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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 48361/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Letta la memoria di replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale del 16 novembre 2022, dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 settembre 2021 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del 3 luglio 2019 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Macerata in sede di giudizio abbreviato, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni volontarie gravi di cui agli artt.110,582,583 cod. pen. , in danno di [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi 8 di reclusione condizionalmente sospesa.

L'imputazione ha per oggetto le lesioni provocate dal ricorrente, in concorso morale e materiale con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della persona offesa, con un violentissimo pugno sferrato al lato destro del volto; lesioni dalle quali derivavano fratture multiple al viso dello Scuppa, a seguito di un litigio scoppiato nella discoteca "[OSCURATO:PERSONA]" di Matelica la sera del 26 dicembre 2015.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dai difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.192 cod. proc. pen., nonché travisamento della prova.

In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposto alle censure mosse con l'atto di appello in relazione alla attendibilità del principale teste [OSCURATO:PERSONA], buttafuori del locale, censure relative alle seguenti circostanze: il Furbini era stato escusso solo due settimane dopo l'accaduto; la sua versione non è attendibile laddove ha riferito di avere sentito il "crac" delle ossa del volto provocato da un pugno centrale, mentre la persona offesa riferisce che il Santiangeli lo avrebbe colpito al lato destro; la sua versione è smentita dai testi Agosti e Latini, che hanno riferito che il buttafuori si era frapposto tra i giovani che litigavano ed il pugno del Santiangeli era stato ricevuto dall'Agosti.

In relazione a siffatte doglianze la sentenza impugnata avrebbe fornito vaghe e insoddisfacenti risposte.

2.1.1. Egualmente la Corte territoriale non ha esaustivamente risposto alla ulteriore specifica doglianza contenuta nell'atto di appello in base alla quale l'amico della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], non ha mai riferito di avere visto il ricorrente colpire lo Scuppa e ha altresì svalutato le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dal teste [OSCURATO:PERSONA], considerato come "teste dell'ultima ora". 2.2 Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, nonché travisamento della prova quanto alla configurabilità di un concorso morale del ricorrente nella fattispecie contestata.La sentenza impugnata afferma che, quandanche il ricorrente non avesse direttamente colpito lo Scuppa al volto, sarebbe comunque configurabile una sua adesione alla condotta dell'amico [OSCURATO:PERSONA], che per primo ha aggredito la persona offesa, adesione sul piano rafforzativo ed agevolativo.

Tuttavia, secondo il ricorrente non sussiste alcuna risultanza istruttoria che riveli una previa concertazione dell'azione o tantomeno una sintonia di azione cementata da vincoli affettivi e di amicizia.

2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento della prova quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie contestata.

A fronte della già prospetta questione nell'atto di appello circa la possibile qualificazione della condotta in termini di percosse, non essendovi la prova che il comportamento del Santiangeli abbia provocato le lesioni, la Corte territoriale ha genericamente risposto sul punto che sarebbe comunque ravvisabile un concorso da parte del ricorrente nel più grave delitto di lesioni in ragione della complessiva ricostruzione del fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.

Il ricorso infatti non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944).

Il ricorso, inoltre, ripropone pedissequamente le censure dedotte avverso la pronunzia di primo grado e in relazione alle quali la sentenza impugnata ha fornito esaustiva e logica motivazione, chiarendo le ragioni per le quali le prove testimoniali superano il vaglio di attendibilità alla luce dei criteri ermeneutici fissati dalla Suprema Corte.

Nel caso di specie, in presenza di cd.

"doppia conforme", la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n.37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).

