolo di dolo eventuale, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova (ex multis, Sez. 2, n. 53014 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01, secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» - in motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, rubricato nel ricorso della difesa sempre nel primo punto, che contesta la mancata riqualificazione del fatto di cui all'art. 648 cod. pen. in quello previsto all'art. 624-bis cod. pen. denunciando la mancata assunzione di una prova decisiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché in realtà costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, contrariamente alla prospettazione della difesa, non è sufficiente il breve lasso temporale intercorso tra il furto e il ritrovamento della refurtiva presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] - periodo che, tra l'altro, può variare da 1 a 3 giorni, essendo il furto verificatosi in una data compresa tra il 26 e il 28 Marzo 2020 - in mancanza, come nel caso di specie, di un qualsiasi elemento che provi la partecipazione dell'imputato nel delitto presupposto (si veda, Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969-01, secondo cui «risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità»; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte di Appello, a pagina 1-2, ha motivato in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo, desumibile dal possesso da parte dell'imputato di oggetti provento di furto, e di quello soggettivo, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] fornito una plausibile spiegazione sulla provenienza dei suddetti beni, elemento questo che, come da costante giurisprudenza, vale di per sé a ritenere integrato l'elemento psicologico quanto meno a titolo di dolo eventuale, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova (ex multis, Sez. 2, n. 53014 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01, secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» - in motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, rubricato nel ricorso della difesa sempre nel primo punto, che contesta la mancata riqualificazione del fatto di cui all'art. 648 cod. pen. in quello previsto all'art. 624-bis cod. pen. denunciando la mancata assunzione di una prova decisiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché in realtà costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, contrariamente alla prospettazione della difesa, non è sufficiente il breve lasso temporale intercorso tra il furto e il ritrovamento della refurtiva presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] - periodo che, tra l'altro, può variare da 1 a 3 giorni, essendo il furto verificatosi in una data compresa tra il 26 e il 28 Marzo 2020 - in mancanza, come nel caso di specie, di un qualsiasi elemento che provi la partecipazione dell'imputato nel delitto presupposto (si veda, Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969-01, secondo cui «risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità»; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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