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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15703/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Magistrato di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato ex art. 41 bis, comma 2, 0.P., avverso la decisione della Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari - ribadita in un provvedimento de plano dell'Ufficio di Sorveglianza - di impedire ancora lo scambio di libri e riviste (in particolare, L'Espresso) tra detenuti appartenenti alla medesima area di socialità.

1.1. Invero, con ordinanza del 14/3/2017 (antecedente alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020), il Tribunale di sorveglianza aveva stabilito che fossero rimossi i divieti che impedivano il passaggio di libri e riviste tra detenuti dello stesso gruppo di socialità, salvo il visto di controllo. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha rilevato che in data 18/2/2020 era stato nominato quale commissario ad acta per dare esecuzione all'ordinanza che aveva definitivamente sancito detto diritto dei detenuti il direttore pro tempore di ogni istituto penitenziario presso il quale fosse allocato l'Attanasio. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha quindi illustrato che la Direzione di Novara ha informato che procederà alla consegna di un libro o di una rivista ai detenuti che ne faranno richiesta.

1.2. Rilevato quindi che la sentenza della Corte costituzionale, intervenuta nel frattempo, ha riservato all'Amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo, nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limita- zioni, il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che il diritto allo scambio di libri e riviste debba ritenersi soddisfatto, da ciò conseguendo l'affermazione di non luogo a provvedere.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in rela- zione all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e all'art. 35-bis, comma 5, 0.P., per mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato.

Il ricorrente lamenta che, decorsi quattro anni dall'ordinanza che aveva affermato il diritto dei detenuti in regime differenziato di scambiarsi libri e riviste, e nonostante l'Attanasio e i suoi compagni di gruppo abbiano avanzato numero- sissime richieste in tal senso, non si sia ancora concretizzata l'esecuzione di tale ordinanza, anzi la Direzione del carcere di Novara ha assolutamente vietato detto scambio (si allega di avere prodotto la disposizione di servizio del carcere).[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini.

1.1. Si vede in ambito di procedimento di ottemperanza, istituto previsto dall'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. al fine di assicurare l'effettività della tutela rispetto ad eventuali condotte dell'autorità amministrativa inerti, elusive o, persino, di aperto contrasto con disposizioni rese dall'autorità giudiziaria in sede di reclamo giurisdizionale, allorché la decisione sia divenuta definitiva per esaurimento dei mezzi di impugnazione.

Tale procedimento rappresenta una "prosecuzione funzionale" del giudizio di cognizione rivelatosi non ancora pienamente satisfattivo (Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996; Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, 2022, Attanasio, Rv. 282482), rimedio giudiziario particolarmente incisivo, all'esito del quale il giudice adito può dettare all'amministrazione tempi e modalità di adempimento, può dichiarare nulli gli atti della medesima violativi o elusivi del giudicato e, all'occorrenza, può nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi, che opera sotto il suo controllo (art. 35-bis, comma 6, 0.P.).

In tale ultimo caso, il Magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario (art. 35-bis, comma 7, 0.P.).

1.2. Nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza, chiamato a valutare la condotta del commissario ad acta in • relazione all'esatta ottemperanza dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 22 maggio 2020, n. 97, ha preso atto dell'affermazione della Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Novara che avrebbe consentito al detenuto di consegnare un libro o rivista ad altri detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, a richiesta dei medesimi.

Tuttavia, tale presa d'atto risulta contrad- detta dalle reiterate affermazioni del ricorrente - ribadite nell'udienza camerale - di non riuscire effettivamente a scambiare libri e riviste con i compagni di socialità, all'uopo depositando un avviso della Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Novara del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rivolto ai detenuti in regime di art. 41 bis 0.P., in cui è stato espressamente escluso dagli scambi autorizzati il passaggio di quotidiani, libri, riviste etc.

1.3. Pertanto, deve affermarsi che compete al Magistrato di sorveglianza investito del reclamo circa la mancata o inesatta ottemperanza, la verifica della condotta del commissario ad acta in ordine alla completa e corretta esecuzione dell'attività a lui demandata, dovendo in caso negativo assumere i necessari provvedimenti fino all'eventuale sostituzione del commissario ad acta.2.

In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Sassari per la verifica dell'esatta ottemperanza alla decisione con la quale è stato riconosciuto il diritto del reclamante allo scambio di libri e riviste - nei limiti e con le modalità indicate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020 - tra detenuti in regime differenziato appartenenti alla medesima area di socialità.

PQM Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Sassari.

