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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28252/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PELLO di REGGIOCALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleLAURA CONDEMI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso;sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di ricorso ed alle note difensivepresentate.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], insede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 21aprile 2021, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Messina,emessa il 9 febbraio 2016, ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed alrisarcimento del danno nei confronti delle parti civili in relazione al reato diestorsione di cui al capo 24, previa esclusione della circostanza aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen. e considerando equivalenti le circostanze attenuantigeneriche alle circostanze aggravanti “di cui all’ultimo capoverso dell’art. 628cod. pen.” (così nel dispositivo della sentenza impugnata).Il reato di estorsione per il quale è intervenuta la condanna, risultacommesso, secondo la contestazione, dall’agosto al novembre 2004.La sentenza rescindente aveva annullato con rinvio solo limitatamente allacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., dichiarando definitivol’accertamento della responsabilità e ritenendo assorbite le ulteriori doglianzerelative alla concreta determinazione della pena complessiva.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo un dettagliatoresoconto dello svolgimento del processo, deduce:a) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Cortedichiarato la prescrizione del reato a far data dall’agosto 2019, con riferimentoall’unico episodio commesso dal ricorrente nell’agosto 2004;b) violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione,rispetto al cui calcolo non potrebbe apprezzarsi l’incidenza della recidiva,circostanza aggravante non valutata dalla Corte di appello;c) violazione di legge in ordine alla pena pecuniaria, inflitta in misurasuperiore al minimo edittale previsto dalla legge all’epoca del fatto;d) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadell’aggravante di cui all’art. 628 cod. pen.;e) violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanzacostituzionale n. 120 del 2023, delle circostanze attenuanti comuni di cui all’art.62, nn. 1 e 4, delle circostanze attenuanti generiche come prevalentisull’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.;f) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessionedell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241, non ricorrendo alcuna causaostativa, con la consequenziale applicazione di pene sostitutive;g) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili.

Siassume, in proposito, che l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen. avrebbe dovuto imporre la revoca delle statuizioni civili in favore dellaA.S.A.M. ([OSCURATO:PERSONA]) e del Comune di Messina, mentre,rispetto alle statuizioni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], si evidenzial’assenza di danno.Si dà atto che nell’interesse del ricorrente sono state depositate incancelleria, in data 24 giugno 2026, note difensive inerenti al sesto motivo diricorso, con allegate due pronunce di legittimità a sostegno delle censure sullamancata concessione dell’indulto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato solo con riferimento alla determinazionedella pena pecuniaria, mentre è inammissibile nel resto.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.In ordine alla eccezione di intervenuta prescrizione, deve sottolinearsi cheal reato di estorsione di cui al capo 24, in relazione al quale è intervenutacondanna, commesso tra il mese di agosto ed il mese di novembre 2004, deveessere applicata, in quanto più favorevole, la disciplina antecedente allaintroduzione della legge 5 dicembre 2005 n. 251.Tale disciplina prevedeva che, per i reati puniti con pena non inferiore adieci anni – come quello in esame, a seguito del bilanciamento nel senso dellaequivalenza tra le circostanze eterogenee ritenute sussistenti – il reato siestingueva per prescrizione dopo il decorso di anni quindici, ai quali, però, sisommavano sette anni e sei mesi a seguito del verificarsi di eventi interruttivi,siccome previsto dall’art. 160, terzo comma, nella vecchia formulazione.Sicché, il termine di prescrizione, anche al netto delle sospensioni, è paria ventidue anni e sei mesi e non risulta decorso neanche alla data odierna (laprescrizione formalmente maturerà solo il 1° maggio 2027), indipendentementedall’incidenza, peraltro assente nel caso concreto, della recidiva.2.

Il secondo motivo, sempre in tema di prescrizione, è assorbito dalleconsiderazioni appena svolte.3.

Il terzo motivo è fondato.La Corte ha fissato la pena pecuniaria in euro 1000 di multa, ritenendotrattarsi del minimo edittale.Tuttavia, all’epoca del fatto (agosto-novembre 2004), il reato prevedevauna pena pecuniaria minima di euro 516,00 di multa, sostituita successivamenteper effetto della legge 27 gennaio 2012 n. 3.Avendo la sentenza fissato tale pena facendo riferimento al minimoedittale, tanto consente in questa sede, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l)cod. proc. pen., non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, diannullare la sentenza senza rinvio sul punto, rideterminando la pena pecuniariain euro 516,00 di multa.4.

Il quarto motivo è inammissibile perché non consentito.La Corte di cassazione, a fg. 10 della sentenza rescindente, haespressamente statuito che l’estorsione di che trattasi doveva ritenersi esserestata commessa da persone legate ad un sodalizio mafioso, come, in effetti, siera evidenziato a proposito del correo [OSCURATO:PERSONA], separatamentegiudicato (cfr. sentenza Corte di cassazione, fg. 9) e di [OSCURATO:PERSONA].Di tal che, ogni questione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cuiall’art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen. – l’unica residua aggravante adessere contemplata nel capo di imputazione e ritenuta in sentenza equivalentealle circostanze attenuanti generiche – è preclusa in questa sede di rinvio.5.

