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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27322/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore MARIAEMANUELA1 GUERRA che ha concluso chiedendo !udito il difensore I Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è punibile per particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto penale del 20 agosto 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, su richiesta del Pubblico Ministero, condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di porto di un coltello fuori della propria abitazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, chiedendo che si procedesse con il rito abbreviato.

3. Disposto e celebrato il giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari, con sentenza del 18 marzo 2022, condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato, specificando che la contravvenzione in parola è punibile anche a titolo di colpa, ai sensi della generale previsione di cui all'art. 42 cod. pen.

Notava che il personale di sorveglianza del Tribunale aveva accertato che l'imputato, quando si era recato nel palazzo di giustizia per rendere testimonianza in un processo, era munito di un coltello riposto all'interno di un portafoglio.

In ragione della lieve entità del fatto, delle contenute dimensioni del coltello e delle condizioni di vita dell'imputato, il giudicante concedeva le attenuanti generiche e quantificava la pena, con la riduzione per la scelta del rito, in euro 334,00 di ammenda, disponendone la sospensione condizionale.

4. Avverso la sentenza del 18 marzo 2022, l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. relativamente all'art. 131-bis cod. pen.

La difesa si duole del fatto che, nonostante l'accertamento della lieve entità della condotta, il giudice non abbia argomentato le ragioni per cui non ha ritenuto applicabile la relativa causa di non punibilità.

In ogni caso, la sentenza risulterebbe intrinsecamente illogica e contraddittoria, poiché l'affermazione della contenuta entità della violazione risulta incompatibile con il mancato riconoscimento della situazione di cui dell'art. 131-bis cod. pen.4.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Afferma che nel caso di specie ricorrono tutti gli elementi previsti da tale disposizione.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente critica la decisione in quanto ritenuta inficiata, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., da erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 163 cod. pen.

La difesa ritiene ingiustificata la concessione della sospensione condizionale della pena, poiché non richiesta né voluta dall'imputato.

Il ricorrente sottolinea come il riconoscimento del vantaggio comprometta la facoltà di potersi valere dell'istituto in futuro e chiede la revoca del beneficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con il quale il ricorrente censura la pronuncia in quanto inficiata da vizio di motivazione in ordine alla mancata ricomprensione del fatto de quo nell'ambito della previsione di cui all' art.131 bis cod. pen. 1.1.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità afferma che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, non è sufficiente l'occasionalità del comportamento, ma è necessario che l'offesa per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo causato sia di lieve entità, e la relativa valutazione deve essere effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, sentenza n. 50782 del 26 settembre 2019, Bordoni, Rv. 277674 - 01; Sez. 7, ordinanza n. 10481 del 19 gennaio 2022, Deplano, Rv. 283044 - 01).

Inoltre, specifica che il riconoscimento della contenuta entità del fatto può comunque essere implicitamente escluso sulla scorta di elementi, presi in considerazione nella motivazione anche relativamente ad altri punti della sentenza, che precludono una qualificazione della condotta in termini di particolare tenuità (Sez. 3, sentenza n. 43604 del 08 settembre 2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01).

1.2. Ciò posto, la doglianza sollevata nel caso concreto con riguardo al vizio di motivazione merita accoglimento, poiché la sentenza impugnata avrebbe dovuto esprimersi in modo completo e adeguato sull'invocata causa di non punibilità, a fronte del riconoscimento della lieve entità del fatto ai fini dell'applicazione dell'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 e della valutazione positiva della personalità dell'imputato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.2.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto per le ragioni sopra esposte in relazione al primo motivo di ricorso, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica, che svolgerà nuovo giudizio in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.

Il giudice del rinvio sarà libero di riconoscere o negare l'applicabilità della norma nel caso concreto, ma dovrà rendere adeguata motivazione, svolgendo le conseguenti valutazioni.

