CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 agosto 2020
Cassazione n. 18937/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 ORDINANZA sul ricorso 25908/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], 31 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al ricorso -ncorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;R.G.N. 25908/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - Questura della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore, intimato - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato il 03/08/2020; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], 31 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege; -con troricorrente - Questura della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore, - intimato - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato il 09/11/2020; udita la relazione delle due cause riunite svolta nella camera di consiglio del 28/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. R.G.N. 25908/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino, con decreto del 3 agosto 2020, ha convalidato il provvedimento di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], presso ií Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino emesso dal Questore di Savona, ravvisando la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998 ed osservando «manca passaporto ed idoneo vettore». Il cittadino extracomunitario ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto, affidandolo a due motivi, corroborati da memoria. L'amministrazione ha svolto controricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino, con decreto del 9 novembre 2020, ha convalidato il provvedimento di proroga del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino emesso dal Questore di Torino, ravvisando la ricorrenza dei presupposti, stante l'esito negativo allo stato dell'attività dell'amministrazione volta a conseguire i documenti validi per l'espatrio. Il cittadino extracomunitario ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto, affidandolo a due motivi, corroborati da memoria. L'amministrazione ha svolto controricorso. I ricorsi sono stati riuniti. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso avverso la convalida del trattenimento è articolato nei seguenti due motivi:R.G.N. 25908/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] I) Violazione degli artt. 14, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286/1998, 15, par.4, Direttiva 2008/115/CE - illegittimità della convalida per assenza di ragionevoli prospettive di esecuzione dell'allontanamento che avrebbe imposto l'immediato rilascio del trattenuto; II) Violazione degli artt.14, comma 5, del d.lgs. n.289/1998 e 111 Cost. - nullità del provvedimento per motivazione apparente. 2. Il ricorso avverso la proroga del trattenimento è articolato nei seguenti due motivi: I) Violazione degli artt. 14, comma 5 bis, del d.lgs, n. 286/1998 e 15, par.4, Direttiva 2008/115/CE - illegittimità della proroga per assenza di ragionevoli prospettive di esecuzione dell'allontanamento che avrebbe imposto l'immediato rilascio del trattenuto - terzo episodio di trattenimento in diciannove mesi e inutile decorso di 255 giorni di restrizione; II) Violazione degli artt. 112 cod.proc.civ., 14, comma 5 bis, del d.lgs. n.289/1998 e 15, par.4, Direttiva 2008/115/C:E - nullità del provvedimento per omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della proroga per assenza di ragionevoli prospettive di esecuzione dell'allontanamento. 3.1. Il secondo motivo del primo ricorso, da esaminare con priorità, è fondato e va accolto. 3.2. Il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge R.G.N. 25908/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida della proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass.n. 18748/2015; Cass. n. 6064/2019). Del resto, anche l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamente che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato». 3.3. Nel caso di specie, la convalida è stata decisa con provvedimento immotivato, reso all'esito dell'udienza del 3 agosto 2020, del seguente tenore: «[OSCURATO:PERSONA] convalida», dal quale si desume che sussiste il presupposto di cui all'art.13 del d.lgs. n.286/1998, la mancanza del passaporto e di idoneo vettore e l'inconferenza delle difese; proprio in relazione a quest'ultimo profilo si evidenzia l'apparenza della motivazione, atteso che il giudice di pace non prende in esame le allegazioni del ricorrente -svolte anche a verbale e trascritte in ricorso (fol.3), circa l'insussistenza di una ragionevole prospettiva di allontanamento dal territorio nazionale, stante il lungo periodo già trascorso in attesa della documentazione identificativa e la reiterazione del trattenimento in ragione del medesimo decreto di espulsione oltre il termine massimo consentito - se non per affermarne, in maniera apodittica e laconica, l'inconferenza. La motivazione risulta essere, pertanto, ampiamente al di sotto del «minimo costituzionale» (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054/2014;R.G.N. 25908/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. Sez. U. n. 17619/2017; Cass. n. 16611/2018). 3.4. Ciò comporta la nullità del provvedimento perché - come già affermato in relazione al procedimento camerale di opposizione all'espulsione (Cass. n. 28158/2017; Cass. n. 18108/2010) - il provvedimento del giudice di pace, anche se adottato all'esito del procedimento camerale di convalida d& trattenimento, è affetto da nullità ove sia del tutto privo dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione, trattandosi di un procedimento contenzioso avente ad oggetto diritti soggettivi. 3.5. Restano assorbiti il primo motivo del primo ricorso e tutti i motivi del secondo ricorso in ragione dell'accoglimento del secondo motivo del primo ricorso. 3.6. L'intervenuta cassazione dei provvedimento di convalida del trattenimento, che costituisce l'antecedente logico giuridico di quello oggetto del secondo ricorso, comporta il venir meno del presupposto del successivo provvedimento con cui è stata disposta la proroga del trattenimento, non potendosi ipotizzare alcuna proroga di un trattenimento fondato su un titolo ormai privo di efficacia, per cui anche il secondo provvedimento impugnato va cassato. 4. In conclusione va accolto il secondo motivo del primo ricorso, assorbiti tutti gli altri motivi del primo e del secondo ricorso; i decreti impugnati vanno cassati con rinvio al Giudice di pace di Torino per il riesame e la liquidazione delle spese. P.Q.M. - Accoglie il secondo motivo del ricorso proposto avverso il provvedimento di convalida del trattenimento del Giudice di pace di Torino del 3 agosto 2020, assorbiti gli altri motivi di detto ricorso ed assorbiti i motivi tutti del ricorso proposto avverso il provvedimento R.G.N. 25908/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di proroga del trattenimento del Giudice di pace di Torino del 9 novembre 2020; cassa i decreti impugnati e rinvia al Giudice di