1.1. La sentenza impugnata ha motivato esaustivamente, escludendosi i caratteri della contraddittorietà e della manifesta illogicità, in ordine: - ai profili di inattendibilità del Furbini (p.9) sia in relazione alla fisiologica rielaborazione di una vicenda dopo qualche giorno dall'accaduto senza che ciò comporti la falsità della narrazione; sia in relazione alla perfetta compatibilità della sua narrazione con gli ulteriori esiti istruttori, ben potendo lo stesso avere udito il "crac" di ossa fratturate in occasione del pugno ricevuto dallo Scuppa ad opera dell'imputato considerando che si trovava molto vicino alla vittima, essendosi frapposto fra i due giovani; - alla compatibilità della narrazione del Furbini con le dichiarazioni di Agosti e Latini (p.10) evidenziando che le doglianze difensive operano una parcellizzazione e una frammentazione delle risultanze istruttorie metodologicamente errata, laddove l'azione si è svolta in tempi brevi e concitati con una simultaneità di azioni e di colpi.

La sentenza inoltre utilizza in maniera del tutto appropriata alcune regole di esperienza nella valutazione delle prove testimoniali in base alle quali "[..]il non veduto non equivale affatto al non accaduto[..]", nonché "[..]il metodo per valutare le affermazioni dei dichiaranti[. .]non può consistere in una estenuante e capillare analisi di quanto dichiarato onde cogliere eventuali imprecisioni e divergenze su singoli particolari allo scopo di screditare la intera deposizione [..]. - alla valutazione delle dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive dal Busco, rispetto alle quali la sentenza impugnata, con considerazioni logiche e non contraddittorie, ha ravvisato una scarsa pregnanza probatoria sia per il confronto con gli altri contributi dichiarativi sia per l'intervenuta raccolta della dichiarazione all'esito della disco very ex art.415 bis cod. proc. pen.

Peraltro, sul punto, non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e la indagine sulla attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di logicità e congruità della motivazione, dal momento che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità dei mezzi di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito: siffatto giudizio, quando non si fonda su argomentazioni illogiche o apodittiche, si sottrae al controllo di legittimità.1.2.

Quanto al sostanziale travisamento della prova in relazione alla valutazione operata delle dichiarazioni delle persone offese o di alcuni testimoni, il ricorso valuta le stesse atomisticamente.

La Corte ha più volte chiarito che: "È inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, Sentenza n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774).

Peraltro, ai fini della valutazione del vizio di motivazione che si traduce nel "travisamento della prova", è necessario indicare in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, senza effettuare una individuazione parziale od un esame parcellizzato.

2. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso non confrontandosi con i contenuti della sentenza.

La Corte territoriale ha, con valutazioni di merito esenti da vizi logici, compiutamente risposto (p.12) alla medesima doglianza del ricorrente già proposta con l'atto di appello, attraverso il completamento del percorso motivazionale, evidenziando come la condotta contestata in imputazione opera uno specifico richiamo anche al concorso morale, con la conseguenza che la condotta del ricorrente, cui è direttamente riferibile la causale dell'aggressione per il legame sentimentale con la Ilari, rivesta penale rilevanza anche sotto il profilo partecipativo e rafforzativo dell'azione del [OSCURATO:PERSONA].

Richiamando i principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U., 3 maggio 2001 n.31) la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha correttamente individuato nel caso in esame la esistenza di una intesa repentina tra i giovani, che non ha avuto bisogno di previe concertazioni in ragione del legame affettivo e amicale pregresso tra i protagonisti recatisi insieme in discoteca.

Del resto, anche secondo le indicazioni più recenti di questa Corte: "In tema di concorso di persone, il contributo psichico rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., in caso di azione collettiva, deve essere espressivo di condivisione dell'evento, in forma solo verbale o accompagnata da manifestazioni esteriori diverse dalla condotta tipica, e idoneo a semplificare o agevolare l'ideazione o l'esecuzione dell'azione, anche se solo nei confronti di una parte consistente di compartecipi. (Sez. 1 n. 6237 del 15/09/2021, (2022), Rv. 282620). 3.Generico risulta infine il terzo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata ha fornito risposta allo specifico motivo, già proposto con l'atto di appello, chiarendo che la riconosciuta penale responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel reato di lesioni non consente di operare una diversa qualificazione giuridica dei fatti attraverso il richiamo alla fattispecie di percosse di cui all'art. 581 cod. pen.

