CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 1965
Cassazione n. 05210/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/01/1965 avverso l'ordinanza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce respingeva l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a censurare l'illegittimità della procedura di estensione dell'estradizione che lo riguardava - essendo stato condannato alla pena dell'ergastolo nel procedimento penale relativo al provvedimento estradizionale - e a ottenere l'applicazione del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con la decisione censurata e quelli precedentemente giudicati con altre pronunzie definitive. Il provvedimento censurato veniva pronunciato sull'assunto che, su analoga richiesta, la Corte di appello di Lecce si era già pronunciata, nell'ambito di un procedimento di esecuzione conclusosi con sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 12/02/2019. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo l'incongruità del giudizio compiuto dalla Corte di appello di Lecce, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti legittimanti la conversione della pena dell'ergastolo in quella di trent'anni di reclusione, che erano stati valutati attraverso un percorso argomentativo che non teneva conto delle censure formulate dal ricorrente a sostegno delle sue doglianze e non esplicitava le ragioni che giustificavano il respingimento censurato. Si deduceva, al contempo, che, nel respingere l'istanza di applicazione del vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, la Corte territoriale leccese non aveva tenuto conto del fatto che tutti i reati di cui si invocava la preordinazione erano stati commessi nell'ambito di un unico contesto consortile, che ne imponeva l'unificazione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato sui motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti, che, in quanto tale, non opera quando vengano Th dedotti fatti o questioni processuali che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, Prestianni, Rv. 227329- 01). In questa cornice, deve rilevarsi che su analoga richiesta di Cianciaruso la Corte di appello di Lecce si era già pronunciata, nell'ambito di un procedimento di esecuzione conclusosi con la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, n. 13648 del 12/02/2019, correttamente richiamata nel provvedimento impugnato. Né l'irrevocabilità può ritenersi venuta meno, in quanto non sono stati prospettati dal condannato - che peraltro non si confrontava con il contenuto del provvedimento impugnato nemmeno indirettamente - nuovi elementi ovvero circostanze di fatto ignorate al momento dell'originaria decisione. Queste conclusioni si impongono alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la preclusione processuale di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non opera in senso assoluto e inderogabile - coprendo ogni questione processuale dedotta e deducibile, al contrario di quanto si verifica nel processo di cognizione, con il quale non può stabilirsi un'assimilazione sistematica sul punto - ma comporta una valutazione allo stato degli atti, tenendo conto della prospettazione difensiva. Ne consegue che tale effetto preclusivo, rilevante tanto per il procedimento di sorveglianza quanto per il procedimento di esecuzione, risultando consequenziale alla previsione all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non può ritenersi operante laddove, con un'istanza successiva, vengano prospettate nuove circostanze di fatto ovvero nuove questioni di diritto (cfr. Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-01). Quanto alla correlata censura, secondo cui la Corte territoriale leccese non aveva tenuto conto del fatto che tutti i reati di cui si invocava la preordinazione erano unificati dall'essere stati commessi nell'ambito di un unico contesto consortile, deve rilevarsi che tale doglianza veniva prospettata in termini genericiiiVe svincolati dalle emergenze processuali. Non può, in proposito, non rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da Cianciaruso, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01).La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere fondata, come auspicato dalla difesa del ricorrente, sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] andr