Il quinto motivo è inammissibile perché, del pari, non consentito.Dalla sintesi dei motivi dell’originario ricorso per cassazione, contenutanella sentenza rescindente (fg. 5), nonché dalla stessa sentenza impugnata, inassenza di contestazioni del ricorrente, non risulta che sia stata avanzata, nelprecedente grado di legittimità, alcuna richiesta di riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti, né in sede digiudizio di rinvio era stata formulata la richiesta di concessione della circostanzaemessa prima della celebrazione di quel giudizio.In ogni caso, avuto riguardo al costrutto della sentenza impugnata, risultaimplicitamente esclusa, per la presenza di una così grave estorsione - siccomecommessa da alcuni appartenenti a cosca mafiosa - la possibilità di accesso amigliori trattamenti sanzionatori, già assestatisi al minimo della pena.6.

Il sesto motivo è inammissibile per mancanza di interesse.Deve ricordarsi, infatti, che, nel caso di omessa pronuncia da parte delgiudice d'appello in ordine all'applicabilità o meno dell'indulto, l'imputato non hainteresse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione delbeneficio, preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della cognizione,anche in sede esecutiva (Sez. 3, n. 15201 del 15/11/2019, dep. 2020, P., Rv.278778-01; Sez. 2, n. 21977 del 28/04/2017, Brancher, Rv. 269800-01).Tanto assorbe ogni ulteriore argomentazione sul punto, anche in relazioneal contenuto delle note difensive (da ritenersi tardive perché presentate solo ilgiorno prima dell’udienza), rimanendo altrettanto assorbita, in questa sede -avuto riguardo all’entità della sanzione detentiva inflitta (anni cinque direclusione) - l’ulteriore questione inerente alla possibilità di applicare una penasostitutiva di quella detentiva.7.

Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Quanto alle parti civili diverse dalla persona offesa dal reato, la legittimitàdella condanna al risarcimento del danno in loro favore risiede nella ritenutasussistenza dell’aggravante “mafiosa” di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod.pen.; con riguardo alla vittima dell’estorsione, [OSCURATO:PERSONA], la questione,indipendente dalla sussistenza dell’aggravante esclusa dalla Corte di appello (art.416-bis.1 cod. pen.), non era stata proposta con il ricorso originario (secondo lanon contestata sintesi effettuata nella sentenza rescindente), peraltro a fronte dicondanna generica, la cui sorte in sede civile non è condizionata in alcun modoneanche nell’an.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della penapecuniaria che ridetermina in euro 516 di multa.

Dichiara inammissibile nel restoil ricorso.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PELLO di REGGIOCALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleLAURA CONDEMI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso;sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di ricorso ed alle note difensivepresentate.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], insede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 21aprile 2021, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Messina,emessa il 9 febbraio 2016, ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed alrisarcimento del danno nei confronti delle parti civili in relazione al reato diestorsione di cui al capo 24, previa esclusione della circostanza aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen. e considerando equivalenti le circostanze attenuantigeneriche alle circostanze aggravanti “di cui all’ultimo capoverso dell’art. 628cod. pen.” (così nel dispositivo della sentenza impugnata).Il reato di estorsione per il quale è intervenuta la condanna, risultacommesso, secondo la contestazione, dall’agosto al novembre 2004.La sentenza rescindente aveva annullato con rinvio solo limitatamente allacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., dichiarando definitivol’accertamento della responsabilità e ritenendo assorbite le ulteriori doglianzerelative alla concreta determinazione della pena complessiva.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo un dettagliatoresoconto dello svolgimento del processo, deduce:a) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Cortedichiarato la prescrizione del reato a far data dall’agosto 2019, con riferimentoall’unico episodio commesso dal ricorrente nell’agosto 2004;b) violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione,rispetto al cui calcolo non potrebbe apprezzarsi l’incidenza della recidiva,circostanza aggravante non valutata dalla Corte di appello;c) violazione di legge in ordine alla pena pecuniaria, inflitta in misurasuperiore al minimo edittale previsto dalla legge all’epoca del fatto;d) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadell’aggravante di cui all’art. 628 cod. pen.;e) violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanzacostituzionale n. 120 del 2023, delle circostanze attenuanti comuni di cui all’art.62, nn. 1 e 4, delle circostanze attenuanti generiche come prevalentisull’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.;f) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessionedell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241, non ricorrendo alcuna causaostativa, con la consequenziale applicazione di pene sostitutive;g) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili. Siassume, in proposito, che l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen. avrebbe dovuto imporre la revoca delle statuizioni civili in favore dellaA.S.A.M. ([OSCURATO:PERSONA]) e del Comune di Messina, mentre,rispetto alle statuizioni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], si evidenzial’assenza di danno.Si dà atto che nell’interesse del ricorrente sono state depositate incancelleria, in data 24 giugno 2026, note difensive inerenti al sesto motivo diricorso, con allegate due pronunce di legittimità a sostegno delle censure sullamancata concessione dell’indulto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato solo con riferimento alla determinazionedella pena pecuniaria, mentre è inammissibile nel resto.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.In ordine alla eccezione di intervenuta prescrizione, deve sottolinearsi cheal reato di estorsione di cui al capo 24, in relazione al quale è intervenutacondanna, commesso tra il mese di agosto ed il mese di novembre 2004, deveessere applicata, in quanto più favorevole, la disciplina antecedente allaintroduzione della legge 5 dicembre 2005 n. 251.Tale disciplina prevedeva che, per i reati puniti con pena non inferiore adieci anni – come quello in esame, a seguito del bilanciamento nel senso dellaequivalenza tra le circostanze eterogenee ritenute sussistenti – il reato siestingueva per prescrizione dopo il decorso di anni quindici, ai quali, però, sisommavano sette anni e sei mesi a seguito del verificarsi di eventi interruttivi,siccome previsto dall’art. 160, terzo comma, nella vecchia formulazione.Sicché, il termine di prescrizione, anche al netto delle sospensioni, è paria ventidue anni e sei mesi e non risulta decorso neanche alla data odierna (laprescrizione formalmente maturerà solo il 1° maggio 2027), indipendentementedall’incidenza, peraltro assente nel caso concreto, della recidiva.2. Il secondo motivo, sempre in tema di prescrizione, è assorbito dalleconsiderazioni appena svolte.3. Il terzo motivo è fondato.La Corte ha fissato la pena pecuniaria in euro 1000 di multa, ritenendotrattarsi del minimo edittale.Tuttavia, all’epoca del fatto (agosto-novembre 2004), il reato prevedevauna pena pecuniaria minima di euro 516,00 di multa, sostituita successivamenteper effetto della legge 27 gennaio 2012 n. 3.Avendo la sentenza fissato tale pena facendo riferimento al minimoedittale, tanto consente in questa sede, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l)cod. proc. pen., non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, diannullare la sentenza senza rinvio sul punto, rideterminando la pena pecuniariain euro 516,00 di multa.4. Il quarto motivo è inammissibile perché non consentito.La Corte di cassazione, a fg. 10 della sentenza rescindente, haespressamente statuito che l’estorsione di che trattasi doveva ritenersi esserestata commessa da persone legate ad un sodalizio mafioso, come, in effetti, siera evidenziato a proposito del correo [OSCURATO:PERSONA], separatamentegiudicato (cfr. sentenza Corte di cassazione, fg. 9) e di [OSCURATO:PERSONA].Di tal che, ogni questione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cuiall’art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen. – l’unica residua aggravante adessere contemplata nel capo di imputazione e ritenuta in sentenza equivalentealle circostanze attenuanti generiche – è preclusa in questa sede di rinvio.5. Il quinto motivo è inammissibile perché, del pari, non consentito.Dalla sintesi dei motivi dell’originario ricorso per cassazione, contenutanella sentenza rescindente (fg. 5), nonché dalla stessa sentenza impugnata, inassenza di contestazioni del ricorrente, non risulta che sia stata avanzata, nelprecedente grado di legittimità, alcuna richiesta di riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti, né in sede digiudizio di rinvio era stata formulata la richiesta di concessione della circostanzaemessa prima della celebrazione di quel giudizio.In ogni caso, avuto riguardo al costrutto della sentenza impugnata, risultaimplicitamente esclusa, per la presenza di una così grave estorsione - siccomecommessa da alcuni appartenenti a cosca mafiosa - la possibilità di accesso amigliori trattamenti sanzionatori, già assestatisi al minimo della pena.6. Il sesto motivo è inammissibile per mancanza di interesse.Deve ricordarsi, infatti, che, nel caso di omessa pronuncia da parte delgiudice d'appello in ordine all'applicabilità o meno dell'indulto, l'imputato non hainteresse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione delbeneficio, preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della cognizione,anche in sede esecutiva (Sez. 3, n. 15201 del 15/11/2019, dep. 2020, P., Rv.278778-01; Sez. 2, n. 21977 del 28/04/2017, Brancher, Rv. 269800-01).Tanto assorbe ogni ulteriore argomentazione sul punto, anche in relazioneal contenuto delle note difensive (da ritenersi tardive perché presentate solo ilgiorno prima dell’udienza), rimanendo altrettanto assorbita, in questa sede -avuto riguardo all’entità della sanzione detentiva inflitta (anni cinque direclusione) - l’ulteriore questione inerente alla possibilità di applicare una penasostitutiva di quella detentiva.7. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Quanto alle parti civili diverse dalla persona offesa dal reato, la legittimitàdella condanna al risarcimento del danno in loro favore risiede nella ritenutasussistenza dell’aggravante “mafiosa” di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod.pen.; con riguardo alla vittima dell’estorsione, [OSCURATO:PERSONA], la questione,indipendente dalla sussistenza dell’aggravante esclusa dalla Corte di appello (art.416-bis.1 cod. pen.), non era stata proposta con il ricorso originario (secondo lanon contestata sintesi effettuata nella sentenza rescindente), peraltro a fronte dicondanna generica, la cui sorte in sede civile non è condizionata in alcun modoneanche nell’an. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della penapecuniaria che ridetermina in euro 516 di multa. Dichiara inammissibile nel restoil ricorso.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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