CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 19062/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo proposto nel ricorso e ribadito nella memoria, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno attribuito rilievo alla gravità dei fatti, ai numerosi precedenti e al precedente specifico per resistenza a p.u., giustificativo della contestazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, che all'evidenza smentisce la dedotta risalenza dei precedenti ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il P