CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 1990
Cassazione n. 34183/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1990 D'[OSCURATO:PERSONA] nato il 15/05/1980 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità. Lette le conclusioni della difesa che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 17 marzo 2021, la corte di appello di L'Aquila, confermava la pronuncia dell'11-9-2018 del tribunale di Pescara che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e D'Alessandro 3ohanna alle pene di legge in quanto ritenuti colpevoli del delitto di rapina in concorso. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli imputati, avv.to Calista, deducendo con distinti motivi: - inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex articolo 606 lettera b) codice procedura penale con riferimento agli articoli 512 e 526 codice procedura penale, in relazione all'articolo 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per avere acquisito ed utilizzato la denuncia sporta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati; - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame ex articolo 606 lettera e) codice procedura penale per non avere la Corte di appello motivato sulla inutilizzabilità della predetta acquisizione documentale; - richiesta di acquisizione di produzione documentale nel giudizio di legittimità perché solo in detta fase è stato possibile reperirne il contenuto e nello specifico del certificato di residenza della persona offesa [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di Cuneo alla via frazione [OSCURATO:PERSONA] numero 7; - inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex articolo 606 lettera b) codice procedura penale con riferimento all'articolo 133 codice penale, nella misura in cui non erano state concesse le circostanze attenuanti generiche, né quelle ex articoli 62 n. 2 e 62 n. 4 codice penale, almeno in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti; - inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex articolo 606 lettera b) codice procedura penale con riferimento all'articolo 56 codice penale per non avere operato la decurtazione pari a 2/3 della pena; - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame ex articolo 606 lettera e) codice procedura penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti invocate ed alla diminuzione di pena per l'ipotesi del delitto tentato. Disposta la trattazione orale su richiesta del difensore, lo stesso vi rinunciava a seguito della rituale fissazione dell'udienza pubblica partecipata che seguiva, pertanto, l'ordinario corso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto ai primi due motivi secondo il costante orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); occorre ricordare ancora come in tema di inutilizzabilità della prova e deduzione del vizio nel giudizio di impugnazione il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678). L'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità delle due prime doglianze del ricorso posto che, la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità, la deposizione del Fall acquisita ex art. 512 cod.pen., non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base degli accertamenti di P.G. effettuati nell'immediatezza dei fatti e riferiti dai tesi nel dibattimento di primo grado, quando risultava che i due coimputati erano stati sorpresi accerchiati dai passeggeri dell'autobus ove era avvenuto il fatto e che la ricorrente D'Alessandro, datasi alla fuga, venne fermata dopo l'inseguimento quando si era appena disfatta della borsa sottratta al Fall ed al cui interno si trovava proprio il cellulare della vittima. Appare pertanto evidente che le modalità dell'accertamento compiuto nella flagranza o quasi flagranza del reato, riferite nel dibattimento dal teste Lalli, rendono non decisiva la questione della utilizzazione delle dichiarazioni della p.o. poiché il ricorso omette del tutto di confrontarsi con tali elementi di prova decisivi risultando così generico sul punto. Tale conclusione assorbe anche il terzo motivo di ricorso con il quale si avanza richiesta di acquisizione di produzioni documentali evidentemente non consentite nel giudizio di legittimità. 2.2 Quanto agli altri motivi in punto omessa concessione di attenuanti e determinazione della pena, gli stessi appaiono reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte con le specifiche osservazioni esposte alla pagina 3 della motivazione, quanto all'insussistenza di attenuanti ed alla corretta fissazione della sanzione anche con plurimi riferimenti ad aspetti del fatto non censurabili nella presente sede. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 9 giugno 2022 Id CONSIGLI E t Ign io P