Sono conseguentemente assorbiti il secondo motivo, inerente alla mancata applicazione della causa di non punibilità, e il terzo motivo, inerente alla sospensione condizionale della pena, poiché le valutazioni in proposito dovranno essere rinnovate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con riguardo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Fi dalisi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore MARIAEMANUELA1 GUERRA che ha concluso chiedendo !udito il difensore I Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è punibile per particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto penale del 20 agosto 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, su richiesta del Pubblico Ministero, condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di porto di un coltello fuori della propria abitazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, chiedendo che si procedesse con il rito abbreviato. 3. Disposto e celebrato il giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari, con sentenza del 18 marzo 2022, condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato, specificando che la contravvenzione in parola è punibile anche a titolo di colpa, ai sensi della generale previsione di cui all'art. 42 cod. pen. Notava che il personale di sorveglianza del Tribunale aveva accertato che l'imputato, quando si era recato nel palazzo di giustizia per rendere testimonianza in un processo, era munito di un coltello riposto all'interno di un portafoglio. In ragione della lieve entità del fatto, delle contenute dimensioni del coltello e delle condizioni di vita dell'imputato, il giudicante concedeva le attenuanti generiche e quantificava la pena, con la riduzione per la scelta del rito, in euro 334,00 di ammenda, disponendone la sospensione condizionale. 4. Avverso la sentenza del 18 marzo 2022, l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. relativamente all'art. 131-bis cod. pen. La difesa si duole del fatto che, nonostante l'accertamento della lieve entità della condotta, il giudice non abbia argomentato le ragioni per cui non ha ritenuto applicabile la relativa causa di non punibilità. In ogni caso, la sentenza risulterebbe intrinsecamente illogica e contraddittoria, poiché l'affermazione della contenuta entità della violazione risulta incompatibile con il mancato riconoscimento della situazione di cui dell'art. 131-bis cod. pen.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Afferma che nel caso di specie ricorrono tutti gli elementi previsti da tale disposizione. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente critica la decisione in quanto ritenuta inficiata, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., da erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 163 cod. pen. La difesa ritiene ingiustificata la concessione della sospensione condizionale della pena, poiché non richiesta né voluta dall'imputato. Il ricorrente sottolinea come il riconoscimento del vantaggio comprometta la facoltà di potersi valere dell'istituto in futuro e chiede la revoca del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con il quale il ricorrente censura la pronuncia in quanto inficiata da vizio di motivazione in ordine alla mancata ricomprensione del fatto de quo nell'ambito della previsione di cui all' art.131 bis cod. pen. 1.1. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità afferma che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, non è sufficiente l'occasionalità del comportamento, ma è necessario che l'offesa per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo causato sia di lieve entità, e la relativa valutazione deve essere effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, sentenza n. 50782 del 26 settembre 2019, Bordoni, Rv. 277674 - 01; Sez. 7, ordinanza n. 10481 del 19 gennaio 2022, Deplano, Rv. 283044 - 01). Inoltre, specifica che il riconoscimento della contenuta entità del fatto può comunque essere implicitamente escluso sulla scorta di elementi, presi in considerazione nella motivazione anche relativamente ad altri punti della sentenza, che precludono una qualificazione della condotta in termini di particolare tenuità (Sez. 3, sentenza n. 43604 del 08 settembre 2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01). 1.2. Ciò posto, la doglianza sollevata nel caso concreto con riguardo al vizio di motivazione merita accoglimento, poiché la sentenza impugnata avrebbe dovuto esprimersi in modo completo e adeguato sull'invocata causa di non punibilità, a fronte del riconoscimento della lieve entità del fatto ai fini dell'applicazione dell'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 e della valutazione positiva della personalità dell'imputato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto per le ragioni sopra esposte in relazione al primo motivo di ricorso, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica, che svolgerà nuovo giudizio in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. Il giudice del rinvio sarà libero di riconoscere o negare l'applicabilità della norma nel caso concreto, ma dovrà rendere adeguata motivazione, svolgendo le conseguenti valutazioni. Sono conseguentemente assorbiti il secondo motivo, inerente alla mancata applicazione della causa di non punibilità, e il terzo motivo, inerente alla sospensione condizionale della pena, poiché le valutazioni in proposito dovranno essere rinnovate dal giudice del rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con riguardo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Fi dalisi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezion
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