Così deciso il giorno 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Magistrato di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato ex art. 41 bis, comma 2, 0.P., avverso la decisione della Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari - ribadita in un provvedimento de plano dell'Ufficio di Sorveglianza - di impedire ancora lo scambio di libri e riviste (in particolare, L'Espresso) tra detenuti appartenenti alla medesima area di socialità. 1.1. Invero, con ordinanza del 14/3/2017 (antecedente alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020), il Tribunale di sorveglianza aveva stabilito che fossero rimossi i divieti che impedivano il passaggio di libri e riviste tra detenuti dello stesso gruppo di socialità, salvo il visto di controllo. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha rilevato che in data 18/2/2020 era stato nominato quale commissario ad acta per dare esecuzione all'ordinanza che aveva definitivamente sancito detto diritto dei detenuti il direttore pro tempore di ogni istituto penitenziario presso il quale fosse allocato l'Attanasio. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha quindi illustrato che la Direzione di Novara ha informato che procederà alla consegna di un libro o di una rivista ai detenuti che ne faranno richiesta. 1.2. Rilevato quindi che la sentenza della Corte costituzionale, intervenuta nel frattempo, ha riservato all'Amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo, nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limita- zioni, il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che il diritto allo scambio di libri e riviste debba ritenersi soddisfatto, da ciò conseguendo l'affermazione di non luogo a provvedere. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in rela- zione all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e all'art. 35-bis, comma 5, 0.P., per mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorrente lamenta che, decorsi quattro anni dall'ordinanza che aveva affermato il diritto dei detenuti in regime differenziato di scambiarsi libri e riviste, e nonostante l'Attanasio e i suoi compagni di gruppo abbiano avanzato numero- sissime richieste in tal senso, non si sia ancora concretizzata l'esecuzione di tale ordinanza, anzi la Direzione del carcere di Novara ha assolutamente vietato detto scambio (si allega di avere prodotto la disposizione di servizio del carcere).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. Si vede in ambito di procedimento di ottemperanza, istituto previsto dall'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. al fine di assicurare l'effettività della tutela rispetto ad eventuali condotte dell'autorità amministrativa inerti, elusive o, persino, di aperto contrasto con disposizioni rese dall'autorità giudiziaria in sede di reclamo giurisdizionale, allorché la decisione sia divenuta definitiva per esaurimento dei mezzi di impugnazione. Tale procedimento rappresenta una "prosecuzione funzionale" del giudizio di cognizione rivelatosi non ancora pienamente satisfattivo (Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996; Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, 2022, Attanasio, Rv. 282482), rimedio giudiziario particolarmente incisivo, all'esito del quale il giudice adito può dettare all'amministrazione tempi e modalità di adempimento, può dichiarare nulli gli atti della medesima violativi o elusivi del giudicato e, all'occorrenza, può nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi, che opera sotto il suo controllo (art. 35-bis, comma 6, 0.P.). In tale ultimo caso, il Magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario (art. 35-bis, comma 7, 0.P.). 1.2. Nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza, chiamato a valutare la condotta del commissario ad acta in • relazione all'esatta ottemperanza dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 22 maggio 2020, n. 97, ha preso atto dell'affermazione della Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Novara che avrebbe consentito al detenuto di consegnare un libro o rivista ad altri detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, a richiesta dei medesimi. Tuttavia, tale presa d'atto risulta contrad- detta dalle reiterate affermazioni del ricorrente - ribadite nell'udienza camerale - di non riuscire effettivamente a scambiare libri e riviste con i compagni di socialità, all'uopo depositando un avviso della Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Novara del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rivolto ai detenuti in regime di art. 41 bis 0.P., in cui è stato espressamente escluso dagli scambi autorizzati il passaggio di quotidiani, libri, riviste etc. 1.3. Pertanto, deve affermarsi che compete al Magistrato di sorveglianza investito del reclamo circa la mancata o inesatta ottemperanza, la verifica della condotta del commissario ad acta in ordine alla completa e corretta esecuzione dell'attività a lui demandata, dovendo in caso negativo assumere i necessari provvedimenti fino all'eventuale sostituzione del commissario ad acta.2. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Sassari per la verifica dell'esatta ottemperanza alla decisione con la quale è stato riconosciuto il diritto del reclamante allo scambio di libri e riviste - nei limiti e con le modalità indicate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020 - tra detenuti in regime differenziato appartenenti alla medesima area di socialità. PQM Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Sassari. Così deciso il giorno 11
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