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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35603/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e lezzi Annalisa; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e reiterativi dei motivi di appello.

1. In particolare, con i primi due motivi i ricorrenti eccepiscono la non configurabilità del reato e comunque l'ignoranza inevitabile da parte dei predetti della legge penale circa i doveri incombenti sul custode del mezzo sottoposto a sequestro amministrativo.

Su tali profili la sentenza impugnata ha - con motivazione adeguata e dunque insindacabile in sede di legittimità - rilevato che gli imputati erano perfettamente a conoscenza del provvedimento di sequestro dell'autovettura, intestato alla lezzi e della quale era stato nominato custode [OSCURATO:PERSONA], marito della predetta, e del conseguente vincolo di indisponibilità del mezzo, platealmente violato con la vendita della vettura.

La motivazione della Corte territoriale è dunque conforme al principio secondo cui per la punibilità del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza del vincolo giudiziario che grava sul bene e nella volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, in modo tale da impedire i controlli sul bene o l'esercizio dell'azione esecutiva (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Kirov, Rv. 270483 - 01).

Né può rilevare l'ipotetica ignoranza delle disposizioni relative al sequestro amministrativo del mezzo, atteso che esse costituiscono elementi integratori della norma che punisce con sanzione penale la sottrazione o il danneggiamento di cose sottoposte al predetto vincolo (Sez. 6, n. 2788 del 29/01/1974, 3ulianetti, Rv. 088628 - 01).

2. Anche il terzo motivo - con il quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. - è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata - anche in questo caso in modo certamente non illogico - ha escluso la sussistenza dei relativi presupposti "atteso che i prevenuti disattendevano completamente i provvedimenti di sequestro amministrativo e confisca gravanti sul veicolo, che veniva sottratto per essere venduto alla sig.ra C.".

Condotta in virtù della quale - non implausibilmente - si è esclusa la "particolare tenuità" del fatto di reato.

3. Infondato in modo manifesto è, infine, il quarto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Sul punto, la Corte di appello ha evidenziato l'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, tenuto altresì conto dei numerosi precedenti penali a carico degli imputati; motivazione non illogica e quindi non sindacabile in sede di legittimità.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibilít V ricorset. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e lezzi Annalisa; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e reiterativi dei motivi di appello. 1. In particolare, con i primi due motivi i ricorrenti eccepiscono la non configurabilità del reato e comunque l'ignoranza inevitabile da parte dei predetti della legge penale circa i doveri incombenti sul custode del mezzo sottoposto a sequestro amministrativo. Su tali profili la sentenza impugnata ha - con motivazione adeguata e dunque insindacabile in sede di legittimità - rilevato che gli imputati erano perfettamente a conoscenza del provvedimento di sequestro dell'autovettura, intestato alla lezzi e della quale era stato nominato custode [OSCURATO:PERSONA], marito della predetta, e del conseguente vincolo di indisponibilità del mezzo, platealmente violato con la vendita della vettura. La motivazione della Corte territoriale è dunque conforme al principio secondo cui per la punibilità del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza del vincolo giudiziario che grava sul bene e nella volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, in modo tale da impedire i controlli sul bene o l'esercizio dell'azione esecutiva (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Kirov, Rv. 270483 - 01). Né può rilevare l'ipotetica ignoranza delle disposizioni relative al sequestro amministrativo del mezzo, atteso che esse costituiscono elementi integratori della norma che punisce con sanzione penale la sottrazione o il danneggiamento di cose sottoposte al predetto vincolo (Sez. 6, n. 2788 del 29/01/1974, 3ulianetti, Rv. 088628 - 01). 2. Anche il terzo motivo - con il quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. - è manifestamente infondato. La sentenza impugnata - anche in questo caso in modo certamente non illogico - ha escluso la sussistenza dei relativi presupposti "atteso che i prevenuti disattendevano completamente i provvedimenti di sequestro amministrativo e confisca gravanti sul veicolo, che veniva sottratto per essere venduto alla sig.ra C.". Condotta in virtù della quale - non implausibilmente - si è esclusa la "particolare tenuità" del fatto di reato. 3. Infondato in modo manifesto è, infine, il quarto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, la Corte di appello ha evidenziato l'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, tenuto altresì conto dei numerosi precedenti penali a carico degli imputati; motivazione non illogica e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibilít V ricorset. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa d
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