La ravvisata sussistenza del concorso nel reato di lesioni implica conseguentemente la esclusione della meno grave fattispecie invocata.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue, altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Letta la memoria di replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale del 16 novembre 2022, dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 settembre 2021 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del 3 luglio 2019 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Macerata in sede di giudizio abbreviato, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni volontarie gravi di cui agli artt.110,582,583 cod. pen. , in danno di [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi 8 di reclusione condizionalmente sospesa. L'imputazione ha per oggetto le lesioni provocate dal ricorrente, in concorso morale e materiale con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della persona offesa, con un violentissimo pugno sferrato al lato destro del volto; lesioni dalle quali derivavano fratture multiple al viso dello Scuppa, a seguito di un litigio scoppiato nella discoteca "[OSCURATO:PERSONA]" di Matelica la sera del 26 dicembre 2015. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dai difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.192 cod. proc. pen., nonché travisamento della prova. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposto alle censure mosse con l'atto di appello in relazione alla attendibilità del principale teste [OSCURATO:PERSONA], buttafuori del locale, censure relative alle seguenti circostanze: il Furbini era stato escusso solo due settimane dopo l'accaduto; la sua versione non è attendibile laddove ha riferito di avere sentito il "crac" delle ossa del volto provocato da un pugno centrale, mentre la persona offesa riferisce che il Santiangeli lo avrebbe colpito al lato destro; la sua versione è smentita dai testi Agosti e Latini, che hanno riferito che il buttafuori si era frapposto tra i giovani che litigavano ed il pugno del Santiangeli era stato ricevuto dall'Agosti. In relazione a siffatte doglianze la sentenza impugnata avrebbe fornito vaghe e insoddisfacenti risposte. 2.1.1. Egualmente la Corte territoriale non ha esaustivamente risposto alla ulteriore specifica doglianza contenuta nell'atto di appello in base alla quale l'amico della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], non ha mai riferito di avere visto il ricorrente colpire lo Scuppa e ha altresì svalutato le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dal teste [OSCURATO:PERSONA], considerato come "teste dell'ultima ora". 2.2 Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, nonché travisamento della prova quanto alla configurabilità di un concorso morale del ricorrente nella fattispecie contestata.La sentenza impugnata afferma che, quandanche il ricorrente non avesse direttamente colpito lo Scuppa al volto, sarebbe comunque configurabile una sua adesione alla condotta dell'amico [OSCURATO:PERSONA], che per primo ha aggredito la persona offesa, adesione sul piano rafforzativo ed agevolativo. Tuttavia, secondo il ricorrente non sussiste alcuna risultanza istruttoria che riveli una previa concertazione dell'azione o tantomeno una sintonia di azione cementata da vincoli affettivi e di amicizia. 2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento della prova quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie contestata. A fronte della già prospetta questione nell'atto di appello circa la possibile qualificazione della condotta in termini di percosse, non essendovi la prova che il comportamento del Santiangeli abbia provocato le lesioni, la Corte territoriale ha genericamente risposto sul punto che sarebbe comunque ravvisabile un concorso da parte del ricorrente nel più grave delitto di lesioni in ragione della complessiva ricostruzione del fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Il ricorso infatti non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). Il ricorso, inoltre, ripropone pedissequamente le censure dedotte avverso la pronunzia di primo grado e in relazione alle quali la sentenza impugnata ha fornito esaustiva e logica motivazione, chiarendo le ragioni per le quali le prove testimoniali superano il vaglio di attendibilità alla luce dei criteri ermeneutici fissati dalla Suprema Corte. Nel caso di specie, in presenza di cd. "doppia conforme", la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n.37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). 