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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 42441/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità;

2.2. violazione di legge (artt. 133, 62 -bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio;

2.3. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva;

2.4. violazione di legge (art. 545-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive richieste espressamente con i motivi nuovi: la Corte di appello non aveva preso in considerazione l'istanza.

3. Il quarto motivo supera la soglia di ammissibilità, tenuto conto che la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che la presentazione della richiesta di applicazione delle pene sostitutive effettuata con i motivi nuovi genera un onere motivazionale in capo al giudice dell'impugnazione, che non risulta adempiuto nel caso in esame (tra le altre Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751).

L'apertura del rapporto processuale in sede di legittimità, generata dalla non manifesta infondatezza di tale motivo, impone di rilevare il decorso del termine di prescrizione (spirato il 22 aprile 2024).

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per decorso del termine di prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024 L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità; 2.2. violazione di legge (artt. 133, 62 -bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio; 2.3. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva; 2.4. violazione di legge (art. 545-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive richieste espressamente con i motivi nuovi: la Corte di appello non aveva preso in considerazione l'istanza. 3. Il quarto motivo supera la soglia di ammissibilità, tenuto conto che la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che la presentazione della richiesta di applicazione delle pene sostitutive effettuata con i motivi nuovi genera un onere motivazionale in capo al giudice dell'impugnazione, che non risulta adempiuto nel caso in esame (tra le altre Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751). L'apertura del rapporto processuale in sede di legittimità, generata dalla non manifesta infondatezza di tale motivo, impone di rilevare il decorso del termine di prescrizione (spirato il 22 aprile 2024). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per decorso del termine di prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024 L
Sentenza Cassazione n. 42441/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris