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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26879/2026

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CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce erronea qualificazione giuridicadei fatti da ricondursi all'art. 393 cod. pen. è puramente reiterativo avendo ilgiudice di appello spiegato come il dolo dell'azione del Raffo sia riconducibile allaipotesi di rapina nulla sapendo lo stesso del supposto credito vantato dalconcorrente Bance nei confronti della vittima;che pertanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principiosecondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza ominaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazioneall'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie(Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02);che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce erronea qualificazione giuridicadei fatti da ricondursi all'art. 393 cod. pen. è puramente reiterativo avendo ilgiudice di appello spiegato come il dolo dell'azione del Raffo sia riconducibile allaipotesi di rapina nulla sapendo lo stesso del supposto credito vantato dalconcorrente Bance nei confronti della vittima;che pertanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principiosecondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza ominaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazioneall'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie(Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02);che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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