1.1. La sentenza impugnata ha motivato esaustivamente, escludendosi i caratteri della contraddittorietà e della manifesta illogicità, in ordine: - ai profili di inattendibilità del Furbini (p.9) sia in relazione alla fisiologica rielaborazione di una vicenda dopo qualche giorno dall'accaduto senza che ciò comporti la falsità della narrazione; sia in relazione alla perfetta compatibilità della sua narrazione con gli ulteriori esiti istruttori, ben potendo lo stesso avere udito il "crac" di ossa fratturate in occasione del pugno ricevuto dallo Scuppa ad opera dell'imputato considerando che si trovava molto vicino alla vittima, essendosi frapposto fra i due giovani; - alla compatibilità della narrazione del Furbini con le dichiarazioni di Agosti e Latini (p.10) evidenziando che le doglianze difensive operano una parcellizzazione e una frammentazione delle risultanze istruttorie metodologicamente errata, laddove l'azione si è svolta in tempi brevi e concitati con una simultaneità di azioni e di colpi. La sentenza inoltre utilizza in maniera del tutto appropriata alcune regole di esperienza nella valutazione delle prove testimoniali in base alle quali "[..]il non veduto non equivale affatto al non accaduto[..]", nonché "[..]il metodo per valutare le affermazioni dei dichiaranti[. .]non può consistere in una estenuante e capillare analisi di quanto dichiarato onde cogliere eventuali imprecisioni e divergenze su singoli particolari allo scopo di screditare la intera deposizione [..]. - alla valutazione delle dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive dal Busco, rispetto alle quali la sentenza impugnata, con considerazioni logiche e non contraddittorie, ha ravvisato una scarsa pregnanza probatoria sia per il confronto con gli altri contributi dichiarativi sia per l'intervenuta raccolta della dichiarazione all'esito della disco very ex art.415 bis cod. proc. pen. Peraltro, sul punto, non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e la indagine sulla attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di logicità e congruità della motivazione, dal momento che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità dei mezzi di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito: siffatto giudizio, quando non si fonda su argomentazioni illogiche o apodittiche, si sottrae al controllo di legittimità.1.2. Quanto al sostanziale travisamento della prova in relazione alla valutazione operata delle dichiarazioni delle persone offese o di alcuni testimoni, il ricorso valuta le stesse atomisticamente. La Corte ha più volte chiarito che: "È inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, Sentenza n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). Peraltro, ai fini della valutazione del vizio di motivazione che si traduce nel "travisamento della prova", è necessario indicare in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, senza effettuare una individuazione parziale od un esame parcellizzato. 2. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso non confrontandosi con i contenuti della sentenza. La Corte territoriale ha, con valutazioni di merito esenti da vizi logici, compiutamente risposto (p.12) alla medesima doglianza del ricorrente già proposta con l'atto di appello, attraverso il completamento del percorso motivazionale, evidenziando come la condotta contestata in imputazione opera uno specifico richiamo anche al concorso morale, con la conseguenza che la condotta del ricorrente, cui è direttamente riferibile la causale dell'aggressione per il legame sentimentale con la Ilari, rivesta penale rilevanza anche sotto il profilo partecipativo e rafforzativo dell'azione del [OSCURATO:PERSONA]. Richiamando i principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U., 3 maggio 2001 n.31) la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha correttamente individuato nel caso in esame la esistenza di una intesa repentina tra i giovani, che non ha avuto bisogno di previe concertazioni in ragione del legame affettivo e amicale pregresso tra i protagonisti recatisi insieme in discoteca. Del resto, anche secondo le indicazioni più recenti di questa Corte: "In tema di concorso di persone, il contributo psichico rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., in caso di azione collettiva, deve essere espressivo di condivisione dell'evento, in forma solo verbale o accompagnata da manifestazioni esteriori diverse dalla condotta tipica, e idoneo a semplificare o agevolare l'ideazione o l'esecuzione dell'azione, anche se solo nei confronti di una parte consistente di compartecipi. (Sez. 1 n. 6237 del 15/09/2021, (2022), Rv. 282620). 3.Generico risulta infine il terzo motivo di ricorso. La sentenza impugnata ha fornito risposta allo specifico motivo, già proposto con l'atto di appello, chiarendo che la riconosciuta penale responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel reato di lesioni non consente di operare una diversa qualificazione giuridica dei fatti attraverso il richiamo alla fattispecie di percosse di cui all'art. 581 cod. pen. La ravvisata sussistenza del concorso nel reato di lesioni implica conseguentemente la esclusione della meno grave fattispecie